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Third Party Litigation Funding – ulteriori chiarimenti IVA dell’Agenzia delle entrate ad istanza di interpello n. 256/2024

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esenzione IVA per i servizi esternalizzati da una SICAF a una società estera nel Litigation Finance e precisato che le commissioni d’intermediazione rientrano nella base imponibile del compenso


L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 256 del 13 dicembre 2024, ha esaminato il trattamento IVA delle prestazioni esternalizzate nell’ambito del Litigation Finance da parte di una SICAF (fondo di investimento alternativo italiano riservato). La SICAF ha affidato a una società estera, Beta, una serie di funzioni operative essenziali per il proprio modello di business, come la gestione informatica e il supporto legale, remunerando tali attività con retainer fee e success fee.


Il caso di specie


La SICAF acquista crediti litigiosi derivanti da richieste di risarcimento danni. Per gestire le attività complesse legate a tali operazioni, si affida a Beta tramite un contratto di outsourcing. Beta fornisce:


  • Gestione della piattaforma informatica per la raccolta e analisi dei dati legati ai danni risarcitori.
  • Supporto legale e operativo nella gestione delle azioni di risarcimento e dei rapporti con le società danneggiate.


Il contratto prevede che Beta operi seguendo le direttive della SICAF, con responsabilità esclusiva verso i servizi forniti. Eventuali sub-deleghe sono subordinate all’approvazione della SICAF.


Quesiti IVA e risposte dell’Agenzia


1. Esenzione IVA sui servizi di Beta

L’Agenzia conferma l’esenzione IVA per i servizi resi da Beta, considerando che:

  • I servizi sono essenziali per il modello di business della SICAF.
  • Rientrano nelle categorie di "gestione degli investimenti" e "commercializzazione", riconducibili a prestazioni finanziarie esenti ai sensi dell’art. 10 del Decreto IVA.


2. Territorialità IVA per i servizi di intermediazione

Per i servizi di intermediazione resi a Beta, la territorialità è regolata dall’art. 7-ter del d.P.R. n. 633/1972. L'Agenzia chiarisce che tali servizi sono rilevanti nel luogo di stabilimento del committente (Beta), quindi territorialmente rilevanti in Italia.


3. Commissioni di intermediazione

Le commissioni pagate dalla SICAF per conto di Beta non rappresentano una prestazione diretta verso la SICAF e sono escluse dal campo IVA. Tuttavia, tali commissioni contribuiscono alla base imponibile del compenso dovuto a Beta, conformemente all’art. 13 del d.P.R. n. 633/1972.


L’Agenzia ribadisce l’importanza delle attività esternalizzate per il modello di Litigation Finance della SICAF, evidenziando la necessità di inquadrarle correttamente ai fini IVA. Queste operazioni rappresentano un esempio innovativo di gestione di fondi di investimento tramite outsourcing specializzato.


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