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Un nuovo approccio cross‑sector: una nuova priorità per la leadership nel settore manifatturiero

Il settore manifatturiero globale sta vivendo una trasformazione profonda, in cui i confini tradizionali tra industrie si fanno sempre più permeabili. Megatrend come digitalizzazione, intelligenza artificiale, transizione energetica e nuovi modelli di consumo stanno spingendo i produttori a ripensare il proprio ruolo: la crescita non dipenderà più solo dall’efficienza, ma dalla capacità di operare oltre i confini storici del manufacturing, adottando logiche cross‑sector ed ecosistemiche.Le opportunità di valore più rilevanti si stanno spostando verso ambiti un tempo esterni al core industriale. Settori come tecnologia, energia, mobilità, aerospazio e difesa convergono in mercati sempre più elettrificati, digitali e orientati ai servizi. In questo scenario, il futuro del manifatturiero non consiste più soltanto nel produrre beni, ma nel progettare soluzioni integrate che combinano hardware, software, dati e servizi.Il passaggio dal prodotto alla soluzione rappresenta un cambio di paradigma: il valore non risiede più nella vendita di un bene discreto, ma nella capacità di offrire sistemi intelligenti e connessi, che includono servizi digitali, manutenzione avanzata, piattaforme dati e modelli contrattuali flessibili. Per abilitare questo modello è necessario ripensare l’intera catena del valore lungo il ciclo di vita del cliente, spesso attraverso partnership con attori di altri settori.In un contesto sempre più interdipendente, gli ecosistemi diventano un fattore critico di successo. Le aziende più avanzate collaborano con player tecnologici, energetici, logistici e di servizi per acquisire competenze difficilmente sviluppabili internamente. L’interoperabilità, tra sistemi IT, piattaforme digitali, standard dei dati e processi operativi, emerge come requisito essenziale per operare oltre i confini aziendali e sostenere modelli di business aperti.Questa evoluzione richiede anche nuove forme di leadership e assetti organizzativi capaci di governare la complessità: orchestrazione di ecosistemi, gestione di partnership strategiche, rapidità decisionale e una cultura orientata alla sperimentazione. Per molte imprese significa superare silos storici e rivedere processi e modelli di governance.Nel contesto italiano, la convergenza tra settori rappresenta una grande opportunità ancora in parte inespressa. Il Paese dispone di un tessuto manifatturiero di eccellenza, ricco di competenze tecniche e specialistiche, ma spesso limitato da dimensioni aziendali ridotte, investimenti digitali disomogenei e una propensione ancora contenuta alla collaborazione strutturata. Tuttavia, ambiti strategici come energia, mobilità, infrastrutture e meccanica avanzata sono oggi al centro delle trasformazioni legate a decarbonizzazione, elettrificazione e digitalizzazione: proprio qui il modello cross‑sector può diventare un acceleratore di crescita e competitività internazionale.La sfida per le imprese italiane, e per il sistema‑Paese, sarà accompagnare l’eccellenza industriale con visioni più aperte, investimenti coordinati in piattaforme comuni e una leadership capace di operare efficacemente oltre i confini tradizionali del settore.Per saperne di più visita la pagina dedicata

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Triangolari intracomunitarie: la mancata indicazione del “reverse charge” in fattura preclude la semplificazione

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Triangolari intracomunitarie: la mancata indicazione del “reverse charge” in fattura preclude la semplificazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 111/2026, ha chiarito che, nelle cessioni a catena, l’assenza del riferimento al reverse charge nella fattura emessa dall’operatore intermedio impedisce l’applicazione del regime di semplificazione previsto per le triangolari intracomunitarie. La fattispecie riguarda una transazione tra un fornitore polacco (Alfa), un operatore tedesco non identificato ai fini IVA in Italia (Beta) e un cliente italiano (Gamma), con beni spediti direttamente dalla Polonia all’Italia. Pur emettendo fattura intra‑UE verso Gamma, Beta non indica né il richiamo all’art. 141 della Direttiva IVA, né la dicitura “reverse charge”, né la designazione del cessionario quale debitore d’imposta; Gamma, tuttavia, assolve comunque l’IVA tramite inversione contabile.L’Agenzia ritiene che tali omissioni formali siano decisive e non sanabili ex post tramite nota di credito e nuova fattura. La normativa unionale e nazionale richiede infatti che la fattura dell’operatore intermedio riporti espressamente la dicitura relativa all’inversione contabile e l’indicazione del cessionario quale debitore d’imposta. In assenza di tali elementi, la semplificazione non può operare e Beta deve identificarsi ai fini IVA in Italia per effettuare l’acquisto intracomunitario, mentre la successiva cessione a Gamma si configura come operazione interna soggetta all’art. 17, co. 2, d.P.R. 633/1972.A supporto di questa impostazione, l’Agenzia richiama implicitamente l’orientamento della Corte di Giustizia, in particolare la sentenza Luxury Trust (C‑247/21), che ribadisce l’obbligo di utilizzare la dicitura “inversione contabile” senza alternative. Va però ricordato che, nel caso esaminato dalla Corte, il cessionario finale non aveva assolto l’imposta ed era risultato un “missing trader”, circostanza non presente nella fattispecie oggetto della Risposta. L’Amministrazione ha inoltre dichiarato inammissibile il quesito relativo alle sanzioni, ritenendo che la loro individuazione implichi valutazioni di fatto riservate agli uffici accertatori.Per gli operatori coinvolti in cessioni a catena, la Risposta conferma un approccio rigoroso e sottolinea l’importanza di verificare con attenzione la correttezza formale delle fatture. In particolare, risultano determinanti:La dicitura “reverse charge”, richiesta espressamente dalla Direttiva IVA;La designazione del cessionario quale debitore d’imposta, prevista dalla normativa nazionale per l’operatore intermedio.Errori apparentemente formali possono infatti far venir meno il regime di semplificazione, generare obblighi di identificazione IVA nello Stato membro di destinazione e comportare potenziali impatti sanzionatori.Per saperne di più visita la pagina dedicata

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