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Obbligo di contraddittorio: l’iter prende forma

Svolta nel panorama fiscale italiano: la riforma legislativa del 2023 introduce il principio del contraddittorio e nuove regole per il contribuente

La legge delega sulla riforma fiscale (Legge n. 111 del 9 agosto 2023) è entrata in vigore il 29 agosto 2023. Attualmente, la maggior parte degli schemi di decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri è già pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Tra i principali decreti legislativi, spicca il n. 219 del 30 dicembre 2023, pubblicato il 3 gennaio 2024, che riguarda la riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000). Una novità significativa è l'introduzione dell'articolo 6-bis, che stabilisce il principio del contraddittorio, estendendolo a tutti i tributi senza disparità di trattamento e a tutte le fasi dell'indagine.

Il nuovo articolo 6-bis impone all'Amministrazione finanziaria di comunicare uno schema dell'atto impositivo/sanzionatorio al contribuente prima della sua emissione. Il contribuente ha 60 giorni (con possibilità di proroga di 30 giorni) per presentare le proprie controdeduzioni. Se il termine scade oltre il periodo ordinario di accertamento, viene prorogato di 120 giorni.

Il procedimento del contraddittorio è integrato da uno schema di decreto legislativo in materia di accertamento e concordato preventivo biennale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2024 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Esso introduce un obbligo generalizzato del contraddittorio, abrogando l'art. 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997.

Il contribuente, di fronte a uno schema di provvedimento, può presentare osservazioni entro 60 giorni o una istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni. In caso di presentazione di osservazioni, può ancora proporre un'istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto impositivo, garantendo una sospensione dei termini di impugnazione di 30 giorni, inferiore rispetto alla disciplina attuale (90 giorni).

L'istanza di accertamento con adesione preclude al contribuente la possibilità di presentarne un'altra dopo la notifica dell'atto impositivo. L'alternativa sarà presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Il contribuente ha anche la possibilità di presentare un'istanza di accertamento con adesione entro 60 giorni dalla notifica di un avviso di accertamento non preceduto dal principio del contraddittorio. Tale opzione sarà estesa anche agli avvisi di accertamento non preceduti da un processo verbale di constatazione, con la possibilità di aderire al piano di conciliazione entro 30 giorni dalla consegna, ottenendo la riduzione delle sanzioni del 50%.


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