Eventi

Top 500
Le aziende, già messe a dura prova negli ultimi anni, continueranno anche nei prossimi mesi ad affrontare significative sfide economiche e finanziarie.PwC è da anni presente sul territorio con il progetto Top 500, la più importante ricerca e analisi del tessuto imprenditoriale italiano, che è capace di offrire, a partire dall'analisi delle performance delle aziende nel periodo post-Covid, una fotografia dei diversi sistemi produttivi del territorio e una visione macroeconomica del nostro Paese. Anche quest’anno vogliamo essere vicino alle imprese, condividendo le loro idee e le loro strategie e progettando azioni da mettere in atto per lo sviluppo del territorio attraverso piani di investimento, percorsi di trasformazione digitale e sostenibile e attività di upskilling.In particolar modo, nel corso della nuova edizione analizzeremo le potenzialità delle aziende, le opportunità di innovazione e i piani per reperire le risorse necessarie in un contesto sempre più complesso.Le tappe:Padova, 7 novembre 2022Venezia, 14 novembre 2022Treviso, 16 novembre 2022Belluno, 17 novembre 2022Pordenone, 21 novembre 2022Trieste, 23 novembre 2022Udine, 24 novembre 2022Monza Brianza, 28 novembre 2022Lodi, 1 dicembre 2022Parma, 5 dicembre 2022Torino, 13 dicembre 2022Campania, 16 dicembre 2022Vicenza, 20 febbraio 2023Romagna, 22 febbraio 2023Verona, 27 febbraio 2023Firenze, 1 marzo 2023Brescia, 6 marzo 2023Abruzzo e Molise, 17 marzo 2023Piacenza, 23 marzo 2023Liguria, 12 maggio 2023L'iniziativa prosegue. Date e città sono in programmazione.

Roadshow Bilancio 2023
PwC, in collaborazione con ANDAF, rinnova l’appuntamento annuale del Roadshow di Bilancio, un momento di confronto sulle principali novità, problematiche implementative e risvolti applicativi nella redazione del bilancio, nonché sulle implicazioni fiscali.L’edizione 2023 prevede 2 eventi:il primo appuntamento, Prospettive di un'informativa interconnessa, solo su invito | 16 gennaio | ore 16.00 - 18.00, indirizzerà lo sguardo sull’evoluzione dell’informativa finanziaria, sulle tematiche ESG e sulla connessione tra informativa finanziaria e non finanziaria. La registrazione dell'incontro sarà resa disponibile successivamente.Il secondo appuntamento, che si terrà nei mesi di febbraio e marzo 2023, prevede un ciclo di incontri sul territorio per stare accanto ai nostri clienti, un'occasione per affrontare tematiche utili alla professione e avviare una discussione insieme ai nostri esperti su novità di bilancio OIC e fiscali. Di seguito le tappe ad oggi previste, per cui apriremo successivamente le iscrizioni (la pianificazione potrebbe subire variazioni di data):07.02.2023 | Bologna08.02.2023 | Padova09.02.2023 | Firenze14.02.2023 | Torino15.02.2023 | Bergamo16.02.2023 | Genova23.02.2023 | Roma02.03.2023 | Monza Brianza02.03.2023 | Bari07.03.2023 | Napoli09.03.2023 | NovaraNell'ambito delle iniziative di accounting promosse dalla practice Audit di PwC si è tenuto l'incontro IFRS Update 2022 - Hot Topics | 19 dicembre | ore 11.00 - 13.00, focalizzato sui principi IFRS e sulle tematiche principali e i focus per la redazione dei bilanci 2022. Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata.

GloBE Rules e paradigm shift - Le ricadute operative e progettuali della Direttiva 2022/2523
La partecipazione è libera e gratuita. Il webinar è riservato alle aziende. Per maggiori informazioni sull'evento e per richiedere l'iscrizione potete mandare una email a: it_tls_eventi@pwc.com indicando nome, cognome, società e ruolo.

Roadshow Bilancio 2023 - Padova
Torna l’appuntamento annuale del Roadshow di Bilancio organizzato da PwC in collaborazione con ANDAF: un momento di confronto con i nostri esperti e qualificati ospiti sulle principali novità, le problematiche implementative e i risvolti applicativi nella redazione del bilancio, nonché sulle implicazioni fiscali. L'evento è in fase di accreditamento per la FPC presso l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova.La partecipazione, in presenza, è libera previa iscrizione.

