Fuori campo IVA i trasferimenti di beni esistenti in Italia rientranti nell’ambito di scissioni di ramo d’azienda e fusioni avvenute all’estero
Con le risposte ad interpello n. 91 del 19 gennaio 2023 e n. 157 del 24 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in relazione al trattamento applicabile ai fini dell’IVA (e, nell’interpello n. 91, anche dell’imposta di registro) al trasferimento di beni presenti sul territorio dello Stato rientranti rispettivamente nell’ambito di una scissione parziale e di una fusione per incorporazione transfrontaliera avvenute all’estero tra società residenti nell’Unione europea senza stabile organizzazione in Italia.
In particolare, nella risposta ad interpello n. 91, l’istante è una società di diritto tedesco, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, che effettua una scissione parziale di un ramo d’azienda sito in Germania nei confronti di un’altra società tedesca, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, nel quale sono comprese rimanenze di beni esistenti nel territorio dello Stato. L’istante specifica anche che il diritto civile tedesco, al pari di quello Italiano, prevede che il soggetto beneficiario subentri in tutti i diritti ed obblighi connessi al ramo scisso determinando una prosecuzione delle posizioni soggettive in capo alla società destinataria del compendio trasferito senza che vi sia soluzione di continuità nella gestione dell’attività trasferita dalla scissa alla beneficiaria e che anche nella normativa IVA tedesca, come in quella Italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA “i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni” per mancanza del presupposto oggettivo.
In tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trasferimento dei beni esistenti in Italia in dipendenza della scissione parziale estera sia da considerarsi non soggetto ad IVA ai sensi dall’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, considerato che tale disposizione comprende “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”.
Sul punto, l’Agenzia ricorda come, con la risoluzione n. 152/E del 2008 (richiamata anche nella successiva risposta n. 555 del 2022), l’applicazione della disposizione in commento sia stata già riconosciuta anche in dipendenza di passaggi di beni effettuati in occasione di una fusione tra due enti non commerciali avente ad oggetto beni non relativi ad un’attività d’impresa. Per questo motivo, a maggior ragione, la norma in oggetto troverebbe applicazione in caso di passaggio/assegnazione[1] di beni localizzati in Italia e funzionalmente connessi al trasferimento di un ramo d’azienda, seppur esistente all’estero, mediante scissione.
Con riferimento alla documentazione da conservare per comprovare l’operazione e renderla opponibile a terzi ed all’imposta di registro, l’Agenzia ha poi chiarito quanto segue.
L’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.
A tal scopo, il notaio, che riceve il documento (i.e., l’atto di scissione redatto all’estero) in deposito, deve redigere apposito verbale soggetto a registrazione ed all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R n. 131 del 1986[2].
Nella risposta ad interpello n. 157, invece, l’istante è una società di diritto olandese, priva di stabile organizzazione ed identificazione IVA in Italia, che viene incorporata in una società belga, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera in cui sono ricompresi dei beni (pallets e containers di proprietà dell’istante) esistenti nel territorio dello Stato.
L’istante specifica anche che (i) l’attività esercitata dall’incorporante (svolta sia in Belgio sia all’estero per proprio conto e per conto o con la collaborazione di terzi) non sarà in alcun modo modificata a seguito della fusione, (ii) la prospettata operazione straordinaria avverrà, oltre che in ossequio delle norme previste dall’ordinamento olandese e da quello belga, in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere e che (iii) il diritto civile belga e quello olandese, al pari di quello Italiano, prevedono che, a seguito della fusione, tutte le attività, le passività e i rapporti giuridici facenti attualmente capo all’istante si trasferiranno all’incorporante in virtù della successione a titolo universale prevista dalla normativa unionale, oltre al fatto che anche nella normativa IVA belga ed in quella olandese, come in quella italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19, della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni.
