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Farmaci veterinari: in vigore il nuovo Codice nazionale

Il Decreto legislativo n. 218/2023, in vigore dal 18 gennaio, ha introdotto il "Nuovo Codice Nazionale dei Farmaci Veterinari", sostituendo il precedente del 2006 e allineandosi al Regolamento (UE) 2019/6. Il nuovo codice comprende 46 articoli e relativi allegati, che recepiscono le norme europee e introducono disposizioni specifiche per le competenze degli Stati Membri, come detenzione di scorte, autorizzazioni e sanzioni.

Le principali novità riguardano vigilanza, controlli, sanzioni, tracciabilità, farmacovigilanza, distribuzione al dettaglio, commercio parallelo e gestione delle scorte da parte dei veterinari. Particolarmente rilevanti sono le norme sui medicinali veterinari e la gestione delle scorte.

Per quanto riguarda la detenzione e la fornitura dei medicinali veterinari, il commercio all'ingrosso tra Stati Membri è agevolato per i detentori di autorizzazione. Inoltre, sono introdotte regole per la vendita a distanza senza ricetta elettronica veterinaria e per la distribuzione al dettaglio dei farmaci generici, con l'obbligo per i farmacisti di informare gli acquirenti sulla possibilità di sostituzione.

Per quanto riguarda la gestione delle scorte, i veterinari possono consegnare farmaci direttamente agli allevatori o proprietari di animali, anche in frazioni di confezioni multiple, purché dotate di istruzioni. Queste cessioni devono essere registrate entro 7 giorni nel sistema di tracciabilità.

Le sanzioni sono previste per le farmacie che non permettono l'accesso per ispezioni o non utilizzano apparecchiature per la corretta conservazione dei medicinali, con multe fino a 30.000 euro.

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