Fuori campo IVA i trasferimenti di beni esistenti in Italia rientranti nell’ambito di scissioni di ramo d’azienda e fusioni avvenute all’estero
Con le risposte ad interpello n. 91 del 19 gennaio 2023 e n. 157 del 24 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in relazione al trattamento applicabile ai fini dell’IVA (e, nell’interpello n. 91, anche dell’imposta di registro) al trasferimento di beni presenti sul territorio dello Stato rientranti rispettivamente nell’ambito di una scissione parziale e di una fusione per incorporazione transfrontaliera avvenute all’estero tra società residenti nell’Unione europea senza stabile organizzazione in Italia.
In particolare, nella risposta ad interpello n. 91, l’istante è una società di diritto tedesco, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, che effettua una scissione parziale di un ramo d’azienda sito in Germania nei confronti di un’altra società tedesca, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, nel quale sono comprese rimanenze di beni esistenti nel territorio dello Stato. L’istante specifica anche che il diritto civile tedesco, al pari di quello Italiano, prevede che il soggetto beneficiario subentri in tutti i diritti ed obblighi connessi al ramo scisso determinando una prosecuzione delle posizioni soggettive in capo alla società destinataria del compendio trasferito senza che vi sia soluzione di continuità nella gestione dell’attività trasferita dalla scissa alla beneficiaria e che anche nella normativa IVA tedesca, come in quella Italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA “i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni” per mancanza del presupposto oggettivo.
In tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trasferimento dei beni esistenti in Italia in dipendenza della scissione parziale estera sia da considerarsi non soggetto ad IVA ai sensi dall’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, considerato che tale disposizione comprende “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”.
Sul punto, l’Agenzia ricorda come, con la risoluzione n. 152/E del 2008 (richiamata anche nella successiva risposta n. 555 del 2022), l’applicazione della disposizione in commento sia stata già riconosciuta anche in dipendenza di passaggi di beni effettuati in occasione di una fusione tra due enti non commerciali avente ad oggetto beni non relativi ad un’attività d’impresa. Per questo motivo, a maggior ragione, la norma in oggetto troverebbe applicazione in caso di passaggio/assegnazione[1] di beni localizzati in Italia e funzionalmente connessi al trasferimento di un ramo d’azienda, seppur esistente all’estero, mediante scissione.
Con riferimento alla documentazione da conservare per comprovare l’operazione e renderla opponibile a terzi ed all’imposta di registro, l’Agenzia ha poi chiarito quanto segue.
L’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.
A tal scopo, il notaio, che riceve il documento (i.e., l’atto di scissione redatto all’estero) in deposito, deve redigere apposito verbale soggetto a registrazione ed all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R n. 131 del 1986[2].
Nella risposta ad interpello n. 157, invece, l’istante è una società di diritto olandese, priva di stabile organizzazione ed identificazione IVA in Italia, che viene incorporata in una società belga, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera in cui sono ricompresi dei beni (pallets e containers di proprietà dell’istante) esistenti nel territorio dello Stato.
L’istante specifica anche che (i) l’attività esercitata dall’incorporante (svolta sia in Belgio sia all’estero per proprio conto e per conto o con la collaborazione di terzi) non sarà in alcun modo modificata a seguito della fusione, (ii) la prospettata operazione straordinaria avverrà, oltre che in ossequio delle norme previste dall’ordinamento olandese e da quello belga, in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere e che (iii) il diritto civile belga e quello olandese, al pari di quello Italiano, prevedono che, a seguito della fusione, tutte le attività, le passività e i rapporti giuridici facenti attualmente capo all’istante si trasferiranno all’incorporante in virtù della successione a titolo universale prevista dalla normativa unionale, oltre al fatto che anche nella normativa IVA belga ed in quella olandese, come in quella italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19, della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni.
In riferimento al trattamento IVA applicabile al passaggio dei beni in Italia in dipendenza della fusione transfrontaliera estera, l’Agenzia delle Entrate si è semplicemente limitata a specificare che, ancorché riferiti a una scissione parziale, i principi espressi con la risposta n. 91 del 2023 sono applicabili anche alla fusione in questione, in quanto entrambe tali tipologie di operazioni sono caratterizzate dalla continuità giuridica e, dunque, sono entrambe ricomprese nell’articolo 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972, unitamente alla trasformazione.
Vale la pena considerare come i chiarimenti forniti dall’Agenzia nelle due risposte in commento potrebbero sembrare in contrasto con quanto precedentemente espresso nelle risposte ad interpello n. 536 del 6 agosto 2021 e n. 637 del 30 settembre 2021 dove, nell’ambito di cessioni d’azienda realizzate al di fuori dell’Unione europea, ma con presenza di marchi registrati in Italia (nel primo caso) e magazzino esistente in Italia (nel secondo caso), non è stata riconosciuta la non assoggettabilità ad IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R n. 633 del 1972 ai trasferimenti dei marchi/beni esistenti in Italia, che sono invece stati considerati rispettivamente come delle autonome prestazioni di servizi e cessioni di beni.
