• Finance

Normativa nazionale – Tutela della clientela bancaria

Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali.Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione relativa alle “Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali motivate dall’andamento dei tassi d’interesse e dell’inflazione”.Nella comunicazione si invita le banche a prestare particolare attenzione nel proporre modifiche contrattuali a sfavore dei clienti basate sull'andamento dell’inflazione, sollecitandole anche a valutare una revisione delle manovre effettuate in passato giustificate dall'andamento decrescente dei tassi, alla luce del loro incremento.In tal senso, ha infatti sottolineato che l‘aumento dei tassi di interesse avviato dalla Banca Centrale Europea lo scorso luglio potrebbe avere effetti positivi sulla redditività complessiva dei rapporti tra le banche e i loro clienti e questo potrebbe compensare l’aumento dei costi indotto dall’inflazione.In conclusione, l’Autorità ricorda che nel caso di modifiche unilaterali dei contratti, il cliente ha sempre diritto di recedere dal contratto senza spese valutando le offerte più convenienti provenienti dal mercato.Banca d’Italia in passato ha già sensibilizzato gli intermediari sul tema delle modifiche unilaterali dei contratti; si vedano in tal senso le Comunicazioni di ottobre 2014 e di aprile 2017 aventi, rispettivamente, ad oggetto “Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari e diritti dei clienti” e “Modifiche unilaterali dei contratti bancari e finanziari. Obblighi degli intermediari, diritti dei clienti, ruolo dell’autorità di vigilanza”.Resta fermo che, in un’economia di mercato, la fissazione delle condizioni economiche dei beni e servizi offerti rappresenta un elemento centrale delle libere scelte imprenditoriali. In ogni caso, in presenza di modifiche unilaterali, la clientela ha sempre il diritto di recedere dal contratto senza spese entro la data di entrata in vigore delle nuove condizioni, valutando anche offerte più convenienti di altre banche.Per saperne di più visita la pagina dedicata

  • Marketing & Sales

Global and Italian M&A Trends 2022 e Outlook 2023: in Consumer Market

La revisione strategica del portafoglio e le operazioni trasformazionali saranno il mantra delle attività di M&A nel Consumer Market del 2023.“Nel 2023 ci aspettiamo una normalizzazione dei multipli valutativi nel Consumer Market, quale diretta conseguenza delle pressioni inflattive, del rallentamento dell’economia e del declino della propensione al consumo nella maggior parte dei mercati. L’ottimizzazione del portafoglio è comunque in cima alle priorità strategiche dell’agenda dei CEO e questo lascia intendere che ci sono spazi importanti per attività di M&A sia in acquisizione, per accelerare la trasformazione strategica, che in dismissione di assets non core”. Emanuela Pettenò, Consumer and Markets Deals Leader, Partner PwC Italia.Il Global M&A Consumer Markets 2022 Outlook di PwC esamina i temi chiave che incidono sulle fusioni e acquisizioni dei mercati dei consumatori e sui sottosettori in cui prevediamo che l'interesse degli investitori continuerà a svolgere un'attività di negoziazione significativa nei prossimi 6-12 mesi.Il 2023 rimarrà probabilmente un anno difficile per fusioni e acquisizioni nei mercati di consumo, dato il volatile contesto macroeconomico. Tuttavia, l'ottimizzazione del portafoglio rimane in cima alle agende dei CEO e questo, combinato con la necessità di effettuare transazioni per accelerare la trasformazione strategica, creerà opportunità di creazione di valore attraverso fusioni e acquisizioni.I macro-trend di settore continueranno ad essere basati su una sempre maggiore focalizzazione del portafoglio, soprattutto per I business DTC che devono adeguare la propria strategia alle mutate abitudini e stili di consumo post-pandemici per recuperare crescita e profittabilità.In aggiunta, un aumento del numero di operazioni “creative” come la business combination Ferrero-Wells, che permetterà a Ferrero di diventare uno dei leader nel gelato confezionato in US, preservando l’indipendenza e il ruolo del fondatore di Wells.In un mercato del credito più complesso e costoso, i fondi di private equity tenderanno a privilegiare investimenti di minore dimensione. Le tensioni finanziarie e i multipli in calo potranno creare interessanti opportunità di investimento per corporate liquidi e fondi, anche in aziende quotate.Per saperne di più visita la pagina dedicata

