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Prima attuazione delle agevolazioni amministrative e fiscali previste per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (“ZLS”)

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 61 e seguenti, prevede la possibilità di istituire Zone Logistiche Semplificate (ZLS) nelle aree portuali delle regioni più sviluppate, con l'obiettivo di favorire nuovi investimenti.

In attuazione di questa normativa, è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2024, n. 40, che istituisce le ZLS. Questo decreto stabilisce:

  • Le modalità di istituzione delle ZLS, comprese le ZLS interregionali;
  • La durata delle ZLS;
  • I criteri per l'identificazione e delimitazione delle ZLS;
  • Le misure organizzative e di funzionamento delle ZLS;
  • Le misure di semplificazione applicabili alle ZLS.

Le ZLS già istituite in Italia includono il Porto e Retroporto di Genova e il Porto di Venezia-Rodigino, ma non sono ancora pienamente operative. Proposte per nuove ZLS sono in attesa di approvazione per Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio e Toscana, con un ulteriore studio per una ZLS nel Mar Ligure Orientale.


Misure di Semplificazione Amministrativa

Le semplificazioni amministrative mirano a facilitare le attività economiche nelle ZLS. Le principali misure includono:

  • Autorizzazione Unica: Un processo semplificato che integra tutte le autorizzazioni necessarie per progetti economici nelle ZLS. Le domande di autorizzazione possono essere presentate allo sportello unico del lavoro regionale o al SUAP.
  • Riduzione dei Tempi: Riduzione dei termini procedimentali fino a un terzo per varie autorizzazioni ambientali e edilizie, e alla metà per altri permessi e concessioni, con termini perentori.


Benefici Doganali

Nelle ZLS possono essere create zone franche doganali, che permettono il deposito e la lavorazione di merci senza pagare immediatamente i diritti doganali, facilitando ulteriormente le operazioni commerciali.


Credito d'Imposta per Investimenti nelle ZLS

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle ZLS è concesso per acquisti di macchinari, impianti, attrezzature e immobili fino al 31 dicembre 2023. Le modalità di fruizione del credito sono specificate dall'Agenzia delle Entrate e il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Il DL 7 maggio 2024, n. 60, estende per il 2024 il credito d'imposta anche alle nuove ZES Unica e alle ZLS per investimenti in beni strumentali, con un limite di spesa di 80 milioni di euro. Gli investimenti devono avere un valore minimo di 200 mila euro e massimo di 100 milioni di euro.

Queste misure mirano a creare un ambiente favorevole per lo sviluppo delle imprese e l'attrazione di nuovi investimenti nelle ZLS, contribuendo così alla crescita economica delle regioni interessate.


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