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Sdoganamento Centralizzato all’importazione dal 1° Luglio 2024 – Decisione di Esecuzione UE n. 2879/2023

La Decisione UE n. 2879/2023 introduce la prima fase della procedura di sdoganamento centralizzato dal 1° luglio 2024, permettendo di presentare dichiarazioni doganali centralizzate con autorizzazione AEOC. La seconda fase inizierà il 2 giugno 2025

La Decisione di esecuzione UE n. 2879/2023 del 15 dicembre 2023 prevede l'attuazione della prima fase (Fase 1) della procedura di sdoganamento centralizzato, a partire dal 1° luglio 2024, come stabilito dall'art. 179 del Codice Doganale dell’Unione (CDU). Questa procedura consente di presentare una dichiarazione doganale presso l’ufficio doganale del luogo in cui l’interessato è stabilito, per merci presentate in un altro ufficio doganale. È necessario richiedere un’autorizzazione alle Autorità doganali attraverso il sistema delle “Customs Decisions” ed essere in possesso dell’autorizzazione AEOC (operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali).

La Fase 1 prevede l’utilizzo di dichiarazioni doganali normali e semplificate, comprese le dichiarazioni complementari generali o periodiche. Coprirà i regimi doganali di immissione in libera pratica, deposito doganale, perfezionamento attivo e utilizzo finale. La Fase 1 si applicherà a tutti i tipi di merci, tranne quelle sottoposte ad accisa, quelle degli scambi con territori fiscali speciali e quelle soggette a misure di politica agricola comune.

Per quanto riguarda l'IVA, il Working Paper n. 924 Rev. 10 del 12 marzo 2024 chiarisce che gli uffici doganali devono scambiarsi le informazioni necessarie per verificare la dichiarazione doganale e rilasciare le merci, inclusi i dati IVA per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione nello Stato membro di presentazione delle merci. Nell’autorizzazione richiesta dall’operatore dovrebbero essere inclusi i dati rilevanti ai fini IVA, specificando il metodo di pagamento dell’IVA all’importazione, che può essere “deferred payment” (pagamento differito) o “postponed accounting” (reverse charge all’importazione).

In Italia, questi metodi sono già utilizzabili per il pagamento dell’IVA all’importazione in determinate condizioni, ma non sono ancora specificamente applicabili alla procedura di sdoganamento centralizzato. Inoltre, l’obbligo di ottenere un numero di partita IVA o nominare un rappresentante fiscale nello Stato membro di presentazione sarà chiarito durante la procedura di consultazione tra lo Stato membro di vigilanza e lo Stato membro di presentazione.

La seconda fase (Fase 2) di attuazione del regime è prevista per il 2 giugno 2025.

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