  • Other

Global and Italian M&A Trends 2022 e Outlook 2023

Portfolio optimisation e operazioni corporate strategiche trend I semestre 2023 PwC lancia il Global and Italian M&A Trends 2022 e Outlook 2023, il report annuale che analizza i trend in ambito M&A .Il 2023 sarà caratterizzato da un'attività di M&A più "strategica", focalizzata su acquisizioni di competenze distintive di medio periodo, sia da parte di investitori industriali che di fondi, con una concentrazione di operazioni nel secondo semestre dell'anno. Le attività di M&A avranno anche un forte focus finanziario, collegato al tema della profittabilità e della capacità di generare cash flow nel breve-medio periodo da parte dei target. L’attività M&A inoltre, è considerata dai CEO come un veicolo di crescita e di accelerazione della trasformazione digitale, ESG e di modello di business della propria azienda, come confermato dal numero di operazioni e dagli alti multipli del settore della Tecnologia. Le operazioni, soprattutto di grande dimensione e natura trasformazionale, risulteranno però sempre più complesse. Lo scenario di incertezza geopolitica, i timori di recessione, l'aumentato costo del debito e l'evoluzione dei tassi di cambio hanno accresciuto la prudenza dei board, dei comitati di investimento e dei finanziatori verso le operazioni ad alto multiplo, leva e con sinergie limitate conseguibili nel medio lungo termine. L'attività M&A necessiterà dunque di un approccio sempre più strategico e creativo. L’area EMEA si è dimostrata più resiliente, con 20.000 operazioni registrate nel 2022 (+17% vs 2019 pre-pandemia), mentre l’Italia è in controtendenza con operazioni annunciate in crescita sia a volumi (+2% vs. 2021, con 1.500 operazioni) che a valore (+41%) grazie all’OPA Blackstone / Atlantia.Industrial Manufacturing & Automotive (+18% a volumi vs 2021) e Consumer markets (+71% a valore vs 2021) sono stati i settori più performanti in ItaliaPer saperne di più visita la pagina dedicata

  • Information Technology

PwC al Carnevale di Venezia

Grazie a PwC, la storica manifestazione che da oltre 1000 anni attira a Venezia appassionati da tutto il mondo, diventa anche virtuale e sbarca sul Metaverso. Un team multidisciplinare del gruppo Customer Transformation, composto da strategist, 3D artist, UX/UI designer, sviluppatori, creativi ed esperti di comunicazione, ha creato dei modelli 3D ridisegnando le maschere e i costumi della tradizione veneziana da usare per mascherare gli avatar su Ready Player Me e giocare sulla piattaforma Roblox. Le maschere sono diventate anche sei filtri Instagram grazie ai quali chiunque può divertirsi e partecipare al carnevale più famoso del mondo.Vai al sito del Carnevale di Venezia

  • Corporate Social Responsibility

ESG Un approccio integrato alla sostenibilità, from strategy to execution

I mutamenti radicali del nostro tempo ci mettono di fronte a un nuovo paradigma del valore di impresa, strettamente legato alla capacità di un'azienda di coesistere in un equilibrio di mutua interazione con l’ambiente circostante, dando risultati solidi e durevoli nel tempo, nel rispetto dei bisogni delle generazioni future.Perseguire unitamente alla crescita economica la minimizzazione degli impatti sull’ambiente, il benessere delle persone e della società nel suo complesso, è la modalità attraverso cui le aziende possono garantire il proprio essere sostenibili, ridisegnando il modo di operare per promuovere un rinnovato percorso di sviluppo. L’integrazione delle tematiche ESG con la strategia aziendale gioca un ruolo chiave nell’individuazione e previsione di sfide e opportunità, nonché nella comprensione delle competenze da sviluppare nel determinare il proprio futuro.Scopri di più sulla piattaforma dedicata