In riferimento al trattamento IVA applicabile al passaggio dei beni in Italia in dipendenza della fusione transfrontaliera estera, l’Agenzia delle Entrate si è semplicemente limitata a specificare che, ancorché riferiti a una scissione parziale, i principi espressi con la risposta n. 91 del 2023 sono applicabili anche alla fusione in questione, in quanto entrambe tali tipologie di operazioni sono caratterizzate dalla continuità giuridica e, dunque, sono entrambe ricomprese nell’articolo 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972, unitamente alla trasformazione.
Vale la pena considerare come i chiarimenti forniti dall’Agenzia nelle due risposte in commento potrebbero sembrare in contrasto con quanto precedentemente espresso nelle risposte ad interpello n. 536 del 6 agosto 2021 e n. 637 del 30 settembre 2021 dove, nell’ambito di cessioni d’azienda realizzate al di fuori dell’Unione europea, ma con presenza di marchi registrati in Italia (nel primo caso) e magazzino esistente in Italia (nel secondo caso), non è stata riconosciuta la non assoggettabilità ad IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R n. 633 del 1972 ai trasferimenti dei marchi/beni esistenti in Italia, che sono invece stati considerati rispettivamente come delle autonome prestazioni di servizi e cessioni di beni.
Tuttavia, anche considerando che, nelle due più recenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in commento mancano dei riferimenti espliciti ad un eventuale superamento dei chiarimenti forniti con le altre due precedenti risposte sopra richiamate, sembra che i precedenti commenti siano ancora applicabili in virtù di un loro possibile diverso ambito di applicazione.
Tale diverso ambito di applicazione potrebbe essere giustificato dal fatto che nelle precedenti risposte almeno uno dei soggetti partecipanti all’operazione straordinaria era residente in uno Stato non appartenete all’Unione europea[3].
Alternativamente, il diverso trattamento IVA potrebbe dipendere dal tipo di operazione straordinaria. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che l’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, esclude esplicitamente da IVA i “passaggi di beni” in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni. Al contrario, l’articolo 2, comma 3, lettera b), prevede solamente che non sono soggette ad IVA “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”[4].
Considerato che le possibili diverse interpretazioni potrebbero portare a significative divergenze di trattamento IVA, sono auspicabili ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria sul tema.
[1] L’Agenzia, precisa infatti che “A ogni buon fine, si ricorda che in sede di riforma del diritto societario ”Da un punto di vista terminologico, si è ritenuto opportuno in tema di scissione caratterizzare i suoi riflessi sui beni in termini di ”assegnazione” e non di ”trasferimento”. Ciò anche al fine di chiarire, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, che nell’ipotesi di scissione medesima non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti dei singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili)” (cfr. Relazione illustrativa al Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6)”.
[2] Detta previsione recante la tassazione degli atti societari stabilisce al comma 1, lettera b), l’assoggettamento a imposta di registro nella misura fissa di 200 euro della “fusione tra le società, scissione delle stesse (…)”.
[3] Non è quindi chiaro se si debba giungere a diverse conclusioni a seconda che l’operazione straordinaria avvenga in uno stato dell’Unione europea in cui è stato implementato l’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE, piuttosto che in uno stato dell’Unione europea differente o uno stato non appartenente all’Unione europea, oppure se sia sufficiente che, da un punto di vista civilistico, l’operazione straordinaria effettuata all’estero abbia gli stessi effetti rispetto a quelli attribuibili all’analoga operazione se fosse effettuata in Italia.
[4] Un diverso trattamento ai fini IVA di cessioni di azienda o rami d’azienda, rispetto alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione potrebbe però non essere compatibile con il testo del citato art. 19 della Direttiva 2006/112/CE, il cui scopo è quello di conferire agli Stati membri dell’UE la facoltà di prevedere l’irrilevanza, ai fini IVA, delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ma anche cessioni e conferimenti di azienda) attraverso cui la società cedente trasferisce alla cessionaria il complesso dei rapporti attivi e passivi di cui ha la titolarità, realizzando una continuità dell’attività aziendale presso il beneficiario / ricevente il complesso aziendale.
