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Pegno mobiliare non possessorio

Approvate le norme tecniche che agevolano l’accesso al credito per le imprese italiane

Pubblicate, il 23 Gennaio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 18, le norme tecniche, già emanate dall’Agenzia delle Entrate, che completano il lungo processo necessario ad avviare l’operatività del pegno mobiliare non possessorio.

Il pegno mobiliare non possessorio costituisce una delle innovazioni più interessanti e potenzialmente più rilevanti da un punto di vista pratico degli ultimi anni in materia di garanzie del credito.

Affinché si giunga alla piena operatività del pegno non possessorio si attende soltanto la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate di apposito comunicato che indichi la data di attivazione del Registro dei Pegni; a partire dal giorno successivo a tale pubblicazione potranno essere presentate le formalità di iscrizione di un pegno.

Il contratto costitutivo del pegno in commento dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto ed indicare, tra l’altro, il creditore, il debitore, la descrizione del bene e l’importo massimo garantito.

La natura rotativa della garanzia non possessoria costituisce ulteriore elemento di rilievo: di fatti, in assenza di accordi differenti e nel rispetto della destinazione economica, il debitore può liberamente disporre, alienare o trasformare l’oggetto della garanzia. Laddove tale circostanza si concretizzi, senza che si producano effetti novativi sul rapporto sottostante, il pegno si trasferisce automaticamente sul prodotto di tale trasformazione. La garanzia in esame quindi risulterebbe particolarmente flessibile, riconoscendo un ampio margine all’autonomia negoziale delle parti, discostandosi in modo più o meno significativo dal modello tradizionale codicistico ed assumendo, talvolta, a seconda di quanto stabilito di volta in volta dalle parti, sfaccettature anche molto divergenti tra loro.

Di certo questo innovativo strumento, che presenta caratteri di somiglianza con l'istituto anglosassone del c.d. "Floating Charge", consacrerà la circostanza che lo spossessamento, da elemento naturale, imprescindibile e necessario ai fini di una valida costituzione di un pegno, sarà sempre più degradato ad una delle varie modalità tramite le quali si può ottenere la conoscibilità della garanzia da parte dei terzi, principale scopo della dazione di un bene in pegno.

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