Fuori campo IVA i trasferimenti di beni esistenti in Italia rientranti nell’ambito di scissioni di ramo d’azienda e fusioni avvenute all’estero
Con le risposte ad interpello n. 91 del 19 gennaio 2023 e n. 157 del 24 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate, ha fornito chiarimenti in relazione al trattamento applicabile ai fini dell’IVA (e, nell’interpello n. 91, anche dell’imposta di registro) al trasferimento di beni presenti sul territorio dello Stato rientranti rispettivamente nell’ambito di una scissione parziale e di una fusione per incorporazione transfrontaliera avvenute all’estero tra società residenti nell’Unione europea senza stabile organizzazione in Italia.
In particolare, nella risposta ad interpello n. 91, l’istante è una società di diritto tedesco, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, che effettua una scissione parziale di un ramo d’azienda sito in Germania nei confronti di un’altra società tedesca, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, nel quale sono comprese rimanenze di beni esistenti nel territorio dello Stato. L’istante specifica anche che il diritto civile tedesco, al pari di quello Italiano, prevede che il soggetto beneficiario subentri in tutti i diritti ed obblighi connessi al ramo scisso determinando una prosecuzione delle posizioni soggettive in capo alla società destinataria del compendio trasferito senza che vi sia soluzione di continuità nella gestione dell’attività trasferita dalla scissa alla beneficiaria e che anche nella normativa IVA tedesca, come in quella Italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA “i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni” per mancanza del presupposto oggettivo.
In tali circostanze, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il trasferimento dei beni esistenti in Italia in dipendenza della scissione parziale estera sia da considerarsi non soggetto ad IVA ai sensi dall’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, considerato che tale disposizione comprende “i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti”.
Sul punto, l’Agenzia ricorda come, con la risoluzione n. 152/E del 2008 (richiamata anche nella successiva risposta n. 555 del 2022), l’applicazione della disposizione in commento sia stata già riconosciuta anche in dipendenza di passaggi di beni effettuati in occasione di una fusione tra due enti non commerciali avente ad oggetto beni non relativi ad un’attività d’impresa. Per questo motivo, a maggior ragione, la norma in oggetto troverebbe applicazione in caso di passaggio/assegnazione[1] di beni localizzati in Italia e funzionalmente connessi al trasferimento di un ramo d’azienda, seppur esistente all’estero, mediante scissione.
Con riferimento alla documentazione da conservare per comprovare l’operazione e renderla opponibile a terzi ed all’imposta di registro, l’Agenzia ha poi chiarito quanto segue.
L’utilizzo nel territorio dello Stato italiano di atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in uno Stato estero è subordinato al preventivo deposito dei medesimi presso l’archivio notarile distrettuale o presso un notaio esercente la professione in Italia.
A tal scopo, il notaio, che riceve il documento (i.e., l’atto di scissione redatto all’estero) in deposito, deve redigere apposito verbale soggetto a registrazione ed all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R n. 131 del 1986[2].
Nella risposta ad interpello n. 157, invece, l’istante è una società di diritto olandese, priva di stabile organizzazione ed identificazione IVA in Italia, che viene incorporata in una società belga, priva di stabile organizzazione ma registrata ai fini IVA in Italia, a seguito di una fusione per incorporazione transfrontaliera in cui sono ricompresi dei beni (pallets e containers di proprietà dell’istante) esistenti nel territorio dello Stato.
L’istante specifica anche che (i) l’attività esercitata dall’incorporante (svolta sia in Belgio sia all’estero per proprio conto e per conto o con la collaborazione di terzi) non sarà in alcun modo modificata a seguito della fusione, (ii) la prospettata operazione straordinaria avverrà, oltre che in ossequio delle norme previste dall’ordinamento olandese e da quello belga, in conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2005/56/CE sulle fusioni transfrontaliere e che (iii) il diritto civile belga e quello olandese, al pari di quello Italiano, prevedono che, a seguito della fusione, tutte le attività, le passività e i rapporti giuridici facenti attualmente capo all’istante si trasferiranno all’incorporante in virtù della successione a titolo universale prevista dalla normativa unionale, oltre al fatto che anche nella normativa IVA belga ed in quella olandese, come in quella italiana, è stata recepita la facoltà attribuita agli Stati Membri dall’articolo 19, della Direttiva 2006/112/CE di non assoggettare ad IVA per mancanza del presupposto oggettivo i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento ad una società di una universalità totale o parziale di beni.
