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Trattamento IVA operazioni di gestione di crediti – Sentenza Tribunale Unione europea causa T-184/25

Con la sentenza del 17 giugno 2026, causa T-184/25, il Tribunale dell’Unione Europea ha esaminato il trattamento IVA applicabile ai servizi di gestione di crediti successivamente ceduti, soffermandosi in particolare sull’ambito dell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (“direttiva IVA”).La controversia riguarda una società bancaria finlandese che, dopo aver concesso mutui immobiliari ai propri clienti, ha trasferito tutti i diritti e gli obblighi relativi ai mutui a una società controllata, non appartenente al medesimo Gruppo IVA. Nonostante la cessione, la società originaria ha continuato a gestire i rapporti con i mutuatari per conto della società cessionaria, svolgendo, tra le altre attività, il calcolo delle rate, degli interessi e delle commissioni, la gestione delle modifiche contrattuali e, ove previsto, i servizi di riscossione. Tali attività erano remunerate dalla società cessionaria sulla base dei costi sostenuti, maggiorati di un margine di profitto.La questione sottoposta al Tribunale riguardava, quindi, la possibilità di applicare l’esenzione IVA prevista per la “gestione di crediti da parte di chi li ha concessi” anche ai servizi resi dal soggetto che aveva originariamente concesso i finanziamenti, ma che, dopo averne trasferito i diritti a un terzo, continuava a gestirli per conto del cessionario.Il Tribunale ha ritenuto che l’esenzione non fosse applicabile. Pur rilevando alcune divergenze tra le diverse versioni linguistiche della direttiva IVA, i giudici hanno ritenuto che, a seguito della cessione, l’attività di gestione non si inserisca più nel rapporto giuridico originario tra concedente e mutuatario, ma sia svolta a beneficio del soggetto cessionario. Di conseguenza, i servizi di gestione prestati dalla società originaria alla società cessionaria costituiscono prestazioni di servizi rese a titolo oneroso e, pertanto, soggette a IVA.Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità delle ulteriori esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva IVA. In particolare, i servizi in questione non sono stati qualificati come assunzione di impegni, fideiussioni o altre garanzie, né come servizi aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di fondi o idonei a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di tale trasferimento.La pronuncia assume particolare rilievo nel contesto italiano, in quanto il principio espresso dal Tribunale appare, almeno secondo l’impostazione tradizionalmente adottata a livello nazionale, innovativo. La portata concreta della decisione non risulta, tuttavia, del tutto agevole da individuare, anche alla luce della non univoca descrizione della fattispecie contenuta nella sentenza e nelle conclusioni dell’Avvocato Generale. In particolare, non è pienamente chiaro se l’operazione riguardasse una vera e propria cessione di crediti oppure una diversa operazione di trasferimento dei contratti di mutuo, distinzione che può assumere rilevanza ai fini del relativo trattamento IVA.La questione appare particolarmente significativa con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Nell’ordinamento italiano, infatti, i servizi di servicing prestati dall’originator nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130/1999 beneficiano, al ricorrere delle condizioni previste, dell’esenzione IVA in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei soggetti che li hanno concessi. Tale impostazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016.Sarà pertanto necessario valutare con attenzione l’effettiva portata della sentenza nel contesto dell’ordinamento IVA nazionale, soprattutto con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e ai relativi servizi di servicing. L’attuale orientamento dell’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla citata risoluzione, appare comunque idoneo a fondare un legittimo affidamento, fino a un’eventuale modifica della posizione dell’Amministrazione finanziaria.Per saperne di più visita la pagina dedicata

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«Riforma TUF» Impatti per la gestione collettiva del risparmio. L’approccio PwC

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«Riforma TUF» Impatti per la gestione collettiva del risparmio. L’approccio PwC

