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Il cessionario ha l’onere di dimostrare la propria buona fede nel caso in cui l’Amministrazione Finanziaria contesti l’indebita fruizione del regime IVA del margine

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19555 del 16 luglio 2024, ha confermato un principio già affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 21105 del 12 settembre 2017, stabilendo che, in caso di contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria sull’indebita fruizione del regime IVA del margine, è il cessionario a dover dimostrare la propria buona fede. Tale regime, disciplinato dagli articoli 36-40 del D.L. 41/1995, è un regime IVA speciale e facoltativo, applicabile al commercio di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. L’IVA in questo caso si applica non sull’intero prezzo di vendita, ma solo sulla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di rivendita, incrementato di eventuali costi accessori. Il regime del margine è dunque vantaggioso per il contribuente, ma, proprio per la sua natura speciale, deve essere applicato in modo restrittivo e rigoroso.


Nel caso esaminato, l’Amministrazione Finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento nei confronti della società Alfa S.r.l., concessionaria di automobili, contestando la fittizietà di alcuni fornitori e l’incongruità del prezzo di alcune autovetture acquistate e rivendute, sostenendo l’inapplicabilità del regime del margine. In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia aveva accolto il ricorso di Alfa S.r.l., ma in appello la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva confermato la non applicabilità del regime speciale, poiché le vetture erano state acquistate da società di noleggio o leasing. Tali società, utilizzando veicoli nuovi non soggetti ad imposta definitiva, escluderebbero la possibilità di applicare il regime del margine. Alfa S.r.l. ha quindi proposto ricorso per Cassazione contro questa decisione.


Esaminando il caso, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato dalle Sezioni Unite: se l’Amministrazione Finanziaria contesta la corretta applicazione del regime del margine in base a elementi oggettivi e specifici, il cessionario ha l’onere di dimostrare non solo la propria buona fede, ma anche di aver adottato un comportamento conforme alla massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Tale diligenza implica, ad esempio, la verifica dei precedenti proprietari dei veicoli, attraverso i dati contenuti nella carta di circolazione e altri elementi facilmente reperibili. L’obiettivo è accertare se l’IVA sia già stata assolta a monte senza possibilità di detrazione, il che legittimerebbe l’applicazione del regime del margine.


Se viene dimostrato che l'IVA è stata già pagata senza possibilità di detrazione, il regime del margine può essere applicato. Tuttavia, nel caso in cui emerga che i veicoli provengono da società di noleggio o leasing, che generalmente detrarre l'IVA sugli acquisti, si presume che il regime del margine non sia applicabile. Pertanto, in questi casi, il cessionario non può beneficiare del regime agevolato.


In conclusione, l’ordinanza evidenzia l’importanza per le aziende di adottare una politica di gestione accurata nella selezione di fornitori e clienti, per evitare di essere coinvolte in operazioni fraudolente, come nel caso di frodi carosello o altre forme di evasione. Una gestione oculata dei fornitori e delle vendite diventa cruciale per evitare potenziali sanzioni, soprattutto in settori ad alto rischio, come il commercio di veicoli o appalti con alta intensità di manodopera.

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