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L’applicazione della GMT per le Holding conduce necessariamente alla full compliance?

La Global Minimum Tax in Italia, prevista dal D.Lgs. n. 209/2023, impone alle multinazionali un'imposta minima del 15% per prevenire l'elusione fiscale

Il Decreto Legislativo n. 209/2023, attuando la Direttiva europea n. 2022/2523 e integrando le Globe Model Rules, ha introdotto nel diritto italiano la Global Minimum Tax. Questa misura è progettata per assicurare che le multinazionali siano soggette a un'imposizione minima del 15% in ogni giurisdizione in cui operano, con l'intento di scoraggiare la pratica di spostare artificialmente gli utili verso paesi con regimi fiscali più favorevoli.

Le specifiche tecniche per il calcolo dell'Effective Tax Rate (ETR) comprendono dettagliati meccanismi di aggiustamento del calcolo dell'imposta, soprattutto per quanto riguarda i dividendi e le relative ritenute alla fonte. Questi dividendi possono essere esclusi dal calcolo del Globe Income se rispettano certe condizioni, come detenere la partecipazione per più di un anno o avere un diritto agli utili superiore al 10%. Allo stesso modo, le ritenute applicate alla distribuzione dei dividendi devono essere considerate nel calcolo dell'ETR, il che può influenzare significativamente il livello di imposizione effettiva di un'entità.

Le norme prevedono anche l'introduzione di regimi semplificati, i cosiddetti CBCR Safe Harbour, delineati ampiamente nel documento "Safe Harbour and Penalty Relief: Global Anti-Base Erosion Rules (Pillar Two)" e nelle successive guide amministrative. Questi regimi mirano a semplificare gli oneri di conformità per le multinazionali nei primi tre anni di implementazione delle Globe Rules, consentendo alle aziende di dimostrare la conformità utilizzando i dati finanziari e di reporting per paese già disponibili, senza necessità di applicare tutti gli aggiustamenti previsti in regime di piena conformità.

Il Simplified ETR test, uno dei tre test previsti dal CBCR Safe Harbour, permette di stabilire se l'ETR di una giurisdizione rispetti il limite minimo del 15% utilizzando i dati finanziari e fiscali disponibili senza gli aggiustamenti complessi previsti dalle Globe Rules. Tuttavia, è importante notare che, in presenza di dividendi, il calcolo semplificato può non riflettere accuratamente la situazione fiscale effettiva dell'entità, specialmente nel caso di distribuzioni transfrontaliere o di regimi di detassazione dei dividendi che possono variare significativamente da una giurisdizione all'altra.

In sintesi, mentre le Globe Rules e i relativi regimi semplificati mirano a standardizzare e semplificare il processo di calcolo dell'imposizione fiscale delle multinazionali, la gestione e l'applicazione pratica di tali norme possono presentare sfide significative, in particolare per le entità che percepiscono prevalentemente dividendi. L'efficacia dei regimi Safe Harbour, in questo contesto, dipenderà dalla chiarezza e dalla precisione delle guide amministrative e dai decreti attuativi ancora in attesa di pubblicazione, che dovranno fornire ulteriori dettagli su come navigare queste complessità in pratica.

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