Scopri di più al link https://blog.pwc-tls.it/it/home/
Eventi in evidenza

Innovative Payments: operazione sorpasso
Il 13 marzo 2025 si terrà presso l'Aula de Carli del Politecnico di Milano il Convegno Finale dell'Osservatorio Innovative Payments. Durante il convegno, i ricercatori dell'Osservatorio presenteranno i risultati delle loro ultime ricerche, offrendo una panoramica dettagliata sul mercato dei pagamenti digitali nel 2024. Saranno analizzati i principali trend, le innovazioni tecnologiche emergenti e le opportunità che stanno trasformando il settore. Inoltre, verrà esplorato il punto di vista dei piccoli esercenti italiani riguardo all'adozione dei pagamenti digitali.L'evento prevede interventi di esperti del settore e tavole rotonde che favoriranno il confronto e il networking tra i partecipanti. Sarà un'occasione unica per approfondire le dinamiche attuali e future dei pagamenti innovativi, comprendendo come le novità normative e tecnologiche influenzeranno il mercato.PwC Italia è sponsor dell'iniziativa. Per visualizzare il programma completo e iscriversi cliccare qui

Digitalizzazione delle esportazioni - prova della non imponibilità Iva
Nell'ambito del progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’esportazione, obiettivo del Webinar è fare una ricognizione della normativa e della prassi dell'Agenzia delle Entrate e delle Dogane in merito alla prova della non imponibilità IVA delle operazioni con l'estero. In particolare, al fine di supportare il regime di non imponibilità proprio delle cessioni all’esportazione, la normativa IVA, all’art. 8 del d.P.R. n. 633/1972, prevede che “l’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento […]”.In merito alla prova dell’uscita della merce dal territorio doganale UE, la prassi dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate è allineata nel chiarire che la prova dell’esportazione è data dal messaggio informatico (“risultati di uscita”) trasmesso, e registrato sul sistema AIDA, dalla dogana di uscita alla dogana di esportazione. Posto quanto sopra, gli esportatori hanno ora la possibilità di cercare e recuperare il DAE e l’iVisto, relativi alle cessioni all’esportazione effettuate, nella propria area riservata del sito delle Dogane. Allo stato attuale non è possibile, però, effettuare uno scarico massivo di tali files, con conseguente aggravio in termini di tempo e rischi di errori nel recupero dei documenti che potrebbero pregiudicare il regime di non imponibilità IVA di tali operazioni.A tale proposito, con l’ausilio di strumenti informatici è possibile ricercare e scaricare in modo automatizzato e massivo i DAE e i visti uscire (c.d. “iVisto”) delle esportazioni, ottenendo così una rilevante semplificazione amministrativa.Ciò permette, da un lato, di facilitare la ricerca e la raccolta delle prove a supporto della non imponibilità IVA delle cessioni all’esportazione evitando errori e mancanze che un’attività manuale potrebbero ingenerare e, dall’altro, di ottimizzare le procedure di controllo interno.La partecipazione è libera e gratuita.Il webinar è riservato alle aziende. Per maggiori informazioni sull'evento e per richiedere l'iscrizione potete mandare una email entro il 12 marzo a: it_tls_eventi@pwc.com indicando nome, cognome, società e ruolo.

Business Operational Resilience: rischi e opportunità per gli amministratori
In un contesto di crescente complessità normativa e di minacce cyber sempre più sofisticate, il ruolo degli amministratori non esecutivi e indipendenti assume un'importanza strategica nella gestione della resilienza operativa aziendale. L’evento, organizzato da PwC Italia in collaborazione con NedCommunity, sarà l’occasione per:Analizzare il contesto di mercato e l’evoluzione normativa in materia di sicurezza informatica e resilienza operativa, con un focus sulle direttive europee e sul loro impatto per le aziende italiane;Individuare, anche attraverso la presentazione di best practices, le iniziative prioritarie da implementare per affrontare le sfide imposte dalla nuova regolamentazione e dalle crescenti minacce cyber;Approfondire le responsabilità e i compiti degli amministratori non esecutivi e indipendenti nel garantire un’efficace governance della sicurezza e della resilienza.Seguirà Cocktail di Networking.

