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Intelligenza Artificiale e Capitale Umano: dalla sfida alla collaborazione sussidiaria

L’intelligenza artificiale è oggi una forza trasformativa che incide profondamente sulla vita delle persone, sull’organizzazione del lavoro e sugli equilibri tra le nazioni. In una fase iniziale la sua diffusione è stata accompagnata dal timore di una massiccia automazione e della conseguente perdita di milioni di posti di lavoro. Le analisi più recenti delineano però scenari più equilibrati: secondo il World Economic Forum, entro il 2030 il mercato del lavoro subirà una significativa riallocazione, con 170 milioni di nuovi posti creati e 92 milioni persi, per un saldo netto positivo di 78 milioni.Il dibattito si è quindi spostato dalla paura della sostituzione dell’uomo alla riflessione su come intelligenza artificiale e intelligenza umana possano cooperare per generare nuovo valore. Come in tutte le precedenti rivoluzioni tecnologiche, l’IA sta ridefinendo i processi produttivi, creando nuove professionalità e richiedendo l’adattamento di quelle esistenti, più che una loro scomparsa.In Italia la domanda di competenze legate all’IA è cresciuta rapidamente: gli annunci di lavoro che le richiedono sono più che raddoppiati tra il 2018 e il 2024 e riguardano sempre più spesso profili ibridi, non solo tecnici. A livello globale, i ruoli esposti all’IA mostrano un’evoluzione delle competenze molto più rapida rispetto agli altri e un significativo vantaggio salariale per chi possiede competenze specifiche in questo ambito.L’adozione dell’IA da parte delle imprese italiane è in aumento, ma resta frenata dalla carenza di competenze adeguate. Le applicazioni più diffuse riguardano la gestione dei testi e la generazione di contenuti, mentre l’automazione dei flussi di lavoro è ancora limitata. Parallelamente crescono sia i lavori supportati dall’IA, in cui la tecnologia affianca l’attività umana, sia quelli completamente automatizzati, con differenze rilevanti tra i settori produttivi.Le ricerche più recenti indicano che le competenze trasversali, come leadership, pensiero critico, problem solving e capacità di analisi, stanno diventando centrali in un contesto in cui molte competenze tecniche tradizionali vengono supportate o parzialmente sostituite dall’IA. Di conseguenza, le imprese investono sempre più in percorsi di reskilling e upskilling e nella formazione di profili capaci di collaborare efficacemente con l’intelligenza artificiale.Questo cambiamento richiede anche un ripensamento dei modelli formativi, che devono essere più flessibili e orientati all’apprendimento continuo. Le competenze umanistiche e relazionali assumono un ruolo chiave nel governare l’uso dell’IA in modo critico e consapevole. Allo stesso tempo, la collaborazione tra imprese, istituzioni, startup e centri di ricerca diventa fondamentale per affrontare una trasformazione così complessa. Nessun attore, da solo, dispone di tutte le risorse necessarie per gestire l’impatto dell’IA. Un approccio cooperativo permette di ridurre i rischi, valorizzare le competenze diffuse e favorire uno sviluppo più equilibrato e condiviso.Per saperne di più visita la pagina dedicata

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Nuove modalità di integrazione del CUP nelle fatture elettroniche per beni/servizi oggetto di incentivi