Il Decreto Legislativo 29 aprile 2026, n. 47 introduce un’importante revisione della disciplina italiana in materia di gestione collettiva del risparmio, con l’obiettivo di rendere il quadro normativo maggiormente coerente con l’evoluzione della disciplina europea e, al contempo, più semplice e competitivo per gli operatori del mercato.Le modifiche interessano diversi ambiti della disciplina degli organismi di investimento collettivo e dei relativi gestori, intervenendo, tra l’altro, sui regimi autorizzativi e di vigilanza, sulle forme societarie utilizzabili, sulla disciplina dei gestori di minori dimensioni e sulle modalità di funzionamento di alcuni veicoli di investimento.Tra gli interventi di maggiore rilievo figura l’introduzione di una disciplina maggiormente organica dei gestori autorizzati e dei gestori di FIA che rientrano al di sotto delle soglie dimensionali previste dalla normativa. Per questi ultimi viene delineato un regime di registrazione caratterizzato da requisiti e oneri proporzionati alle dimensioni e alla natura dell’attività svolta. La riforma mira così a favorire l’accesso al mercato e a ridurre gli oneri regolamentari per gli operatori di minori dimensioni, mantenendo adeguati presidi di tutela degli investitori.Particolare attenzione è inoltre dedicata alla disciplina delle SICAV e delle SICAF, attraverso una revisione delle disposizioni relative alla gestione interna ed esterna e una maggiore flessibilità in termini di struttura e operatività. Le modifiche interessano anche gli aspetti di governance e i rapporti tra gli organismi di investimento e i relativi gestori, con l’obiettivo di rendere tali strumenti maggiormente funzionali alle esigenze degli operatori e degli investitori.Un’ulteriore novità riguarda l’introduzione delle società di partenariato, una nuova forma societaria destinata, in particolare, a supportare gli investimenti nel settore del private equity e del venture capital. Il nuovo istituto si inserisce nel percorso di revisione delle forme giuridiche disponibili per gli investimenti alternativi e si accompagna al superamento della disciplina delle società di investimento semplice (SIS).La riforma interviene anche sulla disciplina dei FIA italiani, prevedendo una maggiore flessibilità per i fondi chiusi, anche con riferimento alle modalità di rimborso e alla durata degli strumenti. In particolare, viene ampliata la possibilità di prevedere meccanismi di rimborso anticipato e viene disciplinata la proroga della durata dei FIA per consentire il completamento delle operazioni di disinvestimento e liquidazione.Significativa è inoltre l’estensione della categoria degli investitori professionali, che comprende ora anche gli enti di previdenza obbligatoria e le Casse di previdenza. Tale intervento amplia la platea dei soggetti che possono accedere agli strumenti e alle opportunità di investimento riservati agli investitori professionali.Sul piano della vigilanza, la riforma ridefinisce e rafforza le competenze delle autorità, attribuendo a Banca d’Italia nuovi ambiti di intervento in relazione, tra l’altro, ai requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale e ad alcune operazioni societarie. Vengono inoltre rafforzati alcuni strumenti di intervento e i poteri connessi alla revoca delle autorizzazioni.Le nuove disposizioni saranno applicabili, per la maggior parte degli interventi relativi alla gestione collettiva del risparmio, a partire dal 29 gennaio 2027. Entro tale data è attesa l’adozione delle necessarie disposizioni attuative da parte delle autorità di vigilanza. Per gli operatori attualmente interessati dal regime previsto dall’articolo 35-undecies del TUF è inoltre previsto un periodo transitorio durante il quale sarà necessario valutare il passaggio al nuovo regime autorizzativo o di registrazione.La riforma rappresenta quindi un passaggio rilevante per l’industria italiana del risparmio gestito e richiederà agli operatori una valutazione tempestiva degli effetti sulle proprie strutture e modalità operative. In particolare, SGR, SICAV, SICAF e gestori di FIA dovranno verificare il proprio inquadramento alla luce del nuovo quadro normativo e valutare gli eventuali interventi necessari in termini di autorizzazioni, governance, statuti, assetti organizzativi, procedure e sistemi di controllo.In questo contesto, comprendere tempestivamente le implicazioni della riforma e pianificare le attività di adeguamento consentirà agli operatori di affrontare la transizione verso il nuovo regime con un approccio strutturato, cogliendo al contempo le opportunità di maggiore flessibilità e competitività offerte dal nuovo quadro normativo.Per saperne di più visita il report

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