In riferimento al trattamento IVA applicabile al passaggio dei beni in Italia in dipendenza della fusione transfrontaliera estera, l’Agenzia delle Entrate si è semplicemente limitata a specificare che, ancorché riferiti a una scissione parziale, i principi espressi con la risposta n. 91 del 2023 sono applicabili anche alla fusione in questione, in quanto entrambe tali tipologie di operazioni sono caratterizzate dalla continuità giuridica e, dunque, sono entrambe ricomprese nell’articolo 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. n. 633 del 1972, unitamente alla trasformazione.
Vale la pena considerare come i chiarimenti forniti dall’Agenzia nelle due risposte in commento potrebbero sembrare in contrasto con quanto precedentemente espresso nelle risposte ad interpello n. 536 del 6 agosto 2021 e n. 637 del 30 settembre 2021 dove, nell’ambito di cessioni d’azienda realizzate al di fuori dell’Unione europea, ma con presenza di marchi registrati in Italia (nel primo caso) e magazzino esistente in Italia (nel secondo caso), non è stata riconosciuta la non assoggettabilità ad IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera b), del D.P.R n. 633 del 1972 ai trasferimenti dei marchi/beni esistenti in Italia, che sono invece stati considerati rispettivamente come delle autonome prestazioni di servizi e cessioni di beni.
Tuttavia, anche considerando che, nelle due più recenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate in commento mancano dei riferimenti espliciti ad un eventuale superamento dei chiarimenti forniti con le altre due precedenti risposte sopra richiamate, sembra che i precedenti commenti siano ancora applicabili in virtù di un loro possibile diverso ambito di applicazione.
Tale diverso ambito di applicazione potrebbe essere giustificato dal fatto che nelle precedenti risposte almeno uno dei soggetti partecipanti all’operazione straordinaria era residente in uno Stato non appartenete all’Unione europea[3].
Alternativamente, il diverso trattamento IVA potrebbe dipendere dal tipo di operazione straordinaria. A tal riguardo, è opportuno sottolineare che l’art. 2, comma 3, lettera f), del d.P.R. 633/1972, esclude esplicitamente da IVA i “passaggi di beni” in dipendenza di fusioni, scissioni e trasformazioni. Al contrario, l’articolo 2, comma 3, lettera b), prevede solamente che non sono soggette ad IVA “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda”[4].
Considerato che le possibili diverse interpretazioni potrebbero portare a significative divergenze di trattamento IVA, sono auspicabili ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria sul tema.
[1] L’Agenzia, precisa infatti che “A ogni buon fine, si ricorda che in sede di riforma del diritto societario ”Da un punto di vista terminologico, si è ritenuto opportuno in tema di scissione caratterizzare i suoi riflessi sui beni in termini di ”assegnazione” e non di ”trasferimento”. Ciò anche al fine di chiarire, come riconosciuto da giurisprudenza consolidata, che nell’ipotesi di scissione medesima non si applicano le regole peculiari dei trasferimenti dei singoli beni (ad esempio relative alla situazione edilizia degli immobili)” (cfr. Relazione illustrativa al Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6)”.
[2] Detta previsione recante la tassazione degli atti societari stabilisce al comma 1, lettera b), l’assoggettamento a imposta di registro nella misura fissa di 200 euro della “fusione tra le società, scissione delle stesse (…)”.
[3] Non è quindi chiaro se si debba giungere a diverse conclusioni a seconda che l’operazione straordinaria avvenga in uno stato dell’Unione europea in cui è stato implementato l’articolo 19 della Direttiva 2006/112/CE, piuttosto che in uno stato dell’Unione europea differente o uno stato non appartenente all’Unione europea, oppure se sia sufficiente che, da un punto di vista civilistico, l’operazione straordinaria effettuata all’estero abbia gli stessi effetti rispetto a quelli attribuibili all’analoga operazione se fosse effettuata in Italia.