New Space Economy italiana in rampa di lancio...per quale missione?
I progetti finanziati dalle ingenti risorse del PNRR avranno significativi impatti di rafforzamento e innovazione della filiera nazionale, sia nella parte upstream sia downstream. Nel contempo, sempre più imprese in diversi settori guardano alle opportunità offerte dallo spazio in termini strategici e le previsioni di mercato per i prossimi anni sono in significativa crescita. Dopo anni di gestazione, ci sono oggi segnali evidenti che la New Space Economy italiana è in rampa di lancio, pronta per giocare un ruolo sempre più centrale anche in Europa.Il Convegno Finale dell’Osservatorio Space Economy del Politecnico di Milano, del quale PwC Italia è Main Sponsor, sarà l’occasione per riflettere su quali siano le direttrici strategiche e le condizioni di uno sviluppo robusto e di lungo periodo dell’intero ecosistema nazionale.Tra i temi trattati:L’evoluzione del contesto internazionale e le iniziative europeeLe opportunità del PNRR per la Space EconomyL’evoluzione della filiera italiana: verso una logica di ecosistemaI nuovi trend tecnologici e l’innovazione di businessIl mercato italiano dell’Osservazione della TerraL’analisi dello scenario applicativo internazionaleInterviene: Gabriele Capomasi, Director PwC Strategy&Agenda dettagliata e modalità di partecipazione sono disponibili al seguente link

Roadshow Bilancio 2023 - Firenze
Torna l’appuntamento annuale del Roadshow di Bilancio organizzato da PwC in collaborazione con ANDAF: un momento di confronto con i nostri esperti e qualificati ospiti sulle principali novità, le problematiche implementative e i risvolti applicativi nella redazione del bilancio, nonché sulle implicazioni fiscali. L'evento è in fase di accreditamento per la FPC presso l'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.La partecipazione, in presenza, è libera previa iscrizione.
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News e Pubblicazioni
The Italian NPE Market

“Riteniamo che il settore del credit management sia un campo con una crescita di lungo termine che deve essere sostenuta anche da nuove direttrici ad esempio: l’allargamento della tipologia di asset class da coprire, anche #UtP, early arrears per muoversi lungo la catena del valore verso i performing, l’ampliamento dei servizi che sono offerti a banche e investitori: non solo recupero crediti ma attività ancillari (ad esempio valorizzazione real estate, dati, attività legali e amministrative)." Manuela Franchi, Group CFO and General Manager Corporate Functions, doValueRiguarda l’intervista completa insieme a Francesco Cataldi, Director PwC Italia.Per il report completo “The Italian NPE Market: Brand New Day?” consulta la nostra pagina al link https://bit.ly/2JQwfRf
Fuori campo IVA i trasferimenti di beni esistenti in Italia rientranti nell’ambito di scissioni di ramo d’azienda e fusioni avvenute all’estero

