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Trattamento IVA operazioni di gestione di crediti – Sentenza Tribunale Unione europea causa T-184/25

Con la sentenza del 17 giugno 2026, causa T-184/25, il Tribunale dell’Unione Europea ha esaminato il trattamento IVA applicabile ai servizi di gestione di crediti successivamente ceduti, soffermandosi in particolare sull’ambito dell’esenzione prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE (“direttiva IVA”).


La controversia riguarda una società bancaria finlandese che, dopo aver concesso mutui immobiliari ai propri clienti, ha trasferito tutti i diritti e gli obblighi relativi ai mutui a una società controllata, non appartenente al medesimo Gruppo IVA. Nonostante la cessione, la società originaria ha continuato a gestire i rapporti con i mutuatari per conto della società cessionaria, svolgendo, tra le altre attività, il calcolo delle rate, degli interessi e delle commissioni, la gestione delle modifiche contrattuali e, ove previsto, i servizi di riscossione. Tali attività erano remunerate dalla società cessionaria sulla base dei costi sostenuti, maggiorati di un margine di profitto.


La questione sottoposta al Tribunale riguardava, quindi, la possibilità di applicare l’esenzione IVA prevista per la “gestione di crediti da parte di chi li ha concessi” anche ai servizi resi dal soggetto che aveva originariamente concesso i finanziamenti, ma che, dopo averne trasferito i diritti a un terzo, continuava a gestirli per conto del cessionario.


Il Tribunale ha ritenuto che l’esenzione non fosse applicabile. Pur rilevando alcune divergenze tra le diverse versioni linguistiche della direttiva IVA, i giudici hanno ritenuto che, a seguito della cessione, l’attività di gestione non si inserisca più nel rapporto giuridico originario tra concedente e mutuatario, ma sia svolta a beneficio del soggetto cessionario. Di conseguenza, i servizi di gestione prestati dalla società originaria alla società cessionaria costituiscono prestazioni di servizi rese a titolo oneroso e, pertanto, soggette a IVA.


Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità delle ulteriori esenzioni previste dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere c) e d), della direttiva IVA. In particolare, i servizi in questione non sono stati qualificati come assunzione di impegni, fideiussioni o altre garanzie, né come servizi aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà di fondi o idonei a svolgere le funzioni specifiche ed essenziali di tale trasferimento.


La pronuncia assume particolare rilievo nel contesto italiano, in quanto il principio espresso dal Tribunale appare, almeno secondo l’impostazione tradizionalmente adottata a livello nazionale, innovativo. La portata concreta della decisione non risulta, tuttavia, del tutto agevole da individuare, anche alla luce della non univoca descrizione della fattispecie contenuta nella sentenza e nelle conclusioni dell’Avvocato Generale. In particolare, non è pienamente chiaro se l’operazione riguardasse una vera e propria cessione di crediti oppure una diversa operazione di trasferimento dei contratti di mutuo, distinzione che può assumere rilevanza ai fini del relativo trattamento IVA.


La questione appare particolarmente significativa con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti. Nell’ordinamento italiano, infatti, i servizi di servicing prestati dall’originator nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla legge n. 130/1999 beneficiano, al ricorrere delle condizioni previste, dell’esenzione IVA in quanto servizi di gestione dei crediti da parte dei soggetti che li hanno concessi. Tale impostazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 106/E del 17 novembre 2016.


Sarà pertanto necessario valutare con attenzione l’effettiva portata della sentenza nel contesto dell’ordinamento IVA nazionale, soprattutto con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e ai relativi servizi di servicing. L’attuale orientamento dell’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla citata risoluzione, appare comunque idoneo a fondare un legittimo affidamento, fino a un’eventuale modifica della posizione dell’Amministrazione finanziaria.


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