Le modifiche legislative alla tassazione delle persone fisiche
I nuovi criteri di collegamento della residenza delle persone fisiche e la loro incidenza sui vigenti regimi fiscali di vantaggio
Il Decreto Legislativo del 27 dicembre 2023, n. 209, noto come "Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale", ha introdotto importanti modifiche ai criteri di collegamento per determinare la residenza fiscale delle persone fisiche. Il nuovo articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore dal 1 gennaio 2024, stabilisce che sono fiscalmente residenti in Italia coloro che, per la maggior parte dell'anno fiscale (oltre 183 giorni), hanno domicilio, residenza o presenza fisica nel paese. Inoltre, si presume residente chi è iscritto per la maggior parte dell'anno nelle anagrafi della popolazione residente, ma questa presunzione può essere confutata.
Un cambiamento rilevante riguarda l'eliminazione del riferimento al codice civile nella definizione di domicilio, con maggiore enfasi sulle relazioni personali e familiari rispetto agli interessi economici e lavorativi.
Dal 1 gennaio 2024, è stato introdotto un nuovo criterio di presenza fisica in Italia per determinare la residenza.
Il decreto ha, inoltre, apportato modifiche al regime fiscale dei neo-residenti e dei lavoratori impatriati. Tali modifiche includono nuovi requisiti e condizioni per il regime impatriati, che si applica ai redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. I redditi in questione, entro il limite di seicentomila euro annui, sono ridotti del 50% ai fini della formazione del reddito complessivo per i primi quattro anni.
Il regime impatriati richiede che i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro periodi d'imposta, non siano stati residenti in Italia nei tre periodi precedenti al trasferimento, e soddisfino requisiti di qualificazione o specializzazione.
Il decreto ha anche introdotto un aumento dell'aliquota dell'IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero) dall'0,76% all'1,06%, con effetto dal periodo d'imposta 2024. Inoltre, l'aliquota dell'IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero) è aumentata dall'0,2% allo 0,4% per le attività detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, con effetto dal periodo d'imposta 2024, ad eccezione della Svizzera che rimane soggetta all'aliquota dell'0,2%.
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