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Licenziamento per GMO: crisi d’impresa, riorganizzazione e IA, legittimità confermata dal Tribunale di Roma

La sentenza del Tribunale di Roma n. 9135 del 19 novembre 2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma assume particolare rilievo per l’applicazione di tali principi a un contesto economico e organizzativo contemporaneo, caratterizzato da crisi aziendali, processi di riorganizzazione e crescente utilizzo di tecnologie avanzate, tra cui l’intelligenza artificiale.La vicenda trae origine dal licenziamento di una lavoratrice, inquadrata al IV livello del CCNL Commercio, impiegata come graphic designer presso una società operante nel settore della sicurezza informatica. La dipendente ha impugnato il provvedimento sostenendo che la riorganizzazione aziendale fosse meramente pretestuosa, che le mansioni da lei svolte non fossero state effettivamente soppresse e che la società non avesse adempiuto all’obbligo di repêchage, ossia alla verifica della possibilità di una sua ricollocazione in altre posizioni compatibili.La società datrice di lavoro, dal canto suo, ha dimostrato in giudizio di attraversare una significativa crisi economico-finanziaria, documentata attraverso molteplici elementi, tra cui la riduzione progressiva dell’organico, la riorganizzazione dell’assetto societario e la scelta strategica di concentrare le risorse sul proprio core business, rappresentato dallo sviluppo software e dalle attività di cyber intelligence. In tale contesto, le attività di graphic design sono state dapprima accentrate e successivamente ridimensionate fino alla loro sostanziale eliminazione.Un elemento centrale della controversia riguarda il ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, utilizzati per svolgere parte delle attività precedentemente affidate alla lavoratrice. Tali strumenti sono stati ritenuti idonei a garantire adeguati livelli di qualità, rapidità ed efficienza economica, contribuendo così alla decisione aziendale di sopprimere la posizione lavorativa.Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo che la società avesse fornito piena prova sia della sussistenza delle ragioni economico-organizzative poste a fondamento del licenziamento, sia del nesso causale tra tali ragioni e la soppressione della specifica posizione lavorativa. Il giudice ha richiamato il principio consolidato secondo cui le scelte imprenditoriali in materia organizzativa sono insindacabili nel merito, purché non risultino pretestuose.Nel caso concreto, è stata riconosciuta la legittimità della decisione aziendale di disinvestire in settori non più strategici, come il design e il marketing, per concentrare le risorse su ambiti ritenuti essenziali. In questa prospettiva, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è stato implicitamente qualificato come una valida ragione organizzativa, funzionale all’efficientamento e alla riduzione dei costi.Il Tribunale ha inoltre ritenuto dimostrato il collegamento tra la crisi economica, la riorganizzazione aziendale e i licenziamenti, evidenziando come tali misure fossero necessarie per garantire la continuità aziendale e salvaguardare l’occupazione residua.Con riferimento all’obbligo di repêchage, il giudice ha ribadito che l’onere della prova può essere assolto anche in via presuntiva. Nel caso di specie, tale obbligo è stato considerato adempiuto in ragione della scelta aziendale di abbandonare il settore del design, della riduzione complessiva del personale e dell’assenza di posizioni alternative compatibili con la professionalità della lavoratrice. In particolare, è stata esclusa la fungibilità tra il ruolo di graphic designer e quello di web designer (UX/UI), ritenuto più tecnico e specialistico.In conclusione, la sentenza si distingue per aver riconosciuto espressamente il ruolo dell’intelligenza artificiale nei processi di riorganizzazione aziendale, confermandone la rilevanza come fattore legittimo nella soppressione di posizioni lavorative, purché inserito in un contesto di effettiva crisi e coerente con scelte imprenditoriali non pretestuose.Per saperne di più visita la pagina dedicata

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Il contributo pubblico che riduce il prezzo del servizio non è sempre imponibile ai fini IVA

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Il contributo pubblico che riduce il prezzo del servizio non è sempre imponibile ai fini IVA

La sentenza n. 6969 del 23 marzo 2026 della Corte di Cassazione affronta nuovamente il tema del trattamento IVA dei contributi pubblici, recependo i principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Unione europea e, in particolare, quelli espressi dalla Corte di Giustizia UE nella decisione dell’8 maggio 2025 (causa C-615/23).Il caso trae origine da una verifica dell’Agenzia delle Entrate relativa alle somme erogate dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino alla società Alfa per interventi sulla viabilità connessa al sistema autostradale tangenziale torinese. La società aveva qualificato tali somme come contributi a fondo perduto, considerandoli fuori campo IVA, mentre l’Amministrazione finanziaria riteneva che essi costituissero un’integrazione dei corrispettivi, in quanto destinati a calmierare i prezzi per gli utenti, e quindi imponibili.La Corte di Cassazione chiarisce che, per stabilire se un contributo pubblico sia soggetto a IVA, occorre analizzarne la funzione concreta e il rapporto con il prezzo del servizio. In particolare, una sovvenzione può essere considerata direttamente connessa al prezzo solo se incide effettivamente sul corrispettivo, consentendo al prestatore di offrire il servizio a un prezzo inferiore rispetto a quello che applicherebbe in assenza del contributo.Tuttavia, la Corte precisa che non è sufficiente che il contributo abbia un’influenza generica sul prezzo: è necessario un nesso diretto e specifico tra sovvenzione e prestazione. Tale nesso viene meno quando il servizio è rivolto a una collettività indistinta e non è possibile individuare i singoli utenti, né collegare il contributo al numero o all’identità dei fruitori.Richiamando la giurisprudenza unionale, la Cassazione individua tre condizioni affinché una sovvenzione sia imponibile: deve essere destinata a finanziare uno specifico servizio, deve determinare una riduzione proporzionale del prezzo per l’utente e deve essere quantificabile. In assenza di tali requisiti, il contributo non può essere considerato parte del corrispettivo e, quindi, non è soggetto a IVA.In conclusione, la pronuncia esclude automatismi e impone una valutazione caso per caso: le imprese che ricevono contributi devono verificare attentamente se esista un legame diretto tra le somme percepite e il prezzo praticato agli utenti, poiché solo in presenza di tale nesso il contributo assume rilevanza ai fini IVA.Per saperne di più visita la pagina dedicata

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