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Normativa nazionale – Disposizioni Ivass e sostenibilità

Integrazione delle disposizioni di sostenibilità nella disciplina IvassL’Ivass ha pubblicato il Provvedimento n.131/2023 che adegua la normativa della Autorità di Vigilanza alle regole europee in materia di finanza sostenibile. Va ricordato che le iniziative normative europee relative al piano d’azione della Commissione europea per il finanziamento di una crescita sostenibile dell’8 marzo 20181, rilevante anche per il settore assicurativo, perseguono principalmente gli obiettivi di orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili e promuovere la trasparenza.L’adozione della nuova normativa europea in materia di finanza sostenibile, relativa specificamente al settore assicurativo, ha comportato un intervento di allineamento, tra le altre, delle disposizioni europee contenute nel framework Solvency II e della disciplina in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi prevista dalla Insurance Distribution Directive (c.d. IDD).Il 2 agosto 2021 sono stati pubblicati il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1256 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.Le disposizioni dei due Regolamenti delegati si applicano a partire dal 2 agosto 2022. L’adozione e la conseguente entrata in vigore della normativa europea in materia di finanza sostenibile ha reso opportuno un primo intervento di allineamento e adeguamento delle disposizioni regolamentari IVASS direttamente interessate dalla nuova disciplina. Tale adeguamento riguarda principalmente le disposizioni regolamentari IVASS impattate dalle modifiche e integrazioni apportate, a livello settoriale, alle norme Solvency II (Regolamento delegato 2015/35) e agli Atti delegati IDD (Regolamento delegato 2017/2358 e Regolamento delegato 2017/2359).L’adeguamento dei Regolamenti IVASS interessati da tali nuove disposizioni europee del settore assicurativo adottate in materia di finanza sostenibile è finalizzato a favorire la coerenza applicativa tra le norme regolamentari nazionali ad oggi vigenti e la nuova disciplina europea, così da facilitarne l’attuazione da parte degli operatori del mercato.La Struttura del Provvedimento dell’Ivass si compone di 5 articoli, disciplina quattro aree, rispettivamente dedicate all’introduzione di modifiche ai Regolamenti in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, in materia di sistema di governo societario, in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, con riguardo ai prodotti che tengono conto degli obiettivi di sostenibilità dei clienti – in materia di individuazione del mercato di riferimento, ivi compreso quello negativo, nonché in materia di test, monitoraggio e revisione del prodotto e di flussi informativi tra produttore e distributore.Per approfondire la lettura visita la pagina dedicata

  • Corporate Social Responsibility

Tassonomia europea, lo studio di PwC ESG

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Tassonomia europea, lo studio di PwC ESG

PwC ESG ha condotto uno studio sulla Tassonomia UE, il sistema di classificazione delle attività economiche ecosostenibili.In media, le 100 principali imprese industriali italiane dichiarano che meno del 10% del loro fatturato è allineato rispetto ad obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e solo il 15% dei propri investimenti. Inoltre, l’autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) rivela che oltre il 20% delle dichiarazioni a livello europeo non è corretta. La tassonomia è stata introdotta dal Regolamento Ue 2020/852: il provvedimento si inserisce nella “Strategia per la Finanza sostenibile” della Ue con l’obiettivo di indirizzare gli investimenti finanziari verso quelle attività economiche che possono contribuire sul serio alla transizione verso una economia “carbon free”. La Commissione europea ha stimato che il raggiungimento degli obiettivi fissati nel percorso verso un’economia più rispettosa dell’ambiente (Agenda 2030) richieda investimenti annui pari a circa 520 miliardi di euro: le risorse pubbliche non bastano, occorre mobilitare anche quelle private. Il processo di approvazione degli atti delegati sta avvenendo gradualmente.Nella sostanza, la tassonomia introduce sei obiettivi climatici e ambientali: mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un’economia circolare; la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Per definirsi “sostenibile dal punto di vista ambientale” un’attività economica deve soddisfare quattro condizioni, ovvero dare un contributo sostanziale ad almeno uno dei sei obiettivi; non recare danno significativo a nessuno degli altri cinque obiettivi ambientali (dunque, rispettare il principio del “do not significant harm”). E poi, rispettare le garanzie minime e i criteri di vaglio tecnico stabiliti negli atti delegati della tassonomia.Per saperne di più visita il report dedicato

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