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Dal 2026 obbligo di integrazione tra RT e POS: modalità operative, tempistiche e sanzioni

Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 424470 del 31 ottobre 2025 rende operative le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 sul collegamento tra Registratori Telematici (RT) e POS. Dal 1° gennaio 2026 tutti gli esercenti che certificano i corrispettivi tramite RT, Server RT, software o procedura web dovranno associare ogni RT ai POS utilizzati per i pagamenti elettronici. Il collegamento non sarà fisico, ma esclusivamente digitale tramite un nuovo servizio disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, che l’Agenzia prevede di rendere accessibile nei primi giorni di marzo 2026. Il servizio mostrerà all’esercente i POS a lui intestati, così come comunicati dai prestatori di servizi di pagamento, consentendo l’abbinamento con le matricole degli RT. Gli esercenti che usano solo la procedura web per i corrispettivi potranno effettuare direttamente il collegamento all’interno di tale procedura.


È prevista una fase di avvio: per i POS già attivi a gennaio 2026, il collegamento dovrà essere completato entro 45 giorni dalla pubblicazione del nuovo servizio. A regime, per i POS attivati dopo il 31 gennaio 2026, l’abbinamento dovrà essere effettuato dal sesto giorno del secondo mese successivo alla disponibilità del POS ed entro l’ultimo giorno lavorativo del medesimo mese; le stesse tempistiche valgono per segnalare eventuali variazioni. Ad esempio, un POS operativo dal 1° febbraio 2026 dovrà essere collegato tra il 6 e il 30 aprile; una modifica avvenuta il 1° maggio dovrà essere comunicata tra il 6 e il 31 luglio.


Il Provvedimento ricorda anche che, nel documento commerciale o nel tracciato XML, devono essere riportati modalità e importo del pagamento elettronico. Sul fronte sanzionatorio, le penalità già previste per errori o omissioni nei corrispettivi si estendono anche ai dati dei pagamenti elettronici e al mancato collegamento RT–POS: sanzione di 100 euro per ogni trasmissione irregolare (fino a 1.000 euro a trimestre), sanzione da 1.000 a 4.000 euro per mancato collegamento e, nei casi più gravi o reiterati, sospensione dell’attività da quindici giorni a due mesi (fino a sei mesi in caso di recidiva). Per garantire il corretto e tempestivo adempimento, il Provvedimento sottolinea l’importanza della collaborazione tra esercenti e prestatori di servizi di pagamento, chiamati a comunicare tempestivamente i dati identificativi dei POS messi a disposizione.


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