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Commercialità ai fini PEX e società operanti nel settore energetico: Risposta a Interpello n.97/2026

Con la Risposta n. 97/2026, l’Agenzia delle Entrate ha valutato se le tre società veicolo (“Società Beta”), attive nello sviluppo di sistemi di accumulo energetico BESS, possedessero il requisito della commercialità previsto dall’art. 87, comma 1, lett. d) del TUIR, necessario per applicare il regime di participation exemption (PEX) alla plusvalenza generata dalla loro cessione da parte della holding Alfa.


Le Società Beta, costituite nel marzo 2024 e interamente partecipate da Alfa, avevano acquisito da Gamma, altra società del gruppo, tre progetti BESS in fase embrionale. Gamma aveva già svolto tutte le attività preliminari: studi, ricerca dei siti, autorizzazioni e richieste di connessione alla rete. Dopo l’acquisizione, le Beta sono subentrate nei progetti, con Gamma impegnata a supportarle fino al raggiungimento dello stato “Ready to Build”. Una volta ottenuto tale status, Alfa ha ceduto le partecipazioni realizzando una plusvalenza.


L’Agenzia, pur richiamando il principio secondo cui nel settore energetico anche le attività di sviluppo e autorizzazione possono costituire esercizio d’impresa, ha concluso che nel caso concreto il requisito della commercialità non risulta soddisfatto. Le ragioni principali sono:

  • Le Società Beta non dispongono di una struttura operativa idonea, neppure potenziale, a soddisfare la domanda del mercato in tempi ragionevoli;
  • le attività preparatorie e di sviluppo sono state svolte quasi integralmente da Gamma e da una società terza incaricata tramite accordo quadro, mentre le Beta non hanno svolto attività operative significative in proprio;
  • Non sono state fornite informazioni su finanziamenti e tempistiche di realizzazione degli impianti.


L' Agenzia ribadisce che, sebbene nel settore energetico le attività di start‑up possano integrare l’esercizio dell’impresa, esse devono essere direttamente riconducibili alla società ceduta, che deve essere dotata di una struttura operativa almeno potenzialmente idonea ad avviare il processo produttivo. Poiché ciò non avviene nel caso delle Società Beta, la plusvalenza realizzata da Alfa non può beneficiare del regime PEX.


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