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Legge Bilancio 2024

Le principali novità Payroll e Giuslavoristiche

La Legge di Bilancio n. 213/2023, approvata il 29 dicembre 2023, introduce diverse novità in ambito Payroll e Giuslavoristico. Tra le principali modifiche, il comma 15 reintroduce un esonero parziale dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L'esonero varia dal 6% al 7% della quota dei contributi IVS, a seconda della retribuzione imponibile mensile, con incrementi percentuali riconosciuti senza impatti sul rateo di tredicesima.

Fringe benefit 2024 – Incremento della soglia di esenzione – Art. 1, commi 16 – 17

I commi 16 e 17 della Legge di Bilancio 2024 introducono, per l'anno fiscale 2024, una disciplina migliorativa riguardante l'esclusione dal reddito imponibile da lavoro dipendente o assimilato del valore dei "fringe benefits" (benefici aggiuntivi) forniti dal datore di lavoro. In particolare, viene aumentato il limite di esenzione da €258,23 a:

  • €2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro e indicazione dei codici fiscali dei figli;
  • €1.000 per tutti gli altri lavoratori dipendenti o percettori di reddito assimilato.

Questi limiti di esenzione si applicano anche alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per pagamenti come utenze domestiche, servizio idrico integrato, energia elettrica, gas naturale, affitto della prima casa e interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Le esenzioni, secondo il regime transitorio, influenzano anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Proroga dell’ISCRO per l’anno 2024 – Art. 1, commi 142 – 155

L'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), riconosciuta per l'intero anno 2024, è destinata sperimentalmente a tutela dei liberi professionisti che contribuiscono alla Gestione separata INPS. Introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2021, viene erogata a coloro che:

  • Non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • Non beneficiano dell'Assegno di Inclusione;
  • Hanno un reddito di lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi degli ultimi due anni, dichiarato nell'anno precedente alla richiesta;
  • Dichiarano un reddito annuo non superiore a €12.000, rivalutato annualmente;
  • Sono in regola con i contributi previdenziali obbligatori;
  • Hanno una partita IVA attiva da almeno 3 anni per l'attività in corso.

La domanda per accedere all'ISCRO va presentata online all'INPS entro il 31 ottobre di ogni anno di fruizione, con autocertificazione dei redditi prodotti negli anni di interesse. La percezione dell'indennità è legata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale e dura sei mensilità. L'importo è pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti, con limite massimo di 800 euro mensili e minimo di €250. Gli importi sono annualmente rivalutati. L'ISCRO, che non attribuisce contribuzione figurativa, inizia a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda e concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. La cessazione dell'attività o della partita IVA durante l'erogazione comporta l'immediato stop dell'indennità, con recupero di eventuali pagamenti successivi alla data di chiusura dell'attività.

Disposizioni in materia pensionistica

I commi 125-140 contengono disposizioni su pensione di vecchiaia, pensione anticipata, APE Sociale, “Quota 103” e “Opzione Donna”. In particolare, il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza di 20 anni di contributi potrà essere conseguito se l'importo mensile è almeno pari all'assegno sociale. Per la pensione anticipata (con almeno 20 anni di contributi), l'importo mensile deve essere almeno 3 volte l'assegno sociale, 2,8 volte per le donne con un figlio, e 2,6 volte per le donne con due o più figli. È stata introdotta una finestra di 3 mesi per l'accesso alla pensione anticipata. Nel 2024, il requisito anagrafico per l'accesso all'APE sociale è innalzato a 63 anni e 5 mesi. Nel 2024, per l'accesso a "Opzione Donna" saranno necessari 61 anni di età, confermando i requisiti di anzianità contributiva e riduzione dell'età parametrata alla presenza di figli. Confermata per il 2024 la "Quota 103" con calcolo interamente contributivo e importo massimo pari a 4 volte il trattamento minimo INPS, con finestra di 7 mesi per i lavoratori privati e 9 mesi per i lavoratori del settore pubblico. Infine, il comma 141 proroga le agevolazioni contributive per i lavoratori del settore poligrafico, autorizzando spese aggiuntive per il 2024-2027 per l'accesso in deroga con almeno 35 anni di contributi.

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