Altre notizie

Esclusione delle società FTSE MIB dallo split payment a decorrere dal 1° luglio 2025
A partire dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, non saranno più soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Questa novità deriva dall’abrogazione della norma che le includeva tra i soggetti destinatari del regime (art. 17-ter, comma 1-bis, lett. d) del DPR 633/1972), disposta dal Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84.Il cambiamento si inserisce nel quadro dell’attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552, con cui l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a prorogare lo split payment fino al 30 giugno 2026, ma ha richiesto, tra le condizioni, l’esclusione delle operazioni effettuate nei confronti delle società FTSE MIB a partire dal luglio 2025.In origine, l’Italia aveva chiesto di mantenere inalterato lo split payment, ritenendolo utile per contrastare l’evasione IVA grazie ai controlli incrociati resi possibili dalla fatturazione elettronica. Tuttavia, per rispettare gli impegni assunti a livello europeo, ha dovuto accettare l’esclusione delle società quotate, posticipandone l’effetto al 1° luglio 2025.Per i fornitori delle società FTSE MIB, questa modifica avrà impatti operativi concreti. Dalla nuova data, le fatture emesse verso queste società dovranno essere gestite con le regole ordinarie IVA, a meno che non si tratti di casi in cui si applica il reverse charge o altre esenzioni.In particolare:Nella fattura elettronica non dovrà più essere riportato il codice “S” nel campo “esigibilità IVA”;L’IVA addebitata andrà versata dal fornitore e rientrerà nella sua liquidazione periodica;La società committente pagherà l’IVA al fornitore e potrà esercitare il diritto alla detrazione secondo le regole generali.Per saperne di più visita la pagina dedicata

Nota di aggiornamento sui Dazi e misure fiscali USA – Maggio 2025
Negli ultimi mesi, l’amministrazione Trump ha introdotto ampie misure tariffarie “reciproche” verso molti Paesi, generando reazioni e contromisure a livello globale. Ecco una sintesi degli sviluppi principali.Unione Europea:L’UE prepara contromisure tariffarie e valuta restrizioni all’export verso gli USA. È in corso anche un ricorso presso il WTO. Trump ha minacciato dazi del 50% sui beni UE dal 1° giugno, poi rinviati al 9 luglio dopo colloqui con Ursula von der Leyen.Regno Unito:Accordo USA-UK l’8 maggio per ridurre o eliminare dazi su automobili, acciaio e alluminio britannici.Cina e Hong Kong:Accordo per sospendere per 90 giorni i dazi reciproci: 30% sui prodotti cinesi e 10% su quelli USA, in attesa di negoziati più ampi.Canada e Messico:Beni conformi all’USMCA sono esentati dai dazi USA; in caso contrario, l’importazione è soggetta a un dazio del 25%.India:Dazi USA al 26% sulle merci indiane. L’India ha avviato un dialogo con Washington e ridotto i dazi su alcuni prodotti USA.Evoluzioni giuridiche:Una sentenza ha dichiarato illegali i dazi di Trump, ma la Corte d’Appello ha sospeso la decisione. La questione potrebbe finire davanti alla Corte Suprema.Legge fiscale – “One Big Beautiful Bill Act”:Approvata dal Congresso, include riforme fiscali, più fondi per la difesa e tagli ai programmi federali. Obiettivo: approvazione definitiva entro il 4 luglio.Sezione 899:Prevede l’aumento progressivo delle ritenute (fino al 20%) su pagamenti verso Paesi con tasse considerate discriminatorie (es. DST e UTPR). In vigore dal 2026.Modifiche BEAT:Più società coinvolte, aliquota fissa al 12,5% senza crediti d’imposta, inclusione obbligatoria dei costi infragruppo nel calcolo.Altre misure dal 2025:Limite deducibilità interessi: 30% dell’EBITDA fiscale.Piena deducibilità spese R&S (2025-2030).Deduzione del 100% per alcuni immobili produttivi.Le aziende italiane con interessi negli USA dovrebbero monitorare da vicino l’evoluzione normativa e prepararsi a possibili impatti fiscali e doganali, anche con analisi di scenario mirate.Per saperne di più visita la pagina dedicata

Accordo sulla Sicurezza Sociale tra Italia e Albania: firmate le intese amministrative
Dopo una lunga attesa, è ufficialmente entrato in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Albania, volto a tutelare i diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori che svolgono o hanno svolto attività lavorativa – subordinata o autonoma – in uno dei due Paesi. La piena attuazione dell’accordo è stata annunciata dal Ministero del Lavoro italiano il 10 aprile 2025, a seguito della firma dell’intesa amministrativa e della ratifica avvenuta con la legge n. 29/2025.Ambito e beneficiariL’accordo rientra in un più ampio rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati e si applica, per quanto riguarda l’Italia, a vari regimi di sicurezza sociale:pensioni (invalidità, vecchiaia e superstiti),malattia e maternità (inclusa la tubercolosi),disoccupazione,gestioni speciali e sostitutive per determinate categorie di lavoratori.Possono beneficiarne tutti i soggetti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno dei due Paesi, compresi i loro familiari e superstiti.Legislazione applicabileL’accordo si basa sul principio di territorialità, secondo cui un lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui esercita l’attività. Tuttavia, sono previste deroghe per alcune categorie come:lavoratori subordinati e autonomi in distacco,personale impiegato nei trasporti (aereo, navale, ferroviario),dipendenti pubblici e diplomatici.Per queste categorie, è possibile mantenere la copertura previdenziale del Paese d’origine fino a un massimo di 24 mesi.Regime transitorio e operativitàLe disposizioni dell’accordo si applicano alle domande presentate dalla data di entrata in vigore. Tuttavia, per una piena operatività, si è in attesa delle istruzioni applicative dell’INPS, che definiranno nel dettaglio gli adempimenti amministrativi necessari.In sintesi, l’accordo rappresenta un importante passo avanti per la tutela sociale dei lavoratori transnazionali e per il consolidamento della cooperazione tra Italia e Albania nel settore del lavoro e della previdenza.Per saperne di più visita la pagina dedicata