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Riforma Cartabia: nuove norme in tema di notificazioni civili
La modifica delle disposizioni del Codice di Procedura Civile e della Legge n. 53/1994La modifica di maggior rilievo apportata alla L. n. 53/1994 riguarda l’introduzione del nuovo articolo 3 ter. In questo articolo sono state disciplinate le ipotesi in cui sorge in capo all’avvocato l’obbligo di notificare gli atti con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata (“PEC”) o servizio elettronico certificato qualificato(“SERCQ”).Con il decreto legislativo n. 149 del 17 ottobre 2022, il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal Parlamento mediante la Legge delega n. 206/2021, allo scopo di efficientare il processo civile e di prevedere misure cosiddette urgenti per razionalizzare i procedimenti in materia di diritti della persona, famiglia ed esecuzione forzata, meglio conosciuta come Riforma Cartabia.Tra i numerosi interventi riformatori, sono state approvate modifiche in tema di notificazioni civili alle disposizioni del Codice di Procedura Civile e alla Legge n. 53/1994.È stato così modificato l’art. 137 c.p.c. la cui nuova formulazione prevede espressamente l’inserimento della figura dell’avvocato nel novero dei soggetti deputati ad eseguire le notificazioni degli atti del processo civile. L’avvocato è, tuttavia, chiamato ad effettuare le notificazioni, il richiamo è senza ombra di dubbio alla L. n. 53/1994, che disciplina le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.La Riforma Cartabia ha previsto anche la revisione dell’art. 147 c.p.c. che ha riguardato l’inserimento di ulteriori due comma. Il primo consacra le notificazioni “senza limiti orari” e il secondo prende in considerazione due diversi momenti per il perfezionamento della notifica.L’intervento dell’avvocato nell’esecuzione delle notifiche diviene obbligatorio in via preliminare e comporta il conseguente divieto per l’ufficiale giudiziario di svolgere l’attività di notificazione.Di conseguenza, all’obbligo di notifica telematica dell’avvocato corrisponde il divieto imposto all’Ufficiale giudiziario di eseguirla.L’Ufficiale potrà eseguire la notifica su richiesta dell’avvocato solo se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo PEC o SERCQ, o con altra modalità prevista dalla legge, oppure, quando vengono meno i presupposti del già menzionato obbligo, cioè non è stato possibile eseguire la notifica / non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. In questo caso l’avvocato deve formulare una dichiarazione attestante le difficoltà riscontrate, di cui l’Ufficiale darà atto nella relazione di notificazione.Le altre novità riguardano l’ampliamento del potere di certificazione di conformità, che viene steso anche al liquidatore giudiziale e la possibilità di attestare la conformità anche degli allegati alle comunicazioni telematiche.Tutti i dettagli sul sito dedicato.

Tempi di attesa lunghi e poca semplificazione: le difficoltà delle aziende alle prese con il Pnrr
Le aziende hanno subito percepito il piano come un'opportunità, ma si sono dovute confrontare con scadenze ravvicinate e la quantità e complessità della documentazione da produrre, spiega Silvia Morera, Partner PwC ItaliaFonte La Repubblica.itAumento dei prezzi delle materie prime, caro energia e inflazione hanno remato contro la realizzazione dei progetti previsti con il Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza. A queste difficoltà, legate anche alle tensioni geopolitiche, si sono aggiunte quelle amministrative, come la documentazione da presentare e le scadenze ravvicinate per la partecipazione ai bandi. Per le imprese quindi, che fin dall'inizio hanno considerato il Pnrr come una grande opportunità per ridare slancio all'economia del Paese, la strada per l'impiego dei fondi non è stata certo priva di ostacoli. "Il piano ha generato tanto interesse e partecipazione, le aziende hanno risposto, lo hanno percepito e lo considerano ancora come un volano, un acceleratore", ci spiega Silvia Morera, Partner PwC Italia, sottolineando che "le imprese hanno presentato le loro proposte progettuali e i piani di investimento. Tuttavia, oltre ai tempi per conoscere l'esito della graduatoria finale, le realtà che sono state ritenute idonee e giudicate finanziabili sono state, e alcune rimangono in attesa, di linee guida puntuali per l'attuazione".Come ricorda l'esperta di PwC, al 31 dicembre del 2022, il piano ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi ed è stata inviata alla Commissione la richiesta di pagamento della III rata da 19 miliardi: "Questo ha consentito al Paese di ottenere l'erogazione di 67 miliardi di euro, un anticipo e due tranche. Quello che ci attende è un 2023 sfidante, e in questo primo trimestre, vale a dire entro marzo, è previsto il raggiungimento di ulteriori 27 obiettivi per ottenere la IV rata del Pnrr (più di 18 miliardi)".Intanto va avanti il dibattito sulla possibile revisione del piano, alla luce dell'emergenza energetica, della guerra in Ucraina e dell'impennata di costi. "E il nuovo decreto sul Pnrr, approvato a febbraio, è intervenuto sulla governance, rendendola più unitaria, con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle azioni della Pa e snellire le procedure amministrative", commenta Silvia Morera.Fin dall'adozione del Pnrr, la società di consulenza PwC è stata vicina al mondo delle imprese per fornire supporto in diverse fasi dell'attuazione del Piano: ha creato una Task Force Pnrr dedicata e momenti di incontro per