Riforma Cartabia: nuove norme in tema di notificazioni civili
La modifica delle disposizioni del Codice di Procedura Civile e della Legge n. 53/1994
La modifica di maggior rilievo apportata alla L. n. 53/1994 riguarda l’introduzione del nuovo articolo 3 ter. In questo articolo sono state disciplinate le ipotesi in cui sorge in capo all’avvocato l’obbligo di notificare gli atti con modalità telematiche, tramite posta elettronica certificata (“PEC”) o servizio elettronico certificato qualificato(“SERCQ”).
Con il decreto legislativo n. 149 del 17 ottobre 2022, il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal Parlamento mediante la Legge delega n. 206/2021, allo scopo di efficientare il processo civile e di prevedere misure cosiddette urgenti per razionalizzare i procedimenti in materia di diritti della persona, famiglia ed esecuzione forzata, meglio conosciuta come Riforma Cartabia.
Tra i numerosi interventi riformatori, sono state approvate modifiche in tema di notificazioni civili alle disposizioni del Codice di Procedura Civile e alla Legge n. 53/1994.
È stato così modificato l’art. 137 c.p.c. la cui nuova formulazione prevede espressamente l’inserimento della figura dell’avvocato nel novero dei soggetti deputati ad eseguire le notificazioni degli atti del processo civile. L’avvocato è, tuttavia, chiamato ad effettuare le notificazioni, il richiamo è senza ombra di dubbio alla L. n. 53/1994, che disciplina le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati.
La Riforma Cartabia ha previsto anche la revisione dell’art. 147 c.p.c. che ha riguardato l’inserimento di ulteriori due comma. Il primo consacra le notificazioni “senza limiti orari” e il secondo prende in considerazione due diversi momenti per il perfezionamento della notifica.
L’intervento dell’avvocato nell’esecuzione delle notifiche diviene obbligatorio in via preliminare e comporta il conseguente divieto per l’ufficiale giudiziario di svolgere l’attività di notificazione.
Di conseguenza, all’obbligo di notifica telematica dell’avvocato corrisponde il divieto imposto all’Ufficiale giudiziario di eseguirla.
L’Ufficiale potrà eseguire la notifica su richiesta dell’avvocato solo se quest’ultimo non deve eseguirla a mezzo PEC o SERCQ, o con altra modalità prevista dalla legge, oppure, quando vengono meno i presupposti del già menzionato obbligo, cioè non è stato possibile eseguire la notifica / non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario. In questo caso l’avvocato deve formulare una dichiarazione attestante le difficoltà riscontrate, di cui l’Ufficiale darà atto nella relazione di notificazione.
Le altre novità riguardano l’ampliamento del potere di certificazione di conformità, che viene steso anche al liquidatore giudiziale e la possibilità di attestare la conformità anche degli allegati alle comunicazioni telematiche.
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