Fuori campo IVA i trasferimenti di beni esistenti in Italia rientranti nell’ambito di scissioni di ramo d’azienda e fusioni avvenute all’estero
Con le risposte ad interpello n. 91 del 19 gennaio 2023 e n. 157 del 24 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in relazione al trattamento applicabile ai fini dell’IVA (e, nell’interpello n. 91, anche dell’imposta di registro) al trasferimento di beni presenti sul territorio dello Stato rientranti rispettivamente nell’ambito di una scissione parziale e di una fusione per incorporazione transfrontaliera avvenute all’estero tra società residenti nell’Unione europea senza stabile organizzazione in Italia.In particolare, nella risposta ad interpello n. 91, l’istante è una società di diritto tedesco, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, che effettua una scissione parziale di un ramo d’azienda sito in Germania nei confronti di un’altra società tedesca, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, nel quale sono comprese rimanenze di beni esistenti nel territorio dello Stato. L’istante specifica anche che il diritto civile tedesco, al pari di quello Italiano, prevede che il soggetto beneficiario subentri in tutti i diritti ed obblighi connessi al ramo scisso determinando una prosecuzione delle posizioni soggettive in capo alla società destinataria del compendio trasferito senza che vi sia soluzione di continuità nella gestione dell’attività trasferita dalla scissa alla beneficiaria e che anche nella normativa IVA tedesca, come in quella Italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA “i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni” per mancanza del presupposto oggettivo.In tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trasferimento dei beni esistenti in Italia in dipendenza della scissione parziale estera sia da considerarsi non soggetto ad IVA ai sensi dall’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, considerato che tale disposizione comprende “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”.Sul punto, l’Agenzia ricorda come, con la risoluzione n. 152/E del 2008 (richiamata anche nella successiva risposta n. 555 del 2022), l’applicazione della disposizione in commento sia stata già riconosciuta anche in dipendenza di passaggi di beni effettuati in occasione di una fusione tra due enti non commerciali avente ad oggetto beni non relativi ad un’attività d’impresa. Per questo motivo, a maggior ragione, la norma in oggetto troverebbe applicazione in caso di passaggio/assegnazione[1] di beni localizzati in Italia e funzionalmente connessi al trasferimento di un ramo d’azienda, seppur esistente all’estero, mediante scissione.Con riferimento alla documentazione da conservare per comprovare l’operazione e renderla opponibile a terzi ed all’imposta di registro, l’Agenzia ha poi chiarito quanto segue.L’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.A tal scopo, il notaio, che riceve il documento (i.e., l’atto di scissione redatto all’estero) in deposito, deve redigere apposito verbale soggetto a registrazione ed all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R n. 131 del 1986[2].Nella risposta ad interpello n. 157, invece, l’istante è una società di diritto olandese, priva di stabile organizzazione ed identificazione IVA in Italia, che viene incorporata in una società belga, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera in cui sono ricompresi dei beni (pallets e containers di proprietà dell’istante) esistenti nel territorio dello Stato.L’istante specifica anche che (i) l’attività esercitata dall’incorporante (svolta sia in Belgio sia all’estero per proprio conto e per conto o con la collaborazione di terzi) non sarà in alcun modo modificata a seguito della fusione, (ii) la prospettata operazione straordinaria avverrà, oltre che in ossequio delle norme previste dall’ordinamento olandese e da quello belga, in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere e che (iii) il diritto civile belga e quello olandese, al pari di quello Italiano, prevedono che, a seguito della fusione, tutte le attività, le passività e i rapporti giuridici facenti attualmente capo all’istante si trasferiranno all’incorporante in virtù della successione a titolo universale prevista dalla normativa unionale, oltre al fatto che anche nella normativa IVA belga ed in quella olandese, come in quella italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19, della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni.In riferimento al trattamento IVA applicabile al passaggio dei beni in Italia in dipendenza della fusione transfrontaliera estera, l’Agenzia delle Entrate si è semplicemente limitata a specificare che, ancorché riferiti a una scissione parziale, i principi espressi con la risposta n. 91 del 2023 sono applicabili anche alla fusione in questione, in quanto entrambe tali tipologie di operazioni sono caratterizzate dalla continuità giuridica e, dunque, sono entrambe ricomprese nell’articolo 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972, unitamente alla trasformazione.Vale la pena considerare come i chiarimenti forniti dall’Agenzia nelle due risposte in commento potrebbero sembrare in contrasto con quanto precedentemente espresso nelle risposte ad interpello n. 536 del 6 agosto 2021 e n. 637 del 30 settembre 2021 dove, nell’ambito di cessioni d’azienda realizzate al di fuori dell’Unione europea, ma con presenza di marchi registrati in Italia (nel primo caso) e magazzino esistente in Italia (nel secondo caso), non è stata riconosciuta la non assoggettabilità ad IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R n. 633 del 1972 ai trasferimenti dei marchi/beni esistenti in Italia, che sono invece stati considerati rispettivamente come delle autonome prestazioni di servizi e cessioni di beni.Tuttavia, anche considerando che, nelle due più recenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in commento mancano dei riferimenti espliciti ad un eventuale superamento dei chiarimenti forniti con le altre due precedenti risposte sopra richiamate, sembra che i precedenti commenti siano ancora applicabili in virtù di un loro possibile diverso ambito di applicazione.Tale diverso ambito di applicazione potrebbe essere giustificato dal fatto che nelle precedenti risposte almeno uno dei soggetti partecipanti all’operazione straordinaria era residente in uno Stato non appartenete all’Unione europea[3].Alternativamente, il diverso trattamento IVA potrebbe dipendere dal tipo di operazione straordinaria. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che l’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, esclude esplicitamente da IVA i “passaggi di beni” in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni. Al contrario, l’articolo 2, comma 3, lettera b), prevede solamente che non sono soggette ad IVA “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”[4].Considerato che le possibili diverse interpretazioni potrebbero portare a significative divergenze di trattamento IVA, sono auspicabili ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria sul tema.[1] L’Agenzia, precisa infatti che “A ogni buon fine, si ricorda che in sede di riforma del diritto societario ”Da un punto di vista terminologico, si è ritenuto opportuno in tema di scissione caratterizzare i suoi riflessi sui beni in termini di ”assegnazione” e non di ”trasferimento”. Ciò anche al fine di chiarire, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, che nell’ipotesi di scissione medesima non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti dei singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili)” (cfr. Relazione illustrativa al Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6)”.[2] Detta previsione recante la tassazione degli atti societari stabilisce al comma 1, lettera b), l’assoggettamento a imposta di registro nella misura fissa di 200 euro della “fusione tra le società, scissione delle stesse (…)”.[3] Non è quindi chiaro se si debba giungere a diverse conclusioni a seconda che l’operazione straordinaria avvenga in uno stato dell’Unione europea in cui è stato implementato l’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE, piuttosto che in uno stato dell’Unione europea differente o uno stato non appartenente all’Unione europea, oppure se sia sufficiente che, da un punto di vista civilistico, l’operazione straordinaria effettuata all’estero abbia gli stessi effetti rispetto a quelli attribuibili all’analoga operazione se fosse effettuata in Italia.[4] Un diverso trattamento ai fini IVA di cessioni di azienda o rami d’azienda, rispetto alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione potrebbe però non essere compatibile con il testo del citato art. 19 della Direttiva 2006/112/CE, il cui scopo è quello di conferire agli Stati membri dell’UE la facoltà di prevedere l’irrilevanza, ai fini IVA, delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ma anche cessioni e conferimenti di azienda) attraverso cui la società cedente trasferisce alla cessionaria il complesso dei rapporti attivi e passivi di cui ha la titolarità, realizzando una continuità dell’attività aziendale presso il beneficiario / ricevente il complesso aziendale.Scopri di più al link https://blog.pwc-tls.it/it/home/