poter dialogare con i diversi attori in campo. "Dal nostro osservatorio abbiamo potuto riscontrare che il Piano è andato avanti, i bandi sono stati pubblicati, i fondi vengono erogati ma ci sono ancora alcuni obiettivi prefissati da completare", ci dice l'esperta. Mentre sul lato delle imprese, sono stati diversi gli ostacoli fronteggiati dalle aziende che hanno presentato i loro progetti di innovazione digitale e trasformazione ecologica. In particolare, sul piano della semplificazione amministrativa: "Uno degli aspetti più rilevati dalle imprese è stata la quantità e la complessità della documentazione da produrre per la partecipazione a un bando. E poi ancora, le scadenze ravvicinate: i tempi tra la data di partecipazione e quella di chiusura per la presentazione del progetto erano troppo stretti, creando difficoltà aggiuntive in fase di predisposizione dei piani", fa notare Morera.Altre problematiche hanno riguardato invece i tempi di attesa: "Ci sono stati alcuni bandi che hanno pubblicato gli esiti, e quindi le graduatorie finali, dopo diversi mesi: una tendenza che può avere un impatto sui tempi di realizzazione dei progetti, anche perché hanno lasciato le imprese in un limbo di incertezza", continua l'esperta.Grazie alla Task Force istituita per il Piano, PwC ha supportato le aziende nella definizione dei loro progetti imprenditoriali, nell'analisi dei loro fabbisogni di fonti di finanziamento e nella partecipazione ai bandi di gara. "E ora le stiamo assistendo anche nella fase realizzativa, quella del monitoraggio e della rendicontazione", precisa Morera.Per i prossimi mesi, gli operatori si aspettano altri tre importanti passi per favorire l'avanzamento del Piano. In primo luogo, la pubblicazione di nuovi bandi: "Servono a impegnare le risorse che ad oggi sono ancora disponibili. Ad esempio, bandi sulla Missione 2 del Pnrr, quella della transizione ecologica con opportunità sulle filiere dell’idrogeno, agrovoltaico e impianti eolici/fotovoltaici off-shore". Poi ancora, aumenterà il contatore della spesa: "Dalla fine del 2023 ci aspettiamo crescenti volumi di spesa, perché saremo nella fase realizzativa dei progetti che sono stati finanziati", spiega l'esperta di PwC.E infine il completamento delle riforme: "Finora ne sono state realizzate circa 31 delle 63 previste. Tra quelle che mancano, ci sono per citarne solo alcune: la riforma del pubblico impiego, la riforma completa del codice degli appalti, nonché la riforma del processo civile e penale", continua Morera, facendo notare poi che le aziende si aspettano "nuove opportunità" e "maggior semplificazione e dialogo con le istituzioni".Il ridotto numero di professionalità con competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali specifiche per l’utilizzo dei Fondi europei è un dibattito che da tempo riguarda la Penisola, ancor prima dell'istituzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono diverse le competenze richieste per questi interventi, da quelle di tipo programmatorio per l'accesso alle risorse comunitarie, a quelle di tipo ingegneristico ed economico per la messa a terra e il monitoraggio di progettualità complesse."Nei miei incontri con le aziende, ho riscontrato in diversi casi strutture imprenditoriali competenti su questi temi: in tante realtà, infatti, non c'era un problema di competenza ma la difficoltà a creare il progetto dentro il perimetro individuato dai bandi e a predisporre poi la documentazione relativa", ci dice l'esperta di PwC. "Poi è chiaro che ci sono altre imprese che sono più a digiuno su questa materia, e abbiamo cercato di affiancarle in ogni modo: abbiamo messo a disposizione la nostra conoscenza del piano e dei meccanismi attuativi, fornendo supporto nella predisposizione dei progetti. E io credo che al prossimo giro saranno decisamente più autonome".

Certificazione sulla parità di genere: una nuova opportunità per le imprese
Le principali novità introdotte a seguito dell'aggiornamento del codice delle pari opportunità (Legge 162/2021) sulla parità di genereAl fine di rafforzare la tutela delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, negli ultimi anni la normativa ha subito un’importante evoluzione. In particolare, il Codice delle pari opportunità è stato aggiornato con la Legge 162/2021 e presenta una serie di novità, tra cui l’estensione dell’obbligo di redazione, con cadenza biennale, di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile e l’introduzione, a partire dal 1° gennaio 2022, della Certificazione sulla parità di genere.Sulla base della struttura della Vostra organizzazione e dei Vostri obiettivi di business, il nostro team è in grado di supportarvi in tutte le fasi del percorso finalizzato all’ottenimento della certificazione. PwC potrà inoltre fornire il suo supporto su alcuni aspetti specifici della parità di genere, tra cui quelli legati al gender pay gap.Principali riferimenti legislativi e normativi:• D.Lgs 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;• L. 162/2021 Modifiche al Codice di cui al D.Lgs 198/2006 e altre disposizioni in materiadi parità tra uomo e donna in ambito lavorativo;• Decreto Interministeriale del 29 marzo 2022;• D.L. 36/2022 - Modifica al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 50/2016);• UNI ISO 30415 Gestione delle risorse umane - Diversità e InclusioneIn PwC supportiamo le organizzazioni in tutte le fasi del percorso finalizzato all’ottenimento della certificazione e su alcuni aspetti specifici legati al tema della parità di genere.Per approfondire la lettura clicca qui