  • Tax

Fuori campo IVA i trasferimenti di beni esistenti in Italia rientranti nell’ambito di scissioni di ramo d’azienda e fusioni avvenute all’estero

Con le risposte ad interpello n. 91 del 19 gennaio 2023 e n. 157 del 24 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in relazione al trattamento applicabile ai fini dell’IVA (e, nell’interpello n. 91, anche dell’imposta di registro) al trasferimento di beni presenti sul territorio dello Stato rientranti rispettivamente nell’ambito di una scissione parziale e di una fusione per incorporazione transfrontaliera avvenute all’estero tra società residenti nell’Unione europea senza stabile organizzazione in Italia.In particolare, nella risposta ad interpello n. 91, l’istante è una società di diritto tedesco, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, che effettua una scissione parziale di un ramo d’azienda sito in Germania nei confronti di un’altra società tedesca, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, nel quale sono comprese rimanenze di beni esistenti nel territorio dello Stato. L’istante specifica anche che il diritto civile tedesco, al pari di quello Italiano, prevede che il soggetto beneficiario subentri in tutti i diritti ed obblighi connessi al ramo scisso determinando una prosecuzione delle posizioni soggettive in capo alla società destinataria del compendio trasferito senza che vi sia soluzione di continuità nella gestione dell’attività trasferita dalla scissa alla beneficiaria e che anche nella normativa IVA tedesca, come in quella Italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA “i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni” per mancanza del presupposto oggettivo.In tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trasferimento dei beni esistenti in Italia in dipendenza della scissione parziale estera sia da considerarsi non soggetto ad IVA ai sensi dall’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, considerato che tale disposizione comprende “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”.Sul punto, l’Agenzia ricorda come, con la risoluzione n. 152/E del 2008 (richiamata anche nella successiva risposta n. 555 del 2022), l’applicazione della disposizione in commento sia stata già riconosciuta anche in dipendenza di passaggi di beni effettuati in occasione di una fusione tra due enti non commerciali avente ad oggetto beni non relativi ad un’attività d’impresa. Per questo motivo, a maggior ragione, la norma in oggetto troverebbe applicazione in caso di passaggio/assegnazione[1]  di beni localizzati in Italia e funzionalmente connessi al trasferimento di un ramo d’azienda, seppur esistente all’estero, mediante scissione.Con riferimento alla documentazione da conservare per comprovare l’operazione e renderla opponibile a terzi ed all’imposta di registro, l’Agenzia ha poi chiarito quanto segue.L’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.A tal scopo, il notaio, che riceve il documento (i.e., l’atto di scissione redatto all’estero) in deposito, deve redigere apposito verbale soggetto a registrazione ed all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R n. 131 del 1986[2].Nella risposta ad interpello n. 157, invece, l’istante è una società di diritto olandese, priva di stabile organizzazione ed identificazione IVA in Italia, che viene incorporata in una società belga, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera in cui sono ricompresi dei beni (pallets e containers di proprietà dell’istante) esistenti nel territorio dello Stato.L’istante specifica anche che (i) l’attività esercitata dall’incorporante (svolta sia in Belgio sia all’estero per proprio conto e per conto o con la collaborazione di terzi) non sarà in alcun modo modificata a seguito della fusione, (ii) la prospettata operazione straordinaria avverrà, oltre che in ossequio delle norme previste dall’ordinamento olandese e da quello belga, in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere e che (iii) il diritto civile belga e quello olandese, al pari di quello Italiano, prevedono che, a seguito della fusione, tutte le attività, le passività e i rapporti giuridici facenti attualmente capo all’istante si trasferiranno all’incorporante in virtù della successione a titolo universale prevista dalla normativa unionale, oltre al fatto che anche nella normativa IVA belga ed in quella olandese, come in quella italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19, della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni.In riferimento al trattamento IVA applicabile al passaggio dei beni in Italia in dipendenza della fusione transfrontaliera estera, l’Agenzia