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 563301/2025, ha introdotto un nuovo servizio che consente di integrare o correggere il CUP nelle fatture elettroniche già emesse con data operazione successiva al 31 maggio 2023.Il CUP è obbligatorio dal 1° giugno 2023 per le fatture relative a beni e servizi finanziati con incentivi pubblici; la sua mancanza può portare alla revoca dei benefici. Finora, un errore o un’omissione richiedeva la riemissione della fattura da parte del fornitore.La novità permette invece al cessionario/committente di intervenire autonomamente, senza modificare il documento originale e senza coinvolgere il fornitore, tramite una procedura guidata disponibile nell’area riservata “Fatture e Corrispettivi”.Il sistema garantirà tracciabilità e consentirà di sanare anche situazioni pregresse. L’avvio operativo del servizio sarà comunicato con un apposito avviso dell’Agenzia delle Entrate.In sintesi, il nuovo “salva‑CUP” rappresenta un passo avanti importante nella gestione degli incentivi, ottenuti e da ottenere. Il servizio consentirà infatti di: regolarizzare le fatture già emesse senza necessità di riemissione (e senza dover coinvolgere nuovamente i fornitori terzi e richiedere il loro intervento); ridurre il rischio di perdere contributi per meri errori formali; semplificare la rendicontazione dei progetti agevolati; garantire una maggiore coerenza tra spese sostenute e CUP associati. Per saperne di più visita la pagina dedicata

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Il nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero

Il 10 dicembre 2025 è stato pubblicato il Provvedimento n. 560356/2025, con il quale sono state definite le modalità attuative del regime di franchigia IVA transfrontaliero, introdotto dalla Direttiva (UE) 2020/285 e recentemente chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2025.Il regime di franchigia IVA rappresenta un sistema speciale opzionale destinato alle piccole imprese, che consente di non applicare l’IVA sulle operazioni attive, di non esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e di beneficiare di significative semplificazioni negli adempimenti fiscali. Dal 1° gennaio 2025 tale regime può essere applicato anche in ambito transfrontaliero, ampliando le possibilità operative per i soggetti passivi che operano in più Stati membri.L’accesso al regime è subordinato al rispetto di specifici limiti di volume d’affari. In particolare, il volume d’affari annuo complessivo realizzato nell’Unione Europea non deve superare i 100.000 euro, mentre il volume d’affari realizzato nello Stato membro di esenzione non può eccedere la soglia prevista da tale Stato, che per l’Italia è fissata a 85.000 euro.La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 180/2024, che ha introdotto il nuovo Titolo V nel D.P.R. 633/1972. In tale contesto, l’Italia può assumere il ruolo di Stato di esenzione oppure di Stato di stabilimento. Nel primo caso, il regime è applicabile alle stesse condizioni previste per il regime forfettario, risultando pertanto riservato alle persone fisiche. Nel secondo caso, invece, l’accesso al regime può essere consentito anche a soggetti che in Italia operano in regime ordinario o che, per natura giuridica, non possono accedere al regime forfettario.I soggetti che aderiscono al regime di franchigia IVA transfrontaliero sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali, tra cui:il divieto di esercitare la rivalsa dell’IVA sulle operazioni effettuate nell’Unione Europea;l’assenza del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti correlati alle operazioni in franchigia.Per i soggetti stabiliti in Italia, l’accesso al regime è subordinato alla presentazione di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l’altro, i volumi di affari realizzati o stimati negli Stati membri in cui si intende operare. Il Provvedimento del 10 dicembre 2025 disciplina in modo puntuale le attività di controllo svolte dall’Amministrazione finanziaria, che si basano sul confronto dei dati dichiarati con quelli disponibili nei sistemi informativi dell’Agenzia.Tali controlli si fondano principalmente su alcune fonti informative chiave, quali le fatture elettroniche, i dati dell’esterometro, i corrispettivi telematici, le dichiarazioni IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In caso di esito positivo, al contribuente viene attribuito il suffisso “EX”, che identifica i soggetti ammessi al regime di franchigia IVA transfrontaliero.Una volta ammessi al regime, i contribuenti sono tenuti a presentare comunicazioni trimestrali all’Agenzia delle Entrate, analoghe a quelle previste per il regime OSS, nelle quali devono indicare i volumi delle operazioni effettuate in Italia e negli altri Stati membri ovvero l’assenza di operazioni nel periodo di riferimento. Il Provvedimento chiarisce infine che la mancata presentazione di tali comunicazioni per due trimestri consecutivi comporta la perdita del regime e l’obbligo di identificazione IVA nello Stato di esenzione.Per saperne di più visita la pagina dedicata

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