Fuori campo IVA i trasferimenti di beni esistenti in Italia rientranti nell’ambito di scissioni di ramo d’azienda e fusioni avvenute all’estero
Con le risposte ad interpello n. 91 del 19 gennaio 2023 e n. 157 del 24 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in relazione al trattamento applicabile ai fini dell’IVA (e, nell’interpello n. 91, anche dell’imposta di registro) al trasferimento di beni presenti sul territorio dello Stato rientranti rispettivamente nell’ambito di una scissione parziale e di una fusione per incorporazione transfrontaliera avvenute all’estero tra società residenti nell’Unione europea senza stabile organizzazione in Italia.
In particolare, nella risposta ad interpello n. 91, l’istante è una società di diritto tedesco, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, che effettua una scissione parziale di un ramo d’azienda sito in Germania nei confronti di un’altra società tedesca, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, nel quale sono comprese rimanenze di beni esistenti nel territorio dello Stato. L’istante specifica anche che il diritto civile tedesco, al pari di quello Italiano, prevede che il soggetto beneficiario subentri in tutti i diritti ed obblighi connessi al ramo scisso determinando una prosecuzione delle posizioni soggettive in capo alla società destinataria del compendio trasferito senza che vi sia soluzione di continuità nella gestione dell’attività trasferita dalla scissa alla beneficiaria e che anche nella normativa IVA tedesca, come in quella Italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA “i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni” per mancanza del presupposto oggettivo.
In tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trasferimento dei beni esistenti in Italia in dipendenza della scissione parziale estera sia da considerarsi non soggetto ad IVA ai sensi dall’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, considerato che tale disposizione comprende “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”.
Sul punto, l’Agenzia ricorda come, con la risoluzione n. 152/E del 2008 (richiamata anche nella successiva risposta n. 555 del 2022), l’applicazione della disposizione in commento sia stata già riconosciuta anche in dipendenza di passaggi di beni effettuati in occasione di una fusione tra due enti non commerciali avente ad oggetto beni non relativi ad un’attività d’impresa. Per questo motivo, a maggior ragione, la norma in oggetto troverebbe applicazione in caso di passaggio/assegnazione[1] di beni localizzati in Italia e funzionalmente connessi al trasferimento di un ramo d’azienda, seppur esistente all’estero, mediante scissione.
Con riferimento alla documentazione da conservare per comprovare l’operazione e renderla opponibile a terzi ed all’imposta di registro, l’Agenzia ha poi chiarito quanto segue.
L’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.
A tal scopo, il notaio, che riceve il documento (i.e., l’atto di scissione redatto all’estero) in deposito, deve redigere apposito verbale soggetto a registrazione ed all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R n. 131 del 1986[2].
Nella risposta ad interpello n. 157, invece, l’istante è una società di diritto olandese, priva di stabile organizzazione ed identificazione IVA in Italia, che viene incorporata in una società belga, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera in cui sono ricompresi dei beni (pallets e containers di proprietà dell’istante) esistenti nel territorio dello Stato.
L’istante specifica anche che (i) l’attività esercitata dall’incorporante (svolta sia in Belgio sia all’estero per proprio conto e per conto o con la collaborazione di terzi) non sarà in alcun modo modificata a seguito della fusione, (ii) la prospettata operazione straordinaria avverrà, oltre che in ossequio delle norme previste dall’ordinamento olandese e da quello belga, in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere e che (iii) il diritto civile belga e quello olandese, al pari di quello Italiano, prevedono che, a seguito della fusione, tutte le attività, le passività e i rapporti giuridici facenti attualmente capo all’istante si trasferiranno all’incorporante in virtù della successione a titolo universale prevista dalla normativa unionale, oltre al fatto che anche nella normativa IVA belga ed in quella olandese, come in quella italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19, della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni.
In riferimento al trattamento IVA applicabile al passaggio dei beni in Italia in dipendenza della fusione transfrontaliera estera, l’Agenzia delle Entrate si è semplicemente limitata a specificare che, ancorché riferiti a una scissione parziale, i principi espressi con la risposta n. 91 del 2023 sono applicabili anche alla fusione in questione, in quanto entrambe tali tipologie di operazioni sono caratterizzate dalla continuità giuridica e, dunque, sono entrambe ricomprese nell’articolo 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972, unitamente alla trasformazione.
