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Accordo sulla Sicurezza Sociale tra Italia e Albania: firmate le intese amministrative

Dopo una lunga attesa, è ufficialmente entrato in vigore l’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Albania, volto a tutelare i diritti previdenziali e assistenziali dei lavoratori che svolgono o hanno svolto attività lavorativa – subordinata o autonoma – in uno dei due Paesi. La piena attuazione dell’accordo è stata annunciata dal Ministero del Lavoro italiano il 10 aprile 2025, a seguito della firma dell’intesa amministrativa e della ratifica avvenuta con la legge n. 29/2025.Ambito e beneficiariL’accordo rientra in un più ampio rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Stati e si applica, per quanto riguarda l’Italia, a vari regimi di sicurezza sociale:pensioni (invalidità, vecchiaia e superstiti),malattia e maternità (inclusa la tubercolosi),disoccupazione,gestioni speciali e sostitutive per determinate categorie di lavoratori.Possono beneficiarne tutti i soggetti che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno dei due Paesi, compresi i loro familiari e superstiti.Legislazione applicabileL’accordo si basa sul principio di territorialità, secondo cui un lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato in cui esercita l’attività. Tuttavia, sono previste deroghe per alcune categorie come:lavoratori subordinati e autonomi in distacco,personale impiegato nei trasporti (aereo, navale, ferroviario),dipendenti pubblici e diplomatici.Per queste categorie, è possibile mantenere la copertura previdenziale del Paese d’origine fino a un massimo di 24 mesi.Regime transitorio e operativitàLe disposizioni dell’accordo si applicano alle domande presentate dalla data di entrata in vigore. Tuttavia, per una piena operatività, si è in attesa delle istruzioni applicative dell’INPS, che definiranno nel dettaglio gli adempimenti amministrativi necessari.In sintesi, l’accordo rappresenta un importante passo avanti per la tutela sociale dei lavoratori transnazionali e per il consolidamento della cooperazione tra Italia e Albania nel settore del lavoro e della previdenza.Per saperne di più visita la pagina dedicata

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Nota di aggiornamento sui Dazi e misure fiscali USA – Maggio 2025

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Nota di aggiornamento sui Dazi e misure fiscali USA – Maggio 2025

Negli ultimi mesi, l’amministrazione Trump ha introdotto ampie misure tariffarie “reciproche” verso molti Paesi, generando reazioni e contromisure a livello globale. Ecco una sintesi degli sviluppi principali.Unione Europea:L’UE prepara contromisure tariffarie e valuta restrizioni all’export verso gli USA. È in corso anche un ricorso presso il WTO. Trump ha minacciato dazi del 50% sui beni UE dal 1° giugno, poi rinviati al 9 luglio dopo colloqui con Ursula von der Leyen.Regno Unito:Accordo USA-UK l’8 maggio per ridurre o eliminare dazi su automobili, acciaio e alluminio britannici.Cina e Hong Kong:Accordo per sospendere per 90 giorni i dazi reciproci: 30% sui prodotti cinesi e 10% su quelli USA, in attesa di negoziati più ampi.Canada e Messico:Beni conformi all’USMCA sono esentati dai dazi USA; in caso contrario, l’importazione è soggetta a un dazio del 25%.India:Dazi USA al 26% sulle merci indiane. L’India ha avviato un dialogo con Washington e ridotto i dazi su alcuni prodotti USA.Evoluzioni giuridiche:Una sentenza ha dichiarato illegali i dazi di Trump, ma la Corte d’Appello ha sospeso la decisione. La questione potrebbe finire davanti alla Corte Suprema.Legge fiscale – “One Big Beautiful Bill Act”:Approvata dal Congresso, include riforme fiscali, più fondi per la difesa e tagli ai programmi federali. Obiettivo: approvazione definitiva entro il 4 luglio.Sezione 899:Prevede l’aumento progressivo delle ritenute (fino al 20%) su pagamenti verso Paesi con tasse considerate discriminatorie (es. DST e UTPR). In vigore dal 2026.Modifiche BEAT:Più società coinvolte, aliquota fissa al 12,5% senza crediti d’imposta, inclusione obbligatoria dei costi infragruppo nel calcolo.Altre misure dal 2025:Limite deducibilità interessi: 30% dell’EBITDA fiscale.Piena deducibilità spese R&S (2025-2030).Deduzione del 100% per alcuni immobili produttivi.Le aziende italiane con interessi negli USA dovrebbero monitorare da vicino l’evoluzione normativa e prepararsi a possibili impatti fiscali e doganali, anche con analisi di scenario mirate.Per saperne di più visita la pagina dedicata

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La compensazione pagata da un ente locale per servizi di trasporto pubblico a prezzo calmierato non è soggetta a IVA se non incide direttamente sul prezzo del biglietto

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