L’attività dell’influencer come quella dell’agente e rappresentante di commercio: obbligo di pagamento dei relativi contributi previdenziali
Una società di vendita online di integratori alimentari è stata sanzionata per aver stipulato contratti di agenzia con influencer, e il Tribunale di Roma ha confermato l'obbligo di pagare i contributi previdenziali.
Una società attiva nella vendita online di integratori alimentari è stata oggetto di un accertamento ispettivo che ha contestato l'esistenza di rapporti contrattuali riconducibili al contratto di agenzia, come previsto dall’art. 1742 c.c. Questo accertamento ha riguardato rapporti contrattuali esistenti tra la società e soggetti quali influencer, consulenti di mercato e consulenti per la ricerca. Il verbale di accertamento ha stabilito che la società deve pagare somme a titolo di contributi e sanzioni, poiché i rapporti di lavoro dovevano essere correttamente inquadrati come contratti di agenzia. La società ha impugnato il verbale presso l’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Roma, che ha confermato la correttezza del verbale stesso.
Successivamente, la società ha presentato ricorso al Tribunale di Roma, chiedendo l'annullamento del verbale e sostenendo che i rapporti contestati non rientravano nella categoria del contratto di agenzia. La società ha argomentato che i vari rapporti presentavano caratteristiche incompatibili con la nozione giuridica di contratto di agenzia.
Il Tribunale di Roma, Quarta Sezione Lavoro, con sentenza del 4 marzo 2024, ha rigettato il ricorso della società, confermando il verbale di accertamento. La sentenza ha distinto tra le diverse attività dei collaboratori della società, principalmente personal trainer e altri professionisti, differenziando tra contratti di “testimonial” e contratti di “influencer”.
Secondo il Tribunale, i contratti di “testimonial”, in cui l'atleta professionista presta la propria immagine alla società partecipando a gare e pubblicando contenuti sui propri canali social, sono distinti dal contratto di agenzia. Tuttavia, i contratti di influencer, in cui un soggetto promuove i prodotti della società sui propri social media utilizzando un codice sconto personalizzato, sono stati considerati veri e propri contratti di agenzia. Il Tribunale ha rilevato che tali contratti prevedono un’attività promozionale di vendita, con compensi determinati dagli ordini procurati dall’influencer.
Il Tribunale ha evidenziato vari elementi che hanno portato a questa conclusione:
- Finalità del contratto: Gli influencer non fanno mera propaganda ma promuovono vendite dirette ai loro follower.
- Zona di attività: La "zona" è rappresentata dalla comunità dei follower dell’influencer.
- Vincolo di stabilità: È dimostrato dalla regolarità delle provvigioni e delle fatture emesse dagli influencer.
- Durata del contratto: I contratti sono a tempo indeterminato, indicando stabilità.
La sentenza ha anche sottolineato l’irrilevanza del fatto che gli influencer non ricevessero direttive specifiche, poiché il mercato delle vendite online è altamente standardizzato. Inoltre, non è rilevante che l’attività di influencer non fosse prevalente per il prestatore.
In conclusione, il Tribunale di Roma ha confermato che tre dei contratti di influencer stipulati dalla società dovevano essere inquadrati come contratti di agenzia, obbligando la società a versare i relativi contributi previdenziali.
Per approfondire la lettura visita la pagina dedicata
Eventi in evidenza
AdottaMI 2026
Il rapporto con gli animali da compagnia sta assumendo una dimensione sempre più rilevante nella vita delle persone e, allo stesso tempo, apre nuove riflessioni sul tema dell’adozione responsabile. Dalla scelta di accogliere un animale alla gestione del percorso successivo all’adozione, entrano in gioco bisogni, aspettative e responsabilità che coinvolgono cittadini, rifugi, istituzioni e, sempre più, anche le aziende.AdottaMI 2026, in programma il 3 e 4 ottobre presso Parco Sempione a Milano, nasce come occasione di incontro e confronto sul mondo delle adozioni e sul rapporto tra persone, animali e città, con uno sguardo anche al contributo che imprese e Pubbliche Amministrazioni possono offrire alla costruzione di un ecosistema più consapevole e pet-friendly.PwC Italia sarà presente domenica 4 ottobre, con un intervento di Roberta Anelli, Senior Manager Digital Innovation PwC Italia, dedicato a esplorare il fenomeno attraverso dati, analisi e sentiment online, mettendo a confronto ciò che emerge dalle conversazioni digitali con la percezione del pubblico presente.L’intervento, dal titolo “Pet-friendly? Una green flag che diventa responsabilità condivisa”, partirà dalla dimensione del fenomeno e dalle principali esigenze che accompagnano il percorso di adozione, per approfondire insieme a Empethy come strumenti digitali e nuovi modelli di collaborazione possano supportare adottanti, rifugi e istituzioni. Per maggiori informazioni clicca qui.
L'Architettura della Resilienza. Governance e Prodotto: interdipendenze tra NIS2 e CRA
Il 28 ottobre 2026, presso l’Auditorium Giorgio Squinzi di Assolombarda a Milano, si terrà “L’Architettura della Resilienza. Governance e Prodotto: interdipendenze tra NIS2 e CRA”, l'appuntamento annuale dedicato ai temi della cybersecurity e della resilienza digitale. Giunto alla sua dodicesima edizione, l’evento rappresenta un’importante occasione di confronto per imprese, istituzioni ed esperti del settore sui principali sviluppi normativi, tecnologici e organizzativi che stanno trasformando il panorama della sicurezza informatica.In questa edizione verrà approfondito il rapporto tra il Cyber Resilience Act (CRA) e la Direttiva NIS2, mettendo in luce l'intrinseca indipendenza tra i due ambiti normativi e il loro impatto sulle strategie aziendali. Attraverso il confronto con esperti e casi reali, l’evento aiuta le imprese a orientare con maggiore consapevolezza investimenti, governance e supply chain, ma soprattutto la sicurezza.PwC Italia parteciperà all’evento.Giuseppe D’Agostino, Partner PwC Italia, Cybersecurity & Privacy Leader, interverrà alle ore 11.30 durante il Cyber Talk | Round 2: “NIS2: il cantiere è (ancora) aperto” .