Vale la pena considerare come i chiarimenti forniti dall’Agenzia nelle due risposte in commento potrebbero sembrare in contrasto con quanto precedentemente espresso nelle risposte ad interpello n. 536 del 6 agosto 2021 e n. 637 del 30 settembre 2021 dove, nell’ambito di cessioni d’azienda realizzate al di fuori dell’Unione europea, ma con presenza di marchi registrati in Italia (nel primo caso) e magazzino esistente in Italia (nel secondo caso), non è stata riconosciuta la non assoggettabilità ad IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R n. 633 del 1972 ai trasferimenti dei marchi/beni esistenti in Italia, che sono invece stati considerati rispettivamente come delle autonome prestazioni di servizi e cessioni di beni.
Tuttavia, anche considerando che, nelle due più recenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in commento mancano dei riferimenti espliciti ad un eventuale superamento dei chiarimenti forniti con le altre due precedenti risposte sopra richiamate, sembra che i precedenti commenti siano ancora applicabili in virtù di un loro possibile diverso ambito di applicazione.
Tale diverso ambito di applicazione potrebbe essere giustificato dal fatto che nelle precedenti risposte almeno uno dei soggetti partecipanti all’operazione straordinaria era residente in uno Stato non appartenete all’Unione europea[3].
Alternativamente, il diverso trattamento IVA potrebbe dipendere dal tipo di operazione straordinaria. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che l’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, esclude esplicitamente da IVA i “passaggi di beni” in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni. Al contrario, l’articolo 2, comma 3, lettera b), prevede solamente che non sono soggette ad IVA “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”[4].
Considerato che le possibili diverse interpretazioni potrebbero portare a significative divergenze di trattamento IVA, sono auspicabili ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria sul tema.
[1] L’Agenzia, precisa infatti che “A ogni buon fine, si ricorda che in sede di riforma del diritto societario ”Da un punto di vista terminologico, si è ritenuto opportuno in tema di scissione caratterizzare i suoi riflessi sui beni in termini di ”assegnazione” e non di ”trasferimento”. Ciò anche al fine di chiarire, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, che nell’ipotesi di scissione medesima non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti dei singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili)” (cfr. Relazione illustrativa al Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6)”.
[2] Detta previsione recante la tassazione degli atti societari stabilisce al comma 1, lettera b), l’assoggettamento a imposta di registro nella misura fissa di 200 euro della “fusione tra le società, scissione delle stesse (…)”.
[3] Non è quindi chiaro se si debba giungere a diverse conclusioni a seconda che l’operazione straordinaria avvenga in uno stato dell’Unione europea in cui è stato implementato l’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE, piuttosto che in uno stato dell’Unione europea differente o uno stato non appartenente all’Unione europea, oppure se sia sufficiente che, da un punto di vista civilistico, l’operazione straordinaria effettuata all’estero abbia gli stessi effetti rispetto a quelli attribuibili all’analoga operazione se fosse effettuata in Italia.
[4] Un diverso trattamento ai fini IVA di cessioni di azienda o rami d’azienda, rispetto alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione potrebbe però non essere compatibile con il testo del citato art. 19 della Direttiva 2006/112/CE, il cui scopo è quello di conferire agli Stati membri dell’UE la facoltà di prevedere l’irrilevanza, ai fini IVA, delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ma anche cessioni e conferimenti di azienda) attraverso cui la società cedente trasferisce alla cessionaria il complesso dei rapporti attivi e passivi di cui ha la titolarità, realizzando una continuità dell’attività aziendale presso il beneficiario / ricevente il complesso aziendale.
