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Il nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero

Il 10 dicembre 2025 è stato pubblicato il Provvedimento n. 560356/2025, con il quale sono state definite le modalità attuative del regime di franchigia IVA transfrontaliero, introdotto dalla Direttiva (UE) 2020/285 e recentemente chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2025.


Il regime di franchigia IVA rappresenta un sistema speciale opzionale destinato alle piccole imprese, che consente di non applicare l’IVA sulle operazioni attive, di non esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e di beneficiare di significative semplificazioni negli adempimenti fiscali. Dal 1° gennaio 2025 tale regime può essere applicato anche in ambito transfrontaliero, ampliando le possibilità operative per i soggetti passivi che operano in più Stati membri.


L’accesso al regime è subordinato al rispetto di specifici limiti di volume d’affari. In particolare, il volume d’affari annuo complessivo realizzato nell’Unione Europea non deve superare i 100.000 euro, mentre il volume d’affari realizzato nello Stato membro di esenzione non può eccedere la soglia prevista da tale Stato, che per l’Italia è fissata a 85.000 euro.


La Direttiva è stata recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. n. 180/2024, che ha introdotto il nuovo Titolo V nel D.P.R. 633/1972. In tale contesto, l’Italia può assumere il ruolo di Stato di esenzione oppure di Stato di stabilimento. Nel primo caso, il regime è applicabile alle stesse condizioni previste per il regime forfettario, risultando pertanto riservato alle persone fisiche. Nel secondo caso, invece, l’accesso al regime può essere consentito anche a soggetti che in Italia operano in regime ordinario o che, per natura giuridica, non possono accedere al regime forfettario.

  • I soggetti che aderiscono al regime di franchigia IVA transfrontaliero sono tenuti a rispettare alcuni principi fondamentali, tra cui:
  • il divieto di esercitare la rivalsa dell’IVA sulle operazioni effettuate nell’Unione Europea;
  • l’assenza del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti correlati alle operazioni in franchigia.


Per i soggetti stabiliti in Italia, l’accesso al regime è subordinato alla presentazione di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l’altro, i volumi di affari realizzati o stimati negli Stati membri in cui si intende operare. Il Provvedimento del 10 dicembre 2025 disciplina in modo puntuale le attività di controllo svolte dall’Amministrazione finanziaria, che si basano sul confronto dei dati dichiarati con quelli disponibili nei sistemi informativi dell’Agenzia.


Tali controlli si fondano principalmente su alcune fonti informative chiave, quali le fatture elettroniche, i dati dell’esterometro, i corrispettivi telematici, le dichiarazioni IVA e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche. In caso di esito positivo, al contribuente viene attribuito il suffisso “EX”, che identifica i soggetti ammessi al regime di franchigia IVA transfrontaliero.


Una volta ammessi al regime, i contribuenti sono tenuti a presentare comunicazioni trimestrali all’Agenzia delle Entrate, analoghe a quelle previste per il regime OSS, nelle quali devono indicare i volumi delle operazioni effettuate in Italia e negli altri Stati membri ovvero l’assenza di operazioni nel periodo di riferimento. Il Provvedimento chiarisce infine che la mancata presentazione di tali comunicazioni per due trimestri consecutivi comporta la perdita del regime e l’obbligo di identificazione IVA nello Stato di esenzione.


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