Regime IVA delle agenzie di viaggio per la rivendita dei soli biglietti aerei
La Corte UE include la rivendita di biglietti aerei nel regime IVA TOMS, ma la normativa italiana lo limita ai pacchetti turistici
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha recentemente chiarito che la rivendita di biglietti aerei da parte delle agenzie di viaggio rientra nel regime IVA speciale per le agenzie di viaggio, noto come "TOMS" (Tour Operators' Margin Scheme), anche se questa rivendita non è accompagnata da servizi aggiuntivi diversi da quelli di informazione o consulenza offerti dall'agenzia (causa C-763/23). Il TOMS è regolato a livello europeo dalla direttiva 2006/112/CE e in Italia dall'art. 74-ter del d.P.R. n. 633/1972. Questo regime consente alle agenzie di viaggio di calcolare l'IVA solo sulla differenza tra i costi sostenuti e il corrispettivo ricevuto (il cosiddetto metodo "base da base"), senza possibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti.
Il caso esaminato riguardava un'agenzia di viaggio romena che acquistava biglietti per voli interni all'Unione Europea da compagnie aeree e li rivendeva a consumatori finali con un sovrapprezzo. Le autorità fiscali rumene avevano contestato l'applicazione del TOMS su queste operazioni, ma la Corte di Giustizia ha stabilito che la semplice messa a disposizione di biglietti aerei, anche senza ulteriori servizi accessori, rientra nel regime speciale. La Corte ha affermato che non è necessario che l'agenzia fornisca servizi aggiuntivi, purché offra anche servizi di informazione e consulenza.
Questa decisione si inserisce in una serie di pronunce precedenti della Corte di Giustizia, che aveva già ampliato l'applicazione del TOMS a singoli servizi turistici, come nei casi Alpenchalets Resorts (C-553/17) e Van Ginkel Waddinxveen (C-163/91). In questi casi, era stato riconosciuto che il TOMS poteva essere applicato anche quando le agenzie fornivano solo alcuni servizi, senza che fosse necessaria una combinazione di essi.
Tuttavia, in Italia la normativa nazionale è più restrittiva rispetto a quella europea. Il legislatore italiano ha limitato l'applicabilità del TOMS ai soli "pacchetti turistici", che devono includere almeno due tra i seguenti servizi: trasporto, alloggio e servizi turistici non accessori. Inoltre, la durata del pacchetto deve superare le 24 ore o comprendere almeno una notte. Questa impostazione è stata ribadita dall'Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 328/E/1997 e dalla Corte di Cassazione, che ha escluso l'applicazione del TOMS nel caso di prestazioni singole non combinate.
Pertanto, le agenzie di viaggio italiane devono prestare particolare attenzione nell'applicare il regime TOMS ai servizi offerti, considerando le differenze tra il quadro giuridico dell'Unione Europea e quello nazionale. Nonostante l'ordinamento italiano non preveda esplicitamente l'applicabilità del TOMS a singoli servizi, il comma 5-bis dell’art. 74-ter d.P.R. n. 633/1972 estende l'applicazione del regime a singoli servizi turistici, a patto che siano stati acquisiti in precedenza dall'agenzia, come nel caso di contratti di allotment.
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