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Eventi in evidenza
AI WEEK 2026
L’Intelligenza Artificiale è ormai una componente essenziale nei percorsi di evoluzione tecnologica e organizzativa delle aziende. Non si tratta più solo di innovazione, ma di una trasformazione profonda che impatta il modo di operare, prendere decisioni e generare valore. Comprendere e saper applicare l’AI in modo strategico è una sfida cruciale per le imprese che vogliono affrontare con consapevolezza il cambiamento.In questo contesto, PwC Italia partecipa come Premium Sponsor all' Edizione 2026 dell’AI Week, in programma il 19 e 20 maggio presso Rho Fiera (Milano). L’evento rappresenta un punto di riferimento per imprenditori, manager e professionisti interessati a esplorare le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale e il suo impatto sul tessuto produttivo italiano.Durante le due giornate, sarà possibile partecipare a workshop tematici, sessioni di approfondimento, dimostrazioni tecnologiche e momenti di networking, con l’obiettivo di condividere esperienze, visioni e casi concreti.Gli appuntamenti con PwC Italia: Martedì 19 maggioMain Stage | ore 10:45-11:00 “After AI: A Journey to Horizon X” - Scott Likens, Global Chief AI Engineer PwC Stage 4 | ore 12:00 – 12:30 “Spazio e Intelligenza Artificiale: osservare per decidere” - C. Milena A. Lerario, Amministratore Delegato e-GEOS e Matteo Molteni, Partner Digital Innovation PwC ItaliaStage 5 | ore 14:15 – 14:45"Smart Cities: Human-centered innovation e AI per le città del futuro" - Fabrizio Grillo, Presidente Federeted Innovation @MIND, Salvatore Majorana, Presidente International Association of Science Parks and Areas of Innovation, con la moderazione di Laura Prinzi, Senior Manager Digital Innovation PwC Italia e General Manager SmartCityLab MilanoMercoledì 20 maggio Stage 2 | ore 11:00 – 11:30 “Quantum e HPC: i risultati concreti dei Pilot” - Emiliano Luzietti, Director Data & AI PwC Italia, Francesco Strata, Senior Associate Data & AI PwC Italia, Giacomo Carlo Colombo, Senior Associate Data & AI PwC Italia Tech Stage | ore 12:15 – 12:30"Da use case a capability di Gruppo: industrializzare l'AI nel banking cooperativo" - Luca Chiodaroli, Partner Digital Innovation PwC Italia, Luca Casagranda, Responsabile Area Data & Analytics Cassa Centrale Banca Stage 2 | ore 15.00 - 15.30 “AI Growth Path: Formazione e Adoption in PwC” - Enrico Beretta, Partner Digital Innovation PwC Italia, Roberta Sirone, Senior Associate Change Management PwC Italia Il 19 e 20 maggio, sarà possibile seguire in streaming accedendo alla piattaforma AI Play, il workshop “Generative UI: gli agenti generano interfacce” a cura di Andrea Apicella e Dario Cioni, Digital Innovation PwC Italia Per il programma completo cliccare qui
Il governo del Cyber Risk: dalla gestione della sicurezza della filiera alla resilienza operativa, con approcci concreti per la conformità NIS2
La crescente digitalizzazione del settore Energy & Utilities e le nuove sfide introdotte dalla Direttiva NIS2 richiedono un rafforzamento dei modelli di gestione del rischio cyber e della supply chain.Utilitalia, in collaborazione con PwC Italia, prosegue il ciclo di incontri territoriali per presentare approcci metodologici e soluzioni tecnologiche a supporto della conformità alla NIS2 e del miglioramento della postura di sicurezza.L'evento sarà articolato in due focus:Cyber Risk, con un’analisi delle principali minacce e degli obblighi di governance e monitoraggio continuo previsti dalla direttiva;Sicurezza delle Terze Parti, con particolare attenzione alla gestione dei rischi di Cybersecurity posti dalla supply chain e agli strumenti di monitoraggio end to end. Evento riservato alle aziende associate a Utilitalia.
Bergamo 2026 - Top 500
PwC Italia, con la collaborazione dell’Università degli studi di Bergamo, Confindustria Bergamo e Intesa Sanpaolo, organizza martedì 19 maggio alle ore 17.00 (inizio accrediti ore 16.30) presso l’Accademia Carrara di Bergamo, la settima edizione dell'evento di presentazione del rapporto Bergamo 2026 e le Top 500, l’appuntamento annuale che offre una lettura aggiornata del tessuto economico e sociale del territorio. "Imprese e Territorio: reimmaginare i modelli di business nell’era delle discontinuità… guardando alla Cina" sarà il focus dell’incontro: un momento di confronto sulle leve che le aziende bergamasche hanno per guidare il cambiamento e rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale, abilitati dall'evoluzione dei modelli di business e dall'M&A.Interverrà il Prof. Avv. Giulio Tremonti, Presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, che offrirà una lettura delle trasformazioni geopolitiche in atto, evidenziando come la progressiva frammentazione dell’ordine globale e il crescente ruolo della Cina stiano ridefinendo catene del valore, equilibri commerciali e modelli di sviluppo, con rilevanti implicazioni per le imprese, chiamate a ripensare posizionamento e traiettorie di crescita.L’evento è riservato. Dato il numero limitato dei posti in sala, si prega di dare conferma della propria partecipazione.
