Circolare n. 17 del 31 maggio 2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Chiarimenti operativi e qualificazione ai fini fiscali degli impianti di accumulo elettrochimico di energia elettrica connessi alla rete di trasmissione nazionale (“BESS” – “Battery Energy Storage System”)
Il 31 maggio 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la Circolare n. 17/2024, che tratta degli impianti di accumulo elettrochimico di energia elettrica, noti come BESS (Battery Energy Storage System), connessi alla rete di trasmissione nazionale. L'obiettivo di questa circolare è chiarire gli aspetti fiscali riguardanti questi impianti, con un focus specifico sulla denuncia e sulla licenza di esercizio.
La normativa di riferimento, delineata nell'art. 1 del D.L. n. 7 del 7 febbraio 2002 e modificata da successivi decreti, stabilisce che i BESS sono considerati opere di pubblica utilità, fondamentali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale. In pratica, la circolare specifica che, indipendentemente dal processo di autorizzazione amministrativa, i BESS connessi alla rete di trasmissione nazionale sono considerati "officine elettriche" secondo l'art. 54, comma 1, del Testo Unico Accise (TUA). Questo comporta l'obbligo di pagare un diritto annuale di licenza, come previsto dall'art. 63, commi 3 e 4, del TUA.
Gli operatori che gestiscono un BESS devono presentare una denuncia all'Ufficio delle Dogane competente, includendo la documentazione descrittiva dell'impianto e gli schemi unifilari. La circolare fa una distinzione importante tra due tipi di impianti ai fini fiscali:
- BESS combinato con impianti di produzione: In questo scenario, i sistemi ausiliari dell'impianto sono condivisi e l'energia per caricare gli accumulatori può essere prelevata sia dalla rete di trasmissione sia dagli apparati di produzione interna. In questi casi, la licenza di esercizio deve coprire sia l'officina di produzione sia quella di accumulo, e la potenza disponibile ai fini fiscali è la somma delle potenze degli apparati di produzione e di accumulazione presenti nell'impianto.
- BESS "stand-alone": Se l'impianto è costituito esclusivamente da apparati di accumulo, trasformazione e distribuzione, il diritto di licenza è di 77,47 euro, come specificato nell'art. 63, co. 3, lett. b) del TUA.
Un ulteriore chiarimento fornito dalla circolare riguarda l'energia elettrica utilizzata per alimentare i sistemi ausiliari del BESS, come il condizionamento, l'illuminazione e i sistemi antincendio, che è esente da accisa secondo l'art. 52, comma 3, lettera a) del TUA.
In sintesi, la Circolare n. 17/2024 fornisce linee guida dettagliate per la gestione fiscale dei BESS, garantendo che gli operatori comprendano i requisiti di denuncia e licenza, nonché le distinzioni tra diversi tipi di impianti e le relative implicazioni fiscali.
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