[4] Un diverso trattamento ai fini IVA di cessioni di azienda o rami d’azienda, rispetto alle operazioni di fusione, scissione e trasformazione potrebbe però non essere compatibile con il testo del citato art. 19 della Direttiva 2006/112/CE, il cui scopo è quello di conferire agli Stati membri dell’UE la facoltà di prevedere l’irrilevanza, ai fini IVA, delle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ma anche cessioni e conferimenti di azienda) attraverso cui la società cedente trasferisce alla cessionaria il complesso dei rapporti attivi e passivi di cui ha la titolarità, realizzando una continuità dell’attività aziendale presso il beneficiario / ricevente il complesso aziendale.
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Formula SAE Italy
Dal 2 al 6 settembre, presso il circuito “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari, si terrà la 21ª edizione della Formula SAE Italy, l’evento formativo organizzato da ANFIA che coinvolge ogni anno studenti di ingegneria da tutto il mondo in una competizione tecnico-sportiva.L'iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire agli studenti universitari un’occasione concreta per mettere in pratica le abilità acquisite durante il proprio percorso accademico, attraverso una competizione stimolante, formativa e altamente attrattiva che simula dinamiche reali dell’industria automotiva.Durante la competizione, i team si confronteranno in diverse prove suddivise in due macro-categorie:Le prove statiche:Design Event: presentazione del progetto completo della vettura;Business Event: simulazione della presentazione del progetto di fronte a potenziali investitori;Cost Event: analisi dettagliata del report dei costi, che include quantità e tipologie di materiali e componenti impiegati.Le prove dinamiche:Accelerazione;Skid Pad;Autocross;Endurance.PwC Italia è sponsor dell’iniziativa.Interverrà in qualità di giudice: Samuele Baronchelli, Director PwC Strategy& Italia.Per consultare l'agenda dettagliata clicca qui.
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Il futuro del lavoro si costruisce nei luoghi dove talento, territorio e comunità si incontrano per generare innovazione consapevole e connessioni durature.È con questa visione che nasce Madonie Nomad Residency, un'esperienza immersiva in programma dal 4 al 6 settembre presso il Parco delle Madonie a Castelbuono (PA) per immaginare nuovi modi di vivere e lavorare nei territori.Tre giorni strutturati attorno a tre asset complementari: lavoro e apprendimento, territorio e sperimentazione e comunità e cultura.Vincenzo Tanania, Partner Digital Innovation PwC Italia, parteciperà al panel "Startup, talenti e territori: la Sicilia come acceleratore diffuso" in programma sabato 5 settembre alle ore 16.30. Startup, acceleratori, imprese e attori dell'ecosistema dell'innovazione si confronteranno su come la Sicilia possa trasformarsi in una piattaforma diffusa di crescita imprenditoriale. Il panel esamina il ruolo strategico dei territori, delle competenze e delle reti nel trattenere talenti, attrarre nuove energie e convertire idee innovative in progetti capaci di generare impatto economico e sociale concreto.Per il programma completo e per ulteriori informazioni cliccare qui.
To the Peak 2026
L'innovazione si costruisce attraverso community e incontri autentici: quando founder visionari, investitori consapevoli e innovatori concreti si riuniscono per confrontarsi sulle sfide reali, nascono le connessioni che trasformano le idee in realtà.To the Peak si terrà dal 9 all'11 settembre presso la Fiera di Bolzano.PwC Italia sarà presente con due importanti contributi:Daniele Meini, Partner Digital Innovation di PwC Italia, parteciperà alla tavola rotonda "The Growth Stage Funding Gap", affrontando il divario critico nel finanziamento europeo delle startup nelle fasi di crescita e late-stage, e il confronto tra la capacità europea e quella americana di creare campioni globali in ambito deep-tech.Luca Chiodaroli, Partner Digital Innovation PwC Italia e Valentina Rossi, Associate Digital Innovation PwC Italia, terrannoil workshop "When AI Pays Off", una masterclass dedicata a uno dei maggiori ostacoli nell'adozione dell'AI: misurare il reale impatto sul business. Attraverso framework pratici, metriche concrete e casi reali, i partecipanti apprenderanno come distinguere le vanity metrics dalle business metrics e valutare il ROI delle iniziative AI.Per il programma completo e per ulteriori informazioni cliccare qui.L’evento, di stampo internazionale, si terrà in lingua inglese.