Transfer Pricing: servizi infragruppo e operazioni di natura finanziaria. Aspetti pratici, metodologie e recenti orientamenti in sede di verifica
Le prestazioni di servizi infragruppo e le operazioni finanziarie intercompany sono tra le aree più rilevanti del Transfer Pricing. Definire policy chiare sui prezzi di trasferimento, disporre di una documentazione solida e garantire coerenza nell’implementazione quotidiana è oggi essenziale per gestire in modo consapevole il rischio fiscale nei gruppi multinazionali.Le esperienze di audit più recenti mostrano un’attenzione crescente dell’Amministrazione finanziaria su queste transazioni. Sempre più spesso vengono messe in discussione la qualificazione delle operazioni finanziarie e le prestazioni di servizi infragruppo, con richieste puntuali di dimostrazione dei servizi effettivamente resi, del loro valore per il beneficiario e della coerenza tra documentazione e sostanza economica, anche attraverso l’applicazione del benefit test.In questo contesto, le procedure amichevoli (MAP) stanno assumendo un ruolo sempre più concreto nella gestione delle contestazioni in ambito internazionale e nell’eliminazione delle doppie imposizioni.Mercoledì 27 maggio alle ore 15 Confindustria Udine organizza presso la propria sede l'evento 'Transfer Pricing: servizi infragruppo e operazioni di natura finanziaria. Aspetti pratici, metodologie e recenti orientamenti in sede di verifica'.Obiettivo dell'incontro sarà condividere indicazioni operative subito utilizzabili, con un approccio pragmatico che mette al centro gli aspetti applicativi e le strategie di mitigazione del rischio.Interverranno: Marta Goi, Partner PwC TaxAnna Cristofoli, Senior Manager PwC TaxL'evento si rivolge a CFO, Tax Manager, Responsabili Amministrativi di gruppi multinazionali. L'iniziativa è gratuita per gli associati di Confindustria Udine e per gli invitati di PwC.
Top 500 Torino
Nuovi equilibri globali e trasformazioni tecnologiche stanno accelerando il cambiamento e ridisegnando le catene del valore. Per competere in questo contesto, le imprese sono chiamate a integrare competitività, resilienza e sicurezza nelle proprie strategie di crescita, ripensando modelli operativi, competenze e relazioni con l’ecosistema. PwC Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino, organizza mercoledì 27 maggio alle ore 17.00 l’evento Top 500 Torino. Accanto alla presentazione dei risultati della ricerca dedicata alle prime 500 aziende torinesi, l’evento sarà l’occasione per interpretare le dinamiche internazionali e comprendere come queste stiano ridefinendo la competitività delle imprese locali. Insieme a imprenditori e CEO del territorio approfondiremo le leve strategiche per abilitare crescita, sicurezza e trasformazione: dalla flessibilità organizzativa alla capacità di anticipare i segnali di mercato, fino agli investimenti necessari per costruire modelli di business più solidi e competitivi. La partecipazione è libera previa registrazione, fino ad esaurimento posti.
Top 500 Liguria
Guardare al futuro significa capire come persone, tecnologie e dinamiche globali stiano ridisegnando opportunità e modelli di crescita e per farlo occorre mettere a fattor comune competenze, esperienze e sguardi differenti.E proprio con questo obiettivo, PwC Italia, in collaborazione con l’Università di Genova, organizza venerdì 10 luglio dalle ore 9.15 a bordo della Nave Costa Toscana a Genova la decima edizione di Top 500 Liguria.Un’edizione speciale che celebra dieci anni di analisi, dialogo e collaborazione tra gli attori che fanno crescere la regione, in cui imprese, istituzioni e mondo accademico saranno coinvolte in un nuovo format pensato per valorizzare il dialogo e far emergere prospettive diverse e visioni complementari.A partire dall’analisi delle prime 500 aziende liguri, il confronto si aprirà alle grandi sfide che attendono il sistema produttivo ligure: l’impatto dell’innovazione tecnologica, i cambiamenti del mondo del lavoro su processi, persone e loro competenze, il ruolo della geopolitica nelle scelte strategiche delle imprese e la capacità della Liguria di posizionarsi nei grandi cambiamenti che stanno ridefinendo il mondo e il sistema Paese.Sarà un'occasione per interpretare le nuove dinamiche di mercato, intercettare opportunità emergenti e rafforzare il dialogo tra gli attori che guidano lo sviluppo della regione. Un momento unico per celebrare i dieci anni di Top 500 Liguria e guardare con consapevolezza e ambizione alle rotte future.Il numero di posti è limitato. Qualora la sua richiesta di iscrizione fosse confermata, riceverà un’e-mail con le istruzioni per completare la registrazione.