Top 500 Mantova
Si terrà giovedì 13 marzo alle ore 18.00 presso il Teatro Sociale di Mantova, l'evento Top 500 Mantova, l'appuntamento annuale volto ad approfondire le principali sfide che le imprese mantovane sono chiamate ad affrontare, con uno sguardo attento agli scenari globali che influenzano il nostro territorio.L’incontro, organizzato da PwC Italia e Athesis, in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, sarà l’occasione per approfondire insieme a esperti di geopolitica, imprenditori, manager ed economisti i temi chiave che più condizionano l’andamento economico europeo.Dal Green Deal all’influenza che la politica oltre oceano e le crisi geopolitiche esercitano sul vecchio continente, dal declino demografico al ripensamento delle catene di approvvigionamento in un contesto di “post-globalizzazione”, analizzeremo i riflessi che questi cambiamenti producono sul territorio europeo, italiano e sulle imprese locali.Con la partecipazione di:Carlo Cottarelli, EconomistaDario Fabbri, Analista geopolitico e Direttore DominoAndrew Spannaus, Giornalista e Analista PoliticoI posti disponibili sono esauriti.

Milano Marketing Festival 2025
Il marketing sta attraversando un’epoca di profonda trasformazione, in bilico tra tecnologia e umanità. L’era della digitalizzazione, iniziata negli anni ’80, ha aperto la strada alla personalizzazione e all’uso avanzato dei dati, portando oggi a un ripensamento del ruolo stesso del marketing nelle strategie aziendali. La crescente influenza dell’intelligenza artificiale e della scienza dei dati pone nuove sfide: come mantenere la centralità del fattore umano in un contesto sempre più dominato dall’automazione?Questi temi saranno al centro del Milano Marketing Festival 2025, dal 18 al 20 marzo, un’occasione per approfondire le sfide e le opportunità del marketing contemporaneo con esperti, manager e studiosi di diversi settori.L’intervento di Erika Andreetta, Senior Partner di PwC Italia e EMEA Fashion & Luxury Leader, offrirà un'analisi approfondita sulle tendenze emergenti nel marketing e sulle strategie vincenti per affrontare le sfide future. Durante la sessione "Sinergie aziendali: il ruolo e le prospettive del marketing nelle imprese moderne", in programma alle 10:35.Per iscriversi e visualizzare il programma completo cliccare qui

SAP Executive Summit 2025
PRIMA IL DOMANI Empower Business, Environment and Society with AIPwC Italia è Platinum Sponsor del SAP Executive Summit 2025, l'evento che quest'anno offrirà l'opportunità di riflettere su come le scelte di oggi possano plasmare il mondo di domani. In un contesto in cui l'intelligenza artificiale sta trasformando ogni aspetto del business, dalla gestione operativa alla sostenibilità ambientale, è fondamentale adottare un approccio strategico, lungimirante e consapevole.Le nuove tecnologie rappresentano uno strumento potente per affrontare le sfide globali e favorire un progresso che rispetti le esigenze ambientali e sociali. Tuttavia, le imprese sono chiamate a integrarle nei propri processi in modo concreto, equilibrato e sostenibile, ponendo particolare attenzione all’impatto che queste tecnologie avranno sulle organizzazioni, sulla società e sull’ambiente, promuovendo un’innovazione responsabile.Interverranno: Andrea Mazzi, Senior Manager PwC Italia SAP Consulting Generalist e Ornella Maione, Manager PwC Italia SAP Data and Analytics.Per maggiori informazioni visita il seguente link