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Esclusione delle società FTSE MIB dallo split payment a decorrere dal 1° luglio 2025

A partire dal 1° luglio 2025, le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, identificate ai fini IVA, non saranno più soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Questa novità deriva dall’abrogazione della norma che le includeva tra i soggetti destinatari del regime (art. 17-ter, comma 1-bis, lett. d) del DPR 633/1972), disposta dal Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84.


Il cambiamento si inserisce nel quadro dell’attuazione della Decisione di esecuzione (UE) 2023/1552, con cui l’Unione Europea ha autorizzato l’Italia a prorogare lo split payment fino al 30 giugno 2026, ma ha richiesto, tra le condizioni, l’esclusione delle operazioni effettuate nei confronti delle società FTSE MIB a partire dal luglio 2025.


In origine, l’Italia aveva chiesto di mantenere inalterato lo split payment, ritenendolo utile per contrastare l’evasione IVA grazie ai controlli incrociati resi possibili dalla fatturazione elettronica. Tuttavia, per rispettare gli impegni assunti a livello europeo, ha dovuto accettare l’esclusione delle società quotate, posticipandone l’effetto al 1° luglio 2025.


Per i fornitori delle società FTSE MIB, questa modifica avrà impatti operativi concreti. Dalla nuova data, le fatture emesse verso queste società dovranno essere gestite con le regole ordinarie IVA, a meno che non si tratti di casi in cui si applica il reverse charge o altre esenzioni.


In particolare:


  • Nella fattura elettronica non dovrà più essere riportato il codice “S” nel campo “esigibilità IVA”;
  • L’IVA addebitata andrà versata dal fornitore e rientrerà nella sua liquidazione periodica;
  • La società committente pagherà l’IVA al fornitore e potrà esercitare il diritto alla detrazione secondo le regole generali.


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