Recenti chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini IVA dei TP adjustment
Con la risposta all’interpello n. 266 del 18 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il proprio orientamento sulla rilevanza ai fini IVA degli aggiustamenti di transfer pricing (TP adjustment) applicati dalle multinazionali nelle transazioni tra imprese associate. In linea con la normativa unionale e con i precedenti documenti di prassi, l’Agenzia ha ribadito che tali aggiustamenti non rilevano ai fini IVA quando servono a rettificare il margine operativo della società consociata, conformemente al principio di libera concorrenza. Diversamente, se gli aggiustamenti modificano il corrispettivo originario pattuito per la cessione di beni o la prestazione di servizi, allora assumono rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IVA.
L’Agenzia ha richiamato precedenti pronunce (interpelli n. 529/2021, n. 60/2018 e n. 884/2021), ribadendo che un TP adjustment è rilevante ai fini IVA solo se esiste un collegamento diretto tra l’operazione iniziale e l’aggiustamento successivo. Tale posizione è coerente con le indicazioni fornite a livello europeo dal VAT Committee e dal VAT Expert Group. Inoltre, il tema è attualmente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in due cause (C-726/23 e C-603/24), il cui esito potrebbe avere implicazioni anche per la prassi italiana.
Il caso specifico analizzato riguarda la società Alfa, stabilita in un Paese UE e identificata ai fini IVA in Italia, che vende beni a una consociata statunitense, Beta. Secondo la TP policy del gruppo, Alfa emette inizialmente una fattura pari al 5% del valore dei beni, mentre il restante 95% viene fatturato successivamente per adeguare la marginalità di Beta al principio di libera concorrenza. Alfa ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare che solo la prima fattura rilevi ai fini IVA, mentre le fatture successive non abbiano alcun impatto IVA.
Nella sua risposta, l’Agenzia ha chiarito che la disciplina del transfer pricing e quella dell’IVA hanno finalità diverse: il transfer pricing regola la ripartizione dei profitti tra consociate di un gruppo multinazionale, mentre l’IVA si applica in base al corrispettivo pattuito per la cessione di beni e servizi. Di conseguenza, le rettifiche di transfer pricing non sono di per sé rilevanti ai fini IVA, a meno che dalle clausole contrattuali emerga chiaramente l’intento di modificare il corrispettivo originario.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha concluso che le fatture emesse successivamente hanno rilevanza IVA per due motivi principali:
- Il contratto tra Alfa e Beta stabilisce espressamente che il prezzo dei beni può essere modificato per garantire il rispetto del principio di libera concorrenza.
- Vi è una sproporzione evidente tra la prima fattura (5% del valore) e la successiva rettifica (95%), il che suggerisce che l’aggiustamento non sia una mera redistribuzione degli utili, ma una modifica del corrispettivo pattuito.
L’Agenzia ha quindi determinato che tali aggiustamenti rientrano nella base imponibile IVA. Tuttavia, non ha fornito indicazioni sugli effetti doganali delle rettifiche, poiché l’istante non aveva posto specifici quesiti in merito.
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