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L'intelligenza artificiale ha superato la fase di sperimentazione e si è affermata come leva concreta di trasformazione del business. La vera sfida non è più se adottarla, ma come governarla: con quale modello organizzativo, quale struttura decisionale e quale impatto reale su valore, processi e competitività.È in questo contesto che si inserisce cAIo 2026 – Chief Artificial Intelligence Officer, l'evento in programma martedì 22 settembre presso l'nhow Milano, organizzato da iKN Italy, dedicato a esplorare come integrare l'AI nel business in modo strutturato, superando frammentazione, shadow AI e false promesse.L'evento affronta quattro dimensioni critiche: potere decisionale, sicurezza adattiva, scalabilità reale e valore strategico. Luca Chiodaroli, Partner Digital Innovation PwC Italia, parteciperà al cAIo Hub, portando al tavolo una riflessione centrale: le organizzazioni che governano efficacemente l'AI ottengono una performance finanziaria 7,2 volte superiore ai competitor. La differenza non sta quindi nella quantità di AI adottata, ma nella qualità della sua governance, nel saper orientare l'AI verso la crescita e in una sua integrazione trasversale nell'organizzazione. Parteciperà inoltre alla tavola rotonda "Cosa manca per passare dal tool a ecosistemi AI orchestrati?", un confronto dedicato ai temi centrali dell'AI strategy e dell'AI integration: perché il linguaggio dell'AI ancora non è comune nelle organizzazioni, quali criteri guidano le decisioni di investimento in un mercato instabile, e se l'AI stia realmente creando valore o generando duplicazione e complessità.Per il programma completo e per ulteriori informazioni cliccare qui.
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L'entrata in vigore dell'IFRS 18 rappresenta una delle evoluzioni più significative degli ultimi anni per il Finance. Nuovi requisiti, una diversa struttura del conto economico e maggiori obblighi di disclosure avranno un impatto concreto sui processi di consolidato, reporting e pianificazione.La tua organizzazione è pronta ad affrontare il cambiamento?Partecipa al webinar esclusivo organizzato da Board e PwC Italia per approfondire:quali sono le principali novità introdotte dall'IFRS 18;quali impatti aspettarsi sui processi Finance;come gestire la comparabilità dei dati e il nuovo reporting;come la tecnologia può semplificare il percorso verso la compliance.
Growing Pains and Growing Power: The EU FSR Comes of Age
Following the success of its inaugural edition in October 2025, the EU Foreign Subsidies Regulation Conference returns on 3 November 2026 at the PwC Campus in Diegem, Belgium.As the EUFSR enters a decisive new phase – marked by the publication of the Commission's FSR Guidelines and the Impact Assessment Report of July 14th, 2026 – the Conference, entitled “Growing Pains and Growing Power: The EU FSR Comes of Age", will once again bring together leading policymakers, European Commission officials, industry leaders and top legal experts to assess the Regulation's evolving implementation and its growing impact on cross-border investments, M&A and public procurement across Europe. The conference programme and speaker line-up are currently being finalised. Among the confirmed participants, senior representatives of the European Commission will offer exclusive first-hand perspectives on the Regulation's enforcement and future direction, including: Thomas Deisenhofer – Principal Adviser, DG Competition of the European Commission; Bonifacio Garcia Porras – Head of Unit, Foreign Subsidies, DG GROW of the European Commission; Henri Piffaut – Adviser, Foreign Subsidies, DG COMP of the European Commission. Among the keynote speakers, Antonio Nicita – Member of the Italian Senate, former Commissioner of the Italian Communication Authority and member of the EC Regulatory Scrutiny Board, Full Professor of Economic Policy, LUMSA University.Conference key highlightsLessons learned from EUFSR implementation and the outcomes of the Commission's Report of July 14; Practical implications of the new FSR Guidelines, including distortion assessments, balancing tests and call-in powers; Emerging challenges and opportunities for M&A transactions and public procurement; The interaction between the EUFSR, industrial policy, international trade and geopolitical developments; The role of national subsidies and/or mergers driven by industrial policy in tilting the global level playing field – with a focus on countries as China and the Gulf States, including their State-Owned Enterprises, are active in those areas, and on potential impacts and links with the evolution of competition and competitiveness in the EU; The need for coordination and interaction between the FSR, FDI screening, merger control, trade law and State aid frameworks; Technology- and AI-enabled approaches to FSR compliance. Please note that this is an in-person event, and no hybrid attendance option will be available.