delle Entrate si è semplicemente limitata a specificare che, ancorché riferiti a una scissione parziale, i principi espressi con la risposta n. 91 del 2023 sono applicabili anche alla fusione in questione, in quanto entrambe tali tipologie di operazioni sono caratterizzate dalla continuità giuridica e, dunque, sono entrambe ricomprese nell’articolo 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972, unitamente alla trasformazione.Vale la pena considerare come i chiarimenti forniti dall’Agenzia nelle due risposte in commento potrebbero sembrare in contrasto con quanto precedentemente espresso nelle risposte ad interpello n. 536 del 6 agosto 2021 e n. 637 del 30 settembre 2021 dove, nell’ambito di cessioni d’azienda realizzate al di fuori dell’Unione europea, ma con presenza di marchi registrati in Italia (nel primo caso) e magazzino esistente in Italia (nel secondo caso), non è stata riconosciuta la non assoggettabilità ad IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R n. 633 del 1972 ai trasferimenti dei marchi/beni esistenti in Italia, che sono invece stati considerati rispettivamente come delle autonome prestazioni di servizi e cessioni di beni.Tuttavia, anche considerando che, nelle due più recenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in commento mancano dei riferimenti espliciti ad un eventuale superamento dei chiarimenti forniti con le altre due precedenti risposte sopra richiamate, sembra che i precedenti commenti siano ancora applicabili in virtù di un loro possibile diverso ambito di applicazione.Tale diverso ambito di applicazione potrebbe essere giustificato dal fatto che nelle precedenti risposte almeno uno dei soggetti partecipanti all’operazione straordinaria era residente in uno Stato non appartenete all’Unione europea[3].Alternativamente, il diverso trattamento IVA potrebbe dipendere dal tipo di operazione straordinaria. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che l’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, esclude esplicitamente da IVA i “passaggi di beni” in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni. Al contrario, l’articolo 2, comma 3, lettera b), prevede solamente che non sono soggette ad IVA “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”[4].Considerato che le possibili diverse interpretazioni potrebbero portare a significative divergenze di trattamento IVA, sono auspicabili ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria sul tema.[1] L’Agenzia, precisa infatti che “A ogni buon fine, si ricorda che in sede di riforma del diritto societario ”Da un punto di vista terminologico, si è ritenuto opportuno in tema di scissione caratterizzare i suoi riflessi sui beni in termini di ”assegnazione” e non di ”trasferimento”. Ciò anche al fine di chiarire, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, che nell’ipotesi di scissione medesima non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti dei singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili)” (cfr. Relazione illustrativa al Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6)”.[2] Detta previsione recante la tassazione degli atti societari stabilisce al comma 1, lettera b), l’assoggettamento a imposta di registro nella misura fissa di 200 euro della “fusione tra le società, scissione delle stesse (…)”.[3] Non è quindi chiaro se si debba giungere a diverse conclusioni a seconda che l’operazione straordinaria avvenga in uno stato dell’Unione europea in cui è stato implementato l’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE, piuttosto che in uno stato dell’Unione europea differente o uno stato non appartenente all’Unione europea, oppure se sia sufficiente che, da un punto di vista civilistico, l’operazione straordinaria effettuata all’estero abbia gli stessi effetti rispetto a quelli attribuibili all’analoga operazione se fosse effettuata in Italia.[4] Un diverso trattamento ai fini IVA di cessioni di azienda o rami d’azienda, rispetto alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione potrebbe però non essere compatibile con il testo del citato art. 19 della Direttiva 2006/112/CE, il cui scopo è quello di conferire agli Stati membri dell’UE la facoltà di prevedere l’irrilevanza, ai fini IVA, delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ma anche cessioni e conferimenti di azienda) attraverso cui la società cedente trasferisce alla cessionaria il complesso dei rapporti attivi e passivi di cui ha la titolarità, realizzando una continuità dell’attività aziendale presso il beneficiario / ricevente il complesso aziendale.Scopri di più al link https://blog.pwc-tls.it/it/home/

