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Le Linee Guida interpretative della Commissione europea sul Regolamento Imballaggi (PPWR): cosa cambia per le imprese

Il 30 marzo 2026 la Direzione generale per l’Ambiente della Commissione europea ha pubblicato le Linee Guida interpretative sul Regolamento (UE) 2025/40 (“PPWR”), il nuovo quadro normativo europeo dedicato agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. Il Regolamento, in vigore dall’11 febbraio 2025, diventerà pienamente applicabile dal 12 agosto 2026, data entro la quale tutti gli operatori della filiera dovranno adeguarsi ai nuovi requisiti.


Il PPWR sostituisce la Direttiva 94/62/CE e introduce un sistema armonizzato in materia di sostenibilità, riciclabilità, etichettatura e responsabilità estesa del produttore (EPR), superando le differenze tra normative nazionali. La disciplina si applica a ogni tipologia di packaging, indipendentemente dal materiale, e coinvolge fabbricanti, importatori, distributori, produttori ai fini EPR, fornitori di servizi logistici e piattaforme online.


Tra gli obblighi più rilevanti in vista del 12 agosto 2026 rientra il divieto di immettere sul mercato imballaggi destinati al contatto con alimenti contenenti PFAS oltre le soglie previste, insieme alla conferma dei limiti per i metalli pesanti (100 mg/kg). I fabbricanti dovranno inoltre predisporre e conservare per dieci anni (cinque per i monouso) la documentazione tecnica e le dichiarazioni di conformità, mentre i produttori saranno tenuti a iscriversi ai registri nazionali e a versare i contributi EPR per la gestione del fine vita degli imballaggi.


Le nuove Linee Guida, elaborate sulla base del confronto con gli Stati membri e in attesa di adozione formale nelle diverse versioni linguistiche, mirano a chiarire i principali dubbi interpretativi del PPWR. Tra gli aspetti più significativi figurano il valore indicativo dell’Allegato I, che non determina automaticamente la natura di un articolo ma rimanda alla sua funzione; la distinzione tra fabbricante e produttore, con la precisazione che il titolare del marchio può essere considerato fabbricante anche se non produce fisicamente l’imballaggio; e il chiarimento relativo al settore HORECA, secondo cui l’obbligo di rendere disponibili entro il 2030 almeno il 10% delle bevande in imballaggi riutilizzabili riguarda l’offerta e non le vendite effettive. Le Linee Guida saranno inoltre accompagnate da un documento di FAQ aggiornato periodicamente.


Con l’avvicinarsi della scadenza del 12 agosto 2026, le imprese della filiera degli imballaggi sono chiamate ad avviare un percorso strutturato di adeguamento. Tra le azioni prioritarie rientrano la verifica della propria qualifica soggettiva ai sensi del PPWR, l’audit degli imballaggi rispetto ai nuovi requisiti tecnici e di sostenibilità, la predisposizione della documentazione tecnica e delle dichiarazioni di conformità, il monitoraggio dell’istituzione dei registri nazionali dei produttori e il controllo della presenza di sostanze pericolose, con particolare attenzione ai PFAS negli imballaggi alimentari.


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