La compensazione pagata da un ente locale per servizi di trasporto pubblico a prezzo calmierato non è soggetta a IVA se non incide direttamente sul prezzo del biglietto
Con la sentenza C‑615/23 dell’8 maggio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha chiarito che la compensazione versata da un ente locale a un operatore di trasporto pubblico collettivo, come la società P. S.A., non costituisce base imponibile ai fini IVA, a condizione che tale compensazione non sia direttamente connessa al prezzo pagato dagli utenti del servizio.
P. S.A. aveva stipulato un contratto con un ente locale che, in qualità di organizzatore del trasporto pubblico, fissava prezzi calmierati per i biglietti, inferiori rispetto ai costi sostenuti. Per garantire all’operatore un risultato economico sostenibile, l’ente si impegnava a versare una compensazione finanziaria. La questione sottoposta alla CGUE era se tale compensazione rientrasse nella nozione di “base imponibile” secondo l’articolo 73 della direttiva 2006/112/CE, che include anche le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo del servizio.
La Corte ha sottolineato che, affinché una sovvenzione sia considerata parte della base imponibile IVA, essa deve incidere direttamente sul prezzo pagato dal consumatore finale e deve esserci un nesso tra il beneficio economico ricevuto e il servizio reso. Tuttavia, nel caso in esame, la compensazione:
- È versata non agli utenti, ma a un terzo (l’operatore) che non è destinatario finale del servizio;
- Serve a coprire le perdite complessive dell’operatore, non a ridurre il prezzo dei biglietti in modo proporzionale;
- È indipendente dall’uso effettivo del servizio da parte dei passeggeri, non essendo calcolata sulla base dell'identità o del numero degli utenti.
Di conseguenza, secondo la CGUE, tale compensazione non può essere qualificata né come una sovvenzione direttamente connessa con il prezzo, né come parte del “corrispettivo” per la prestazione del servizio. Il fatto che, in assenza di compensazione, il prezzo del biglietto sarebbe stato più alto, non è sufficiente a determinare una connessione diretta con il prezzo effettivamente pagato dagli utenti.
In conclusione, la Corte ha stabilito che una compensazione di questo tipo non rientra nella base imponibile ai fini IVA, in quanto manca il nesso diretto tra l’importo versato dall’ente pubblico e il servizio fornito agli utenti.
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