Tuttavia, anche considerando che, nelle due più recenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in commento mancano dei riferimenti espliciti ad un eventuale superamento dei chiarimenti forniti con le altre due precedenti risposte sopra richiamate, sembra che i precedenti commenti siano ancora applicabili in virtù di un loro possibile diverso ambito di applicazione.
Tale diverso ambito di applicazione potrebbe essere giustificato dal fatto che nelle precedenti risposte almeno uno dei soggetti partecipanti all’operazione straordinaria era residente in uno Stato non appartenete all’Unione europea[3].
Alternativamente, il diverso trattamento IVA potrebbe dipendere dal tipo di operazione straordinaria. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che l’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, esclude esplicitamente da IVA i “passaggi di beni” in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni. Al contrario, l’articolo 2, comma 3, lettera b), prevede solamente che non sono soggette ad IVA “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”[4].
Considerato che le possibili diverse interpretazioni potrebbero portare a significative divergenze di trattamento IVA, sono auspicabili ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria sul tema.
[1] L’Agenzia, precisa infatti che “A ogni buon fine, si ricorda che in sede di riforma del diritto societario ”Da un punto di vista terminologico, si è ritenuto opportuno in tema di scissione caratterizzare i suoi riflessi sui beni in termini di ”assegnazione” e non di ”trasferimento”. Ciò anche al fine di chiarire, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, che nell’ipotesi di scissione medesima non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti dei singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili)” (cfr. Relazione illustrativa al Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6)”.
[2] Detta previsione recante la tassazione degli atti societari stabilisce al comma 1, lettera b), l’assoggettamento a imposta di registro nella misura fissa di 200 euro della “fusione tra le società, scissione delle stesse (…)”.
[3] Non è quindi chiaro se si debba giungere a diverse conclusioni a seconda che l’operazione straordinaria avvenga in uno stato dell’Unione europea in cui è stato implementato l’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE, piuttosto che in uno stato dell’Unione europea differente o uno stato non appartenente all’Unione europea, oppure se sia sufficiente che, da un punto di vista civilistico, l’operazione straordinaria effettuata all’estero abbia gli stessi effetti rispetto a quelli attribuibili all’analoga operazione se fosse effettuata in Italia.
[4] Un diverso trattamento ai fini IVA di cessioni di azienda o rami d’azienda, rispetto alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione potrebbe però non essere compatibile con il testo del citato art. 19 della Direttiva 2006/112/CE, il cui scopo è quello di conferire agli Stati membri dell’UE la facoltà di prevedere l’irrilevanza, ai fini IVA, delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ma anche cessioni e conferimenti di azienda) attraverso cui la società cedente trasferisce alla cessionaria il complesso dei rapporti attivi e passivi di cui ha la titolarità, realizzando una continuità dell’attività aziendale presso il beneficiario / ricevente il complesso aziendale.
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Formula SAE Italy
Dal 10 al 14 settembre, presso il circuito “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari, si svolgerà la 20ª edizione della Formula SAE Italy, l’evento formativo organizzato da ANFIA, che ogni anno coinvolge studenti di ingegneria da tutto il mondo in una competizione tecnico-sportiva.Formula SAE nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti universitari un’occasione concreta per mettere in pratica le competenze acquisite durante il proprio percorso accademico, attraverso una competizione tecnica stimolante, formativa e altamente attrattiva.Durante la competizione, i team si confronteranno in prove suddivise in due macro-categorie:PROVE STATICHE:Design Event: presentazione del progetto completo della vettura.Business Event: simulazione della presentazione del progetto di fronte a potenziali investitori.Cost Event: analisi dettagliata del report dei costi, che include quantità e tipologie di materiali e componenti impiegati.PROVE DINAMICHE:Accelerazione, Skid Pad, Autocross ed Endurance.PwC Italia è sponsor dell’iniziativa.Interverrà in qualità di giudice: Samuele Baronchelli, Director PwC Strategy& Italia.Per consultare l'agenda dettagliata clicca qui.