  • Accounting

The Italian NPE Market

“Riteniamo che il settore del credit management sia un campo con una crescita di lungo termine che deve essere sostenuta anche da nuove direttrici ad esempio: l’allargamento della tipologia di asset class da coprire, anche #UtP, early arrears per muoversi lungo la catena del valore verso i performing, l’ampliamento dei servizi che sono offerti a banche e investitori: non solo recupero crediti ma attività ancillari (ad esempio valorizzazione real estate, dati, attività legali e amministrative)." Manuela Franchi, Group CFO and General Manager Corporate Functions, doValueRiguarda l’intervista completa insieme a Francesco Cataldi, Director PwC Italia.Per il report completo “The Italian NPE Market: Brand New Day?” consulta la nostra pagina al link https://bit.ly/2JQwfRf

  • Other

Le principali novità nell’ambito degli incentivi per le imprese

Lo scorso 29 dicembre è stata approvata la legge 29 dicembre 2022, n.197, cd. legge di stabilità per il 2023. Passiamo qui di seguito in rassegna le principali novità relative agli incentivi per le imprese.Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale – Proroga al I trimestre 2023 (art.1 co. 2-9)Al fine di contenere l’aumento del costo dell’energia e del gas, la legge di Bilancio conferma anche per il primo trimestre 2023, potenziandoli, i relativi crediti d’imposta come segue:alle imprese energivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica;alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 35% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica.Scopri di più

  • Other

Italia 2023: Persone, lavoro e impresa, dal titolo L’immaginario sulla scienza e le competenze del futuro

Ieri, nel primo appuntamento dell'anno del ciclo "Italia 2023: Persone, lavoro e impresa, dal titolo L’immaginario sulla scienza e le competenze del futuro", PwC Italia con l'Associazione Il Cielo Itinerante ha affrontato l'importanza delle materie STEM per la costruzione delle competenze del futuro. All’evento sono intervenuti il Ministro dell'Istruzione e del Merito Professor Giuseppe Valditara, Ersilia Vaudo Scarpetta, Giovanni Andrea Toselli, Alessandro Grandinetti, Marco Sala, Giancarlo Blangiardo, Nando Pagnoncelli, Alessandro De Angelis e Francesco Bei.Per approfondire, leggi la rassegna!- https://www.ilsole24ore.com/art/diminuito-modo-drastico-rendimento-matematica-e-scienze-gli-adolescenti-AEuuKHaC?refresh_ce=1- https://www.affaritaliani.it/politica/scuola-valditara-stipendi-docenti-fondi-privati-836332.html- https://www.repubblica.it/scuola/2023/01/25/news/giuseppe_valditara_scuola_risorse_privati-385049687/?ref=pay_amp- https://www.tecnicadellascuola.it/docenti-di-matematica-valditara-1500-euro-troppo-pochi-per-una-formazione-dura-e-difficile-non-e-un-salario-competitivo- https://www.tecnicadellascuola.it/sostegno-valditara-non-si-puo-insegnare-senza-formazione-adeguata-novita-su-reclutamento-nelle-prossime-settimane/amp- https://www.tecnicadellascuola.it/valditara-far-rientrare-a-scuola-il-valore-del-lavoro-dotare-gli-istituti-di-professionisti-provenienti-dal-privato

Il nostro Manifesto

Condividere esperienze, consigli utili e storie di vita