Procurement 4.0: Agentic AI per accelerare i processi e migliorare la collaborazione
Il 17 settembre 2025, dalle 12:00 alle 13:00, si terrà il webinar organizzato da JAGGAER in collaborazione con PwC Italia dedicato alle nuove sfide del procurement e alle opportunità offerte dall’Agentic AI.Nel contesto attuale, la complessità crescente dei processi di approvvigionamento richiede soluzioni rapide, intelligenti e strategiche. L’introduzione dell’Agentic AI rappresenta un vero cambio di paradigma, capace di migliorare la collaborazione, aumentare la velocità decisionale e ottimizzare i processi.Durante il webinar verranno approfonditi:Cosa è l’“Agentic AI” e perché è un cambio di paradigma per il procurement;Far leva sull’automazione e aumentare la velocità decisionale;Best practice per migliorare la collaborazione tra team, fornitori e stakeholder;JAI: l’agent orchestration di JAGGAER per trasformare il ciclo Source-to-Pay;Suggerimenti per adottare con successo l’Agentic AI nel procurement.Interverrà: Francesco Amato, Senior Manager PwC ItaliaPer maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Pharma Round Table - Internal Audit, Risk & Compliance
PwC organizza il 19 settembre nella sede di Milano l'evento "Pharma Round Table - Internal Audit, Risk & Compliance".Anche stavolta il nostro terzo incontro prevede il coinvolgimento delle funzioni risk/compliance/internal audit/CFO di società operanti nell'Industry Pharma ed al quale parteciperanno importanti Società del settore. In calce l'agenda della giornata.Così come svolto nelle precedenti occasioni, l'obiettivo è di consentire ai partecipanti di fare networking tra "colleghi" e ragionare assieme sulle dinamiche emergenti di settore. Seguirà pranzo sempre presso la stessa sede.

CAIO - Chief Artificial Intelligence Officer
Martedì 23 settembre si terrà il Chief AI Officer, il primo evento italiano dedicato alla responsabilità e all'implementazione dell'AI guidate dal Chief AI Officer a cura di iKN Italy.Nonostante la rapida accelerazione dell’AI, nel 2025 la governance resta una priorità strategica: il percorso verso un uso sicuro, trasparente e conforme è ancora in fase di definizione.I temi chiave di questa edizione saranno:Con il rischio di FOMO sull’AI, stiamo davvero comprando soluzioni senza una chiara comprensione dei benefici? L’Agentic AI è la svolta per l’ottimizzazione dei processi o l’ennesima buzz word? Se è vero che “gli USA inventano, i cinesi copiano e gli europei normano” siamo destinati a essere una potenza di seconda classe a causa dell’AI Act? Il valore dell’AI oggi è solo economico o è anche reputazionale? La soluzione più efficace è esternalizzare le competenze o portarsi on board il know how? PwC Italia è Main Sponsor dell'iniziativa.Interverrà Francesco Mesiano, Director PwC Italia, Artificial Intelligence dalle ore 08:45 alle ore 10:00 nel panel: Adozione dell'AI in azienda: come cambiano i ruoli e i flussi di lavoro?Agenda dettagliata e modalità di iscrizione sono disponibili al seguente link

EU Foreign Subsidies Regulation – Advantage or Burden?
The EU Foreign Subsidies Regulation (EUFSR), introduced in 2023, allows the European Commission to investigate foreign subsidies either upon companies’ notification or ex officio. In this context, the Commission enjoys broad powers, including, e.g., the power to conduct dawn raids. Moreover, where the Commission identifies substantive concerns, it has a broad array of remedies at its fingertips. The conference, organised in partnership with ACC Europe, through the interactive and live exchange with policy-makers, regulators as well as with the business and legal community, will offer a unique opportunity to gain a clear view on the state of the art in this emerging regulatory area at the nexus of key topics, including international trade rules and policies, state aid, merger control, antitrust, national foreign investment control, and, more broadly, the functioning of the EU Single Market. Of relevance is the context of M&A transactions and bids in public procurement processes where companies, following entry into force of EUFSR, are required to notify and receive clearance prior to closing certain transactions or being awarded certain bids. The new requirements apply to EU companies with non-EU activities in the same way as to companies from other countries around the world. Legal, CFO, Tax, and top management teams need to be aware of implications for subsidies, acquisitions and public procurement processes to avoid being caught off guard and work closely together to ensure completeness and timely availability of data. Against this background, our panels will discuss key EUFSR compliance issues as to what expect from the current and future enforcement by the Commission and how to prepare for and run filing processes. Guidelines and insights will be provided on the specific challenges of the Global Foreign Financial Contribution Status, i.e. the extremely broad analysis and disclosure of foreign financial contributions received around the world which are not typically available through firms’ standard financial systems. Keynote speakers will be:Enrico Letta, former Italian Prime Minister and author of “Much More Than a Market”, the report on the future of the EU Single Market, published in April 2024 and commissioned by the Council of the European Union;Antonio Nicita, current member of the Italian Parliament, former Commissioner of the Italian Communication Authority and member of the EC Regulatory Scrutiny Board, Full Professor of Economic Policy, LUMSA University.The Conference panels will be held and moderated by senior officials of the European Commission responsible for enforcing the EUFSR, Industry leaders, in-house counsel, and